L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 482 del 15 giugno ad un interpello, precisa la possibilità di sfruttare l’agevolazione del Bonus facciate 2021 solo per le spese sostenute per l’intervento sui parapetti dei balconi, dal momento che si tratta di elementi costitutivi del balcone stesso. Per quanto riguarda invece installazione di corpi illuminanti a soffitto o a parete il bonus facciate spetta nel caso in cui tali interventi si rendessero necessari per motivi “tecnici”.
Bonus facciate: interventi agevolati, spese accessorie e compilazione bonifico
Vediamo ora nel dettaglio in cosa consiste e a chi spetta questa agevolazione e la risposta dell’Agenzia delle Entrate in merito alla questione sopra riportata. I Bonus Casa 2021: guida alle agevolazioni.
Bonus facciate 2021: come funziona
L’agevolazione consiste in una detrazione d’imposta, da ripartire in 10 quote annuali costanti, pari al 90 per cento delle spese sostenute nel 2020 e nel 2021 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in determinate zone, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna.
Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi su:
- strutture opache della facciata,
- balconi,
- ornamenti,
- fregi.
In particolare, si tratta delle zone A e B individuate dall’articolo 2 del decreto n. 1444/1968 del Ministro dei lavori pubblici:
- zona A: include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
- zona B: invece, include le altre parti del territorio edificate, anche solo in parte, considerando tali le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non è inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale è superiore a 1,5 mc/mq.
Bonus facciate 2021: a chi spetta
Possono usufruire del Bonus facciate tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche
se titolari di reddito d’impresa, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati e che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento. In particolare, sono ammessi all’agevolazione:
- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
- le società semplici;
- le associazioni tra professionisti;
- i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di
persone, società di capitali).
Sono inoltre ammessi a fruire della detrazione, purché sostengano le spese per la
realizzazione degli interventi, anche:
- i familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo
grado); - i conviventi di fatto, ai sensi della legge n. 76/2016.
Bonus facciate 2021: la risposta dell’Agenzia Entrate
Una s.n.c. vorrebbe intervenire sui parapetti dei balconi di un hotel, che attualmente sono costituiti da ringhiere metalliche e parti in vetro, ed inoltre prevedere l’illuminazione dei balconi con corpi illuminanti da posizionare a soffitto o a parete. Al fine di migliorare l’estetica del fabbricato, infatti, è intenzione della Società modificare i parapetti, aumentando la superficie delle porzioni vetrata, a discapito della parte metallica, accompagnata dall’installazione di corpi illuminanti a soffitto o a parete, in corrispondenza degli stessi balconi, al fine di rendere gradevole la vista e dare risalto all’architettura dell’edificio anche nelle ore notturne.
Secondo la società, gli interventi edilizi in progetto rientravano nel “bonus facciate” e dunque chiede il parere dell’Agenzia delle Entrate.
Nella Risposta n. 482 l’Agenzia sottolinea che l’agevolazione spetta in relazione alle “spese documentate, sostenute negli anni 2020 e 2021, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444”.
Inoltre, ai fini del riconoscimento del bonus facciate, gli interventi devono essere
finalizzati al “recupero o restauro” della facciata esterna e devono essere realizzati
esclusivamente sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e
fregi. Il Bonus facciate 2021, pertanto, riguarda unicamente gli interventi effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile.
Di conseguenza, riguardo il quesito in esame, l’Agenzia sostiene che il bonus facciate spetta per le spese sostenute per l’intervento sui parapetti dei balconi, trattandosi di elementi costitutivi del balcone stesso. Tuttavia, riguardo l’installazione dei corpi illuminanti a soffitto o a parete, nel presupposto che si tratti di opere accessorie e di completamento dell’intervento sulle facciate esterne nel suo insieme i cui costi sono strettamente collegati alla realizzazione dell’intervento stesso (cfr. risposta n. 520 del 2020), secondo l’Agenzia il Bonus facciate 2021 spetta nel caso in cui tali interventi si rendessero necessari per motivi “tecnici”.
Per ulteriori informazioni: Bonus Facciate: Tutte le notizie
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