A causa della pandemia che ha costretto il mondo intero a
rivedere molte delle logiche economiche, il 2021 sarà ricordato
certamente come l’anno delle detrazioni fiscali per il settore
dell’edilizia.
Indice degli argomenti
Le detrazioni fiscali in edilizia anche per il 2021
Dopo l’avvento dell’ormai noto superbonus 110%,
la legge n.
178/2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021) ha prorogato per tutto
il 2021 molte delle detrazioni fiscali in scadenza nel 2020. Tra
queste:
- il bonus casa (art. 16, comma 1
del D.L. n. 63/2013) previsto per la ristrutturazione degli
immobili e che strutturale sarebbe al 36% ma che da diversi anni
viene confermato con l’aliquota maggiorata al 50%; - il bonus mobili (art. 16,
comma 2 del D.L. n. 63/2013) che non solo è stato prorogato ma è
anche stato innalzato il limite di spesa a 16.000 euro; - l’ecobonus (Art. 14 del D.L. n.
63/2013) previsto per interventi di riqualificazione energetica
degli edifici; - il sismabonus (Art. 16, commi
da 1-bis a 1-septies del D.L. n. 63/2013) previsto per interventi
di riduzione del rischio sismico; - il bonus facciate (art. 1,
commi da 219 a 224 della legge 27 dicembre 2019 n. 160) previsto
per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della
facciata esterna degli edifici esistenti (inclusi quelli di sola
pulitura o tinteggiatura esterna) ubicati in zona A (centri
storici) o B (parti già urbanizzate, anche se edificate in
parte); - il bonus verde (art. 1, commi
da 12 a 15, della legge 27 dicembre 2017, n. 205) previsto per gli
interventi di “sistemazione a verde” di aree scoperte private di
edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, per
gli impianti di irrigazione e per la realizzazione di pozzi e di
coperture a verde e di giardini pensili.
Il pagamento delle spese
Uno dei requisiti comune a tutte le detrazioni fiscali riguarda
il pagamento delle spese che deve essere effettuato sempre mediante
un bonifico parlante dal quale risultino
sempre:
- la causale del versamento
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione
- il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a
favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista
che ha effettuato i lavori).
Il bonifico parlante per il Bonus Facciate
Arriva alla posta di FiscoOggi, pubblicazione dell’Agenzia delle
Entrate, una domanda che riguarda il pagamento delle spese relative
al Bonus Facciate. Il contribuente chiede, in
particolare, cosa indicare nella causale.
Una domanda a cui già aveva risposto l’Agenzia delle Entrate
all’interno della sua Guida al Bonus
Facciate che conferma i contenuti del bonifico
parlante, comune a tutte le detrazioni, aggiungendo che nella
causale del bonifico, se possibile, vanno indicati anche gli
estremi della legge 27 dicembre 2019 n. 160 che ha introdotto nel
nostro ordinamento la detrazione fiscale del 90% per il recupero
delle facciate.
L’Agenzia delle Entrate ricorda, comunque, che l’agevolazione è
riconosciuta qualora non sia possibile indicare il citato
riferimento normativo, a condizione che il bonifico sia compilato
in maniera da non pregiudicare il rispetto da parte degli istituti
bancari o postali dell’obbligo di operare la ritenuta d’acconto a
carico del beneficiario del pagamento. Su questi, infatti, bonifici
le banche, Poste Italiane Spa e gli istituti di pagamento
autorizzati applicano una ritenuta d’acconto dell’8%.
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