È attivo anche quest’anno il bonus facciate, l’agevolazione che consente di effettuare una lunga serie di lavori sulle facciate di edifici già esistenti beneficiando di una detrazione fiscale pari al 60% delle spese documentate. Vediamo nel dettaglio come funziona la misura.
Il bonus facciate è un’agevolazione che permette di usufruire di una detrazione dall’imposta lorda pari al 60% delle spese documentate relative agli interventi atti a recuperare o restaurare la facciata di edifici già esistenti.
Vediamo nel seguente articolo tutti i dettagli della misura, confermata anche quest’anno, e chi sono i potenziali beneficiari.
Bonus facciate 2022: quando spetta
Il bonus facciate 2022 permette di beneficiare di una detrazione dall’imposta lorda pari al 60% delle spese documentate relative agli interventi atti a recuperare o restaurare la facciata degli edifici, compresi la pulitura e la tinteggiatura esterna.
Per usufruire del bonus facciate 2022 è necessario rispettare i seguenti requisiti:
- le facciate oggetto dei lavori devono necessariamente essere visibili dalla strada e dal pubblico;
- gli edifici sottoposti all’intervento di recupero della facciata devono essere ubicati in determinate zone della città;
- ci sono percentuali specifiche minime di intonaco su cui intervenire.
La data di scadenza prevista per poter accedere al bonus facciate nell’anno corrente è quella del 31 dicembre 2022.
Bonus facciate 2022: chi può richiederlo
Come ha specificato l’Agenzia delle Entrate, possono beneficiare del bonus facciate:
Tutti i contribuenti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, soggetti Irpef e soggetti passivi Ires che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento. La detrazione non spetta a chi possiede esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva.
Di conseguenza, possono richiedere l’agevolazione le seguenti categorie di soggetti:
- le persone fisiche (compresi gli esercenti arti e professioni);
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
- le associazioni tra professionisti;
- le società semplici;
- tutti i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (oltre alle già citate persone fisiche anche le società di persone e le società di capitali).
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