Sei i lavori che danno diritto al bonus facciate rientrano anche tra quelli cha danno luogo al altri bonus fiscali sulla casa (ad esempio bonus ristrutturazione ed ecobonus), non ci può essere cumulabilità, salvo alcune ipotesi.
Vediamo più in dettaglio la casistica.
Il bonus facciate con sconto o cessione
Il bonus facciate, ricordiamo, è una detrazione fiscale del 90% (da godere in 10 quote annuali di pari importo) riconosciuta per interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B del comune oppure in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
Per ora l’agevolazione spetta con riferimento alle spese sostenute nel 2020 e 2021. Inoltre, il legislatore prevede la possibilità di optare, in luogo della detrazione fiscale
- per lo sconto in fattura
- oppure per la cessione del credito.
Le regole per la cumulabilità
I lavori ammessi al “bonus facciate” possono rientrare anche tra quelli di riqualificazione energetica riguardanti l’involucro degli immobili (se si rispettano i requisiti tecnici previsti) o tra quelli di recupero del patrimonio edilizio.
In tale ipotesi, tuttavia, sarà possibile avvalersi, per le stesse spese, di una sola detrazione, rispettando gli adempimenti specificamente previsti per l’agevolazione scelta. Ovviamente la scelta è indirizzata verso il bonus facciate visto che la percentuale di detrazione è più elevata rispetta agli altri tipi di bonus fiscali (90%, invece che 50%).
L’Agenzia delle Entrate ha anche chiarito, tuttavia, che laddove si effettuino interventi riconducibili a differenti fattispecie agevolabili (per esempio, si realizzino nell’ambito dell’isolamento termico dell’involucro dell’intero edificio sia interventi sulla parte opaca della facciata esterna, ammessi al “bonus facciate”, sia interventi di isolamento della restante parte dell’involucro, ammessi al cosiddetto “ecobonus”), è possibile beneficiare di entrambe le agevolazioni a condizione che:
- siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai due diversi interventi
- siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.
Altra considerazione da fare è che laddove i lavori sulla facciata siano qualificabili come interventi di risparmio energetico la detrazione può salire al 110% purché i lavori siano realizzati congiuntamente ad uno o più degli interventi c.d. trainanti. Se poi si tratta di cappotto termico sulla facciata scatta direttamente il bonus 110 nel rispetto di tutti i requisiti previsti a tal proposito.
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