Fino al 31 dicembre 2021 si potrà fruire della
detrazione fiscale del 90% dall’articolo 1, commi
da 219 a 224 della Legge 27 dicembre
2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), per gli
interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata
esterna degli edifici esistenti (c.d. bonus
facciate).
Indice degli argomenti
Bonus facciate e Legge di Bilancio 2021
Tra le varie proroghe inserite nella legge 30 dicembre 2020, n.
178 (c.d. Legge di Bilancio 2021) c’è,
infatti, quella relativa al bonus facciate. L’art. 1, comma 59
della nuova Legge di Bilancio ha previsto la proroga al 2021 per
una delle detrazioni fiscali più apprezzate dai
contribuenti, soprattutto per la facilità e chiarezza delle
condizioni di accesso.
Sono, infatti, 3 le condizioni previste dalla normativa:
- la prima riguarda l’ubicazione degli edifici
sottoposti all’intervento di recupero della facciata; - la seconda la visibilità delle facciate;
- la percentuale di intonaco su cui
intervenire.
L’ubicazione degli edifici
Per prima cosa, l’art. 1, comma 219 della Legge di Bilancio 2020
ha previsto che il bonus facciate spetti a condizione che gli
edifici oggetto degli interventi siano ubicati in zona “A” o “B” ai
sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 o in zone a
queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai
regolamenti edilizi comunali. L’assimilazione alle zone “A” o “B”
della zona territoriale dovrà risultare dalle certificazioni
urbanistiche rilasciate dagli enti competenti.
Ricordiamo che secondo l’art. 2 del decreto n. 1444/1968 sono
classificate «zone territoriali omogenee:
- A – le parti del territorio interessate da agglomerati urbani
che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio
ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che
possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche,
degli agglomerati stessi; - B – le parti del territorio totalmente o parzialmente
edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente
edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici
esistenti non sia inferiore al 12,5 per cento (un ottavo) della
superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità
territoriale sia superiore ad 1,5 m3/m2.
Non essendo tale classificazione obbligatoria, l’Agenzia delle
Entrate ha chiarito che, se non dovessero risultare tali zone
omogenee, l’importante è che gli edifici ti trovino in aree che,
indipendentemente dalla loro denominazione, siano riconducibili o
comunque equipollenti alle zone territoriali “A” o “B”.
La visibilità delle facciate
Un requisito sul quale si è disquisito molto in sede di
interpelli all’Agenzia delle Entrate, riguarda la
visibilità su strada delle facciate su cui si
vuole fruire del bonus 90%. Sull’argomento l’Agenzia delle Entrate
ha più volte chiarito che il bonus facciate non spetta, tra
l’altro, per gli interventi effettuati sulle facciate interne
dell’edificio, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo
ad uso pubblico. Devono, pertanto, considerarsi escluse le spese
sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con
chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle
visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.
È, infatti, necessario che la facciate sulla quale si vuole
fruire del beneficio fiscale del 90% sia visibile dalla strada o
suolo pubblico. Nel caso, ad esempio, di un immobile all’interno di
una strada privata, circondato da uno spazio interno, ovvero in una
posizione che non può essere visibile da strada o suolo pubblico,
l’intervento sull’involucro esterno non rientra tra quelli
agevolabili.
La percentuale di intonaco su cui intervenire
Ultimo requisito riguarda la percentuale di intonaco su
cui intervenire. L’art. 1, comma 220 della Legge di
Bilancio 2020 prevede, infatti, che:
Nell’ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata,
ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino
interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre
il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda
complessiva dell’edificio, gli interventi devono soddisfare i
requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico
26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla
Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, e, con riguardo ai
valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2
dell’allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11
marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo
2008. In tali ipotesi, ai fini delle verifiche e dei controlli si
applicano i commi 3-bis e 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge
4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2013, n. 90.
Sull’argomento abbiamo pubblicato un
approfondimento a cura dell’ing. Daniele Neri che ha
precisato:
un intervento che prevede il rifacimento dell’intonaco per
una superficie superiore al 10% di quella disperdente complessiva
viene classificato come “riqualificazione
energetica”. Se invece l’intervento previsto riguarda una
superficie inferiore o soltanto la nuova tinteggiatura delle
facciate, anche nella loro totalità, esso non rientra nel campo di
applicazione del decreto requisiti minimi (punto 1.4.3) e non deve
pertanto rispettare alcun limite di trasmittanza (rientrando
comunque nelle detrazioni fiscali del Bonus facciate).
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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