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Bonus facciate 2021: pubblicato nuovo elenco lavori ammessi (ed esclusi) – QuiFinanza

Si può usufruire del cd. bonus facciate per la sostituzione dei parapetti, la fornitura e posa delle nuove tende e l’avvio di lavori relativi al sistema di illuminazione notturna di un immobile? Questo il quesito portato all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate, che con la risposta all’interpello n. 673/2021 è tornata sull’argomento fornendo un nuovo elenco di lavori ammessi (ed esclusi) dall’agevolazione, cercando di fare chiarezza sull’argomento.

L’Istanza di interpello: quali lavori sono ammessi al bonus facciate?

Alla Divisione Contribuenti AE si è rivolto un condominio che, essendo in possesso dei requisiti richiesti per il bonus facciate (qui l’elenco completo), ha chiesto un chiarimento in merito a dei lavori che avrebbe eseguito su due edifici composti da due blocchi di fabbricati, per un totale di 360 unità immobiliari.

Tra gli interventi in fase di realizzazione, in particolare, l’Istante ha menzionato:

  • un intervento in zona A, finalizzato alla sostituzione dei parapetti presenti nei balconi;
  • rifacimento delle tende avvolgibili, compatibili tecnicamente ed esteticamente con le nuove balaustre;
  • realizzazione di un sistema di illuminazione notturna.

Per questi, come è stato chiesto, i contribuenti hanno o non hanno diritto al bonus?

La risposta dell’Agenzia delle Entrate: il nuovo elenco degli interventi ammessi al bonus facciate

Come ha ricordato l’Agenzia delle Entrate (qui la risposta pubblicata il 6 ottobre), tenendo conto di quanto stabilito dalla legge di bilancio 2020 e delle ultime modifiche apportate dalla legge di bilancio 2021, il bonus facciate prevede una detrazione del 90% delle spese documentate sostenute negli 2020 e 2021 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B (ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444).

Inoltre, alla luce delle ultime novità introdotte dal c.d. Decreto Rilancio (qui le novità riassunte dall’AE), i soggetti che sostengono spese per gli interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente per:

  • un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Ora, fatte queste premesse, bisogna ricordare che le tipologie di interventi che danno diritto al predetto bonus, nonché la misura della detrazione spettante, sono individuate dai commi da 219 a 221 dell’articolo 1 della già citata legge di bilancio 2020. A tal proposito, però, il legislatore ha stabilito che sono “ivi inclusi” i lavori di:

  • sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
  • rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, che riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio (tali interventi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015).

In aggiunta, nello stesso documento viene specificato che “ferme restando le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi“.

Per completare il profilo dei requisiti oggettivi che riconoscono l’accesso al bonus facciate, l’Agenzia delle Entrate si rifà anche a quanto stabilito dalla circolare n. 2/E del 2020, che prevede a sua volta che siano ammessi al bonus facciate gli interventi sull’involucro “esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno)” e, in particolare, gli interventi sugli elementi della facciata costituenti esclusivamente la “struttura opaca verticale”.

Si tratta, a titolo esemplificativo di:

  • consolidamento, ripristino, miglioramento e rinnovo dei predetti elementi costituenti la struttura opaca verticale della facciata stessa
  • mera pulitura e tinteggiatura della superficie;
  • rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, degli ornamenti e dei fregi nonché dei lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.

Sempre nella circolare n. 2/E del 2020, è stato tra l’altro precisato che la detrazione spetta anche per le spese sostenute per i costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi ammessi al bonus facciate. Pertanto, l’agevolazione spetta anche per i lavori aggiuntivi, quali lo smontaggio e rimontaggio delle tende solari ovvero la sostituzione delle stesse, nel caso in cui ciò si rendesse necessario per motivi tecnici, trattandosi di opere accessorie e di completamento dell’intervento di isolamento delle facciate esterne nel suo insieme, i cui costi sono strettamente collegati alla realizzazione dell’intervento edilizio stesso (risposta AE n. 520 del 4 novembre 2020).

Bonus facciate: per quali lavori non è ammessa l’agevolazione

Dopo aver ricordato e fatto nuovamente chiarezza sui lavori ammessi al bonus facciate, l’Amministrazione finanziaria ha approfondito la sua risposta chiarendo per quali interventi, invece, la detrazione non spetta.

Tra questi:

  • gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico
  • la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli.

La ratio della normativa in esame, è stato spiegato, è quella di incentivare gli interventi edilizi finalizzati al decoro urbano, rivolti a conservare l’organismo edilizio, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, in conformità allo strumento urbanistico generale ed ai relativi piani attuativi favorendo, altresì, lavori di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici.

Ritornando a quando chiesto dall’Istante, dunque, sempre nel rispetto di tutte le condizioni e adempimenti richiesti dalla normativa in esame (qui l’approfondimento), l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che possono essere ammesse al bonus facciate le spese per i lavori riconducibili ai parapetti sull’involucro esterno visibile dell’edificio – come precisato dalla citata circolare 2/E del 2020 – mentre i lavori per il rifacimento delle tende avvolgibili non potranno essere ammessi, a meno che, sulla base di presupposti tecnici, risultino “aggiuntivi” al predetto intervento edilizio trattandosi di opere accessorie e di completamento. Lo stesso vale per le spese per l’installazione di un sistema di illuminazione della facciata, che non rientrano tra gli interventi “edilizi” per i quali spetta l’agevolazione.

Va ricordato, per concludere, che il solo avvio dei lavori sopra indicati e riconosciuti come “ammessi al bonus” non garantisce l’accesso all’agevolazione in maniera automatica. Il contribuente, infatti, deve comunque essere in possesso dei requisiti richiesti e previsti dalla normativa vigente. A tal proposito, è richiesto che siano soddisfatti i requisiti di cui al decreto Mise 26 giugno 2015 (“Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”) e quelli, relativi ai valori di trasmittanza termica, indicati alla tabella 2 allegata al decreto Mise 11 marzo 2008. In queste ipotesi, l’ENEA effettuerà controlli sulla sussistenza dei necessari presupposti, secondo le procedure e modalità stabilite dal decreto interministeriale 11 maggio 2018.

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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