Bonus Facciate e legge di Bilancio
2022: l’agevolazione fiscale per interventi di
riqualificazione di prospetti e superfici opache verticali è stata
confermata a Palazzo Madama e per il varo ufficiale si attende a
breve l’ok anche dalla Camera. Attenzione però: come si
vocifera già da un po’ di tempo, tempi e modalità di fruizione
saranno differenti rispetto a quanto previsto nel 2020 e
2021.
Cos’è il bonus facciate
Ricordiamo che con la legge di Bilancio 2020 è stato
introdotto il c.d. “bonus facciate”: una detrazione
dall’imposta lorda (Irpef o Ires) concessa per interventi
finalizzati al recupero o restauro della
facciata esterna degli edifici
esistenti, anche strumentali. Tale detrazione attualmente
è pari al 90% delle spese documentate, sostenute
negli anni 2020 e 2021, ripartita in 10
quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di
sostenimento delle spese e in quelli successivi.
A differenza di altre agevolazioni per interventi realizzati
sugli immobili, per il “bonus facciate” finora non sono stati
previsti limiti massimi di spesa né un limite massimo di
detrazione. Inoltre fino al c.d. “Decreto
Antifrode” non era prevista nemmeno l’asseverazione delle
spese sostenute.
Bonus Facciate: interventi ammessi
Il “bonus facciate” è utilizzabile per spese relative a
interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata
esterna di edifici esistenti, parti di essi, o su
unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale,
compresi quelli strumentali all’attività d’impresa, arte o
professione.
Non spetta, nel caso di interventi effettuati durante la fase di
costruzione dell’immobile o realizzati mediante demolizione e
ricostruzione, compresi quelli con la stessa volumetria
dell’edificio preesistente, inquadrabili nella categoria della
“ristrutturazione edilizia” (articolo 3, comma, 1, lett. d del Dpr
n. 380/2001).
Per avere diritto al bonus è necessario che gli edifici siano
ubicati nelle zone A o B, indicate nel decreto del
ministro dei Lavori pubblici n. 1444/1968 o in zone a queste
assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti
edilizi comunali:
- Zona A: comprende le parti del territorio
interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico,
artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi,
comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte
integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati
stessi. - Zona B: include le parti del territorio
totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A. In
particolare, si considerano parzialmente edificate le zone in cui
la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al
12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle
quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.
Sono esclusi dal “bonus facciate” tutti gli interventi
realizzati su edifici che si trovano nelle zone C, D, E ed F.
Rientrano in detrazione gli interventi finalizzati al recupero o
restauro della facciata esterna, comprendendo tutti i lavori
effettuati sull’involucro esterno visibile, cioè
sia sulla parte anteriore, frontale e principale che sia sugli
altri lati dell’edificio (intero perimetro esterno).
In particolare, il Bonus Facciate spetta per
gli interventi:
- di pulitura o tinteggiatura
esterna sulle strutture opache della facciata; - effettuati su balconi, ornamenti o fregi, ivi
inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura; - effettuati su strutture opache verticali della facciata
influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10%
dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva
dell’edificio.
Tra le opere agevolabili rientrano, a
titolo esemplificativo:
- il consolidamento, il ripristino, il miglioramento delle
caratteristiche termiche anche in assenza dell’impianto di
riscaldamento e il rinnovo degli elementi costitutivi della
facciata esterna dell’edificio, che costituiscono esclusivamente la
struttura opaca verticale, nonché la sola pulitura e tinteggiatura
della superficie - il consolidamento, il ripristino, compresa la sola pulitura e
tinteggiatura della superficie, o il rinnovo degli elementi
costitutivi dei balconi, ornamenti e dei fregi; - i lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti
alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla
sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla
parte opaca della facciata.
È possibile portare in detrazione anche:
- le spese per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le
altre prestazioni professionali connesse, richieste dal tipo di
lavori (per esempio, l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, il
rilascio dell’attestato di prestazione energetica) - altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione
degli interventi (per esempio, le spese relative all’installazione
di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i
lavori, l’Iva, l’imposta di bollo e i diritti pagati per la
richiesta di titoli abitativi edilizi, la tassa per l’occupazione
del suolo pubblico)
Sono esclusi gli interventi:
- sulle strutture opache orizzontali o inclinate dell’involucro
edilizio quali, per esempio, coperture (lastrici solari, tetti) e
pavimenti - superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi
interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso
pubblico; - di sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e
cancelli; - riverniciatura degli scuri e delle persiane
- interventi effettuati sulle mura di cinta dell’edificio;
- interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se
non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. Ad esempio,
non può essere richiesti per gli interventi realizzati
sull’involucro esterno di un immobile che si trova al termine di
una strada privata, circondato da uno spazio interno, ovvero in una
posizione di dubbia visibilità dalla strada pubblica o dal suolo
pubblico.
Bonus Facciate: a chi spetta
Il Bonus Facciate può essere richiesto da tutti i contribuenti
residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa,
che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati
e che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di
intervento.
In particolare, sono ammessi all’agevolazione:
- le persone fisiche (compresi esercenti arti e
professioni); - enti pubblici e privati che non svolgono
attività commerciale; - società semplici;
- associazioni tra professionisti;
- contribuenti che conseguono reddito d’impresa
(persone fisiche, società di persone, società di capitali).
Per usufruire dell’agevolazione, i beneficiari devono possedere
o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in base a un titolo
idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento del
sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.
