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Bonus facciate 2021 solo per interventi effettivamente realizzati – Lavori Pubblici

Ha fatto molto discutere (e lo sta facendo ancora) la
risposta dell’Agenzia delle Entrate all’interpello 903-521/2021 del
7 luglio 2021
con il quale un contribuente ha chiesto
chiarimenti sulla fruizione del bonus
facciate
per interventi da completare oltre il 31
dicembre 2021 (data dell’attuale scadenza della detrazione
fiscale).

Bonus Facciate: la risposta dell’Agenzia delle Entrate

Il dubbio esposto dal contribuente riguardava la possibilità di
portare in detrazione le spese utilizzando l’opzione dello sconto
in fattura, nel caso in cui la quota del 10% restante (oltre il
90%) fosse stata saldata entro il 31 dicembre 2021 per lavori
conclusisi successivamente. Una domanda importante, in
considerazione dell’attuale data di scadenza per il bonus
facciate.

L’Agenzia delle Entrate aveva risposto all’istante (un
condominio) che è possibile beneficiare del bonus facciate (nel
rispetto di tutti i requisiti e adempimenti) per tutti i costi
complessivi sostenuti nel 2021 il relazione agli interventi di
recupero delle facciate, avviati anche se non terminati, laddove il
pagamento da parte del medesimo condominio ai soggetti esecutori
dei lavori, della quota del 10% del corrispettivo che residua dopo
l’applicazione dello sconto in fattura avvenga entro il 31 dicembre
2021, indipendentemente dallo stato di completamento dei lavori
previsti.

Una risposta che da una parte ha chiarito un dubbio e dall’altra
ne ha fatto sorgere altri. Sostanzialmente, è possibile avviare i
lavori il (ad esempio) il 30 dicembre 2021, saldare subito il 10%
dell’intero importo e lasciare il restante 90% come sconto in
fattura da parte dell’impresa? Una domanda di non poco conto.

Bonus Facciate: il chiarimento del MEF

A chiarire definitivamente (o quasi) ogni dubbio ci ha pensato
il Ministero dell’Economia e delle Finanze rispondendo
all’interrogazione in commissione 5-06751 in data 5 ottobre
2021.

Gli interroganti hanno chiesto lumi sulla risposta
all’interpello 903-521/2021 in cui la direzione regionale Liguria
dell’Agenzia delle Entrate si è pronunciata sulla possibilità di
usufruire della detrazione relativa al «Bonus facciate», pari al 90
per cento, in conformità al criterio di cassa, pagando entro il 31
dicembre 2021 la quota del corrispettivo pari al 10 per cento che
residua dopo l’applicazione dello sconto in fattura,
indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori che
potranno essere completati anche successivamente.

Il MEF è stato (poco) chiaro e ha risposto nel seguente
modo.

Ai sensi dell’articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34 (decreto Rilancio), convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i soggetti che sostengono, negli
anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati nel successivo
comma 2, possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della
detrazione spettante, in sede di dichiarazione dei redditi relativa
all’anno di riferimento delle spese, alternativamente:

  • per la fruizione di un contributo, sotto forma di sconto sul
    corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al
    corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato
    gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito
    d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà
    di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli
    istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con
    facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli
    istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Ai sensi del comma 2 del citato articolo 121, l’opzione può
essere esercitata anche relativamente alla detrazione spettante per
le spese relative agli interventi di recupero o restauro della
facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola
pulitura o tinteggiatura esterna (bonus facciate), di cui
all’articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n.
160 (legge di bilancio per il 2020). La detrazione in questione,
attualmente, spetta nella misura del 90 per cento delle spese
sostenute entro il 31 dicembre 2021.

Il comma 1-bis del ripetuto articolo 121 del decreto Rilancio
prevede, inoltre, che la predetta opzione «può essere esercitata in
relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori» e, per gli
interventi ammessi al Superbonus, «gli stati di avanzamento dei
lavori non possono essere più di due per ciascun intervento
complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad
almeno il 30 per cento del medesimo intervento».

Con la circolare 22 dicembre 2020, n. 30/E l’Agenzia delle
entrate ha, al riguardo, precisato che:

  • in relazione agli interventi elencati nel comma 2 dell’articolo
    121 – compresi, dunque, quelli ammessi al bonus facciate – è
    possibile esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la
    cessione del credito corrispondente alle detrazioni spettanti,
    anche per stati di avanzamento lavori;
  • per i soli interventi che danno diritto al Superbonus, la norma
    stabilisce che gli stati di avanzamento dei lavori non possono
    essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno
    stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento
    dell’intervento stesso.

Come già evidenziato in sede di risposta dall’interrogazione n.
5-06307 presentata dall’Onorevole Terzoni e svolta presso questa
Commissione in data 23 giugno 2021 la locuzione secondo cui
«L’opzione … può essere esercitata in relazione a ciascuno stato
di avanzamento dei lavori …», contenuta nel citato comma 1-bis
dell’articolo 121 del decreto Rilancio, deve essere intesa come
facoltà del contribuente di esercitare l’opzione anche in relazione
a ciascuno stato di avanzamento dei lavori e, dunque, come una mera
eventualità, disciplinata dalla norma, che non pregiudica la
possibilità di esercitare la suddetta opzione, qualora non siano
previsti stati di avanzamento dei lavori ammessi alla agevolazione,
ferma restando, tuttavia, la necessità che gli interventi
oggetto dell’agevolazione siano effettivamente
realizzati
.

Ciò premesso, si conferma che è possibile optare per lo sconto
in fattura anche laddove per gli interventi agevolabili con il
bonus facciate non sia previsto un pagamento per stati di
avanzamento lavori. Qualora non siano previsti SAL, può essere
esercitata l’opzione per il cosiddetto sconto in fattura, facendo
riferimento alla data dell’effettivo pagamento, ferma restando la
necessità che gli interventi oggetto dell’agevolazione
siano effettivamente realizzati
. Tale condizione sarà
ovviamente verificata dall’Amministrazione finanziaria in sede di
controllo.

Giova, inoltre, ricordare che la mancata effettuazione
degli interventi
, al pari dell’eventuale assenza di altro
requisito richiesto dalla norma, determinerà il recupero della
detrazione indebitamente fruita – sia pure nella modalità
alternativa dello sconto in fattura/cessione del credito d’imposta
– pari al 90 per cento delle spese fatturate, maggiorato degli
interessi e delle sanzioni di cui all’articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Il concorso nella violazione
comporterà, oltre all’applicazione dell’articolo 9, comma 1, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, altresì, la
responsabilità in solido del fornitore, che ha applicato lo sconto,
e dei cessionari, per il pagamento dell’importo corrispondente alla
detrazione non spettante e dei relativi interessi.

Non è ancora chiarissimo se gli interventi che possono essere
portanti in detrazione sono solo quelli “effettivamente realizzati
nel 2021” o anche quelli che “saranno completati oltre il 31
dicembre 2021”. Differenza non di poco conto!

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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