Sono inoltre ammessi a fruire della detrazione, purché
sostengano le spese per la realizzazione degli interventi,
anche:
- i familiari conviventi con il possessore o
detentore dell’immobile (coniuge, componente dell’unione civile,
parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado); - i conviventi di fatto, ai sensi della
legge n. 76/2016, a condizione che:- la convivenza sussista alla data di inizio dei lavori o al
momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione, se
antecedente all’avvio dei lavori; - le spese sostenute riguardino interventi eseguiti su un
immobile, anche diverso da quello destinato ad abitazione
principale, nel quale può esplicarsi la convivenza.
- la convivenza sussista alla data di inizio dei lavori o al
La detrazione, pertanto, non spetta al familiare del possessore
o del detentore dell’immobile quando gli interventi sono effettuati
su immobili che non sono a disposizione o su quelli che non
appartengono all’ambito “privatistico”, come gli immobili
strumentali all’attività d’impresa, arte o professione.
La data di inizio dei lavori deve risultare dai
titoli abilitativi, se previsti, o da una dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà. In particolare, i contribuenti interessati
devono:
- possedere l’immobile in qualità di proprietario, nudo
proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento
sull’immobile (usufrutto, uso, abitazione o superficie); - detenere l’immobile in base a un contratto di locazione o di
comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del
consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
A chi non spetta la detrazione
La detrazione non spetta:
- a chi è sprovvisto di un titolo di detenzione dell’immobile
regolarmente registrato al momento dell’inizio dei lavori o al
momento di sostenimento delle spese se antecedente, anche se
provvede alla successiva regolarizzazione; - a chi possiede esclusivamente redditi assoggettati a tassazione
separata o a imposta sostitutiva; - ai contribuenti la cui imposta lorda è assorbita da altre
detrazioni o non è dovuta (come nel caso di chi rientra nella no
tax area).
Le ultime due categorie possono però optare per la cessione del
credito o per lo sconto in fattura.
Bonus Facciate: le alternative alla detrazione
Oltre che tramite una detrazione dal credito di imposta in
dieci rate annuali di uguale importo, il Bonus
Facciate può essere utilizzato optando per la cessione del
credito o per lo sconto in fattura, ossia
per:
- un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul
corrispettivo dovuto al fornitore che ha effettuato gli interventi
(il cosiddetto sconto in fattura); - cessione del credito corrispondente alla detrazione
spettante.
La scelta per la cessione del credito o lo sconto in fattura
deve essere comunicata telematicamente all’Agenzia delle entrate,
utilizzando il modello allegato al provvedimento del Direttore
dell’Agenzia dell’8 agosto 2020, modificato con il provvedimento
del Direttore dell’Agenzia del 12 ottobre 2020. La comunicazione va
inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a
quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla
detrazione. La comunicazione della cessione del credito, relativa
alle rate di detrazione non fruite, deve essere inviata entro il 16
marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione
della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere
indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.
Bonus Facciate: le novità in legge di Bilancio 2022
Il Bonus Facciate è stato confermato anche per il 2022, come già
approvato in Senato nella legge di Bilancio. Ci sono delle
sostanziali differenze con gli anni precedenti, contenute nei
commi 29 e 39 dell’art. 1.
In particolare, il comma 39 recita testualmente “All’art. 1
comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole “negli
anni 2020 e 2021” sono sostituite dalle seguenti: “nell’anno 2022”
e le parole “90 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “60 per
cento”.
Quindi, le prime due grosse novità per il Bonus Facciate
2022 riguardano:
- la durata della proroga, di un anno soltanto,
rispetto ad altri bonus per i quali sono stati previsti degli
orizzonti temporali molto più ampi; - l’entità della detrazione, che dal 90% è scesa
al 60%.
Altra importante differenza è quella introdotta dal comma 29
dello stesso art. 1, riguardante le disposizioni del D.L. n.
157/2021 (“Decreto Antifrode”) nella legge di Bilancio.
Ricordiamo che con tale decreto è stato introdotto
l’obbligo di asseverazione delle spese sostenute
non soltanto per il Superbonus, ma anche per tutte le altre
detrazioni fiscali legate a interventi di ristrutturazione edilizia
ed efficientamento energetico. Esso verrà abrogato e le
disposizioni contenute verranno inserite, con alcune modifiche, tra
le norme della legge di Bilancio 2022.
In particolare, il visto di conformità e l’obbligo di
asseverazione delle spese sostenute vengono confermate, ad
eccezione però:
- degli interventi di edilizia libera ai sensi
del D.P.R. n. 280/2021, del decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti 2 marzo 2018 o della normativa
regionale; - degli interventi di importo complessivo non superiore a
10.000 euro, eseguiti su singole unità immobiliari o sulle
parti comuni di un edificio, ad eccezione degli
interventi di cui all’articolo 1, comma 219 della legge 27
dicembre 2019, n. 160. Il riferimento è proprio al Bonus Facciate:
anche se l’intervento previsto è di importo uguale o inferiore ai
10mila euro, esso richiede comunque obbligatoriamente il
visto di conformità e l’asseverazione
della congruità delle spese sostenute da parte di un
tecnico certificatore.
Questo significa che dal 1° gennaio 2022 saranno presenti tre
diversi regimi legati all’agevolazione:
- interventi eseguiti con spese sostenute entro il 12
novembre 2021: nessuna asseverazione richiesta e nessun riferimento
a prezzari; - interventi con spese sostenute tra il 12 novembre 2021 e
il 31 dicembre 2021: a seguito della pubblicazione del Decreto
Antifrode, introdotto l’obbligo di visto di conformità e di
asseverazione della congruità delle spese sostenute. Parcelle ed
interventi del tecnico asseveratore a carico del contribuente. - interventi con spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2022:
confermato l’obbligo di visto di conformità e dell’asseverazione
delle spese, anche per importi uguali o inferuiori a 10mila euro.
Dall’anno nuovo, le spese sostenute per l’asseverazione potranno
essere detratte.
Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.