Gli ultimi mesi dell’anno sono sempre molto particolari per il
comparto delle costruzioni. Storicamente alla chiusura dell’anno
corrisponde anche la scadenza di molti bonus edilizi con la
conseguenza che c’è sempre la corsa per rientrare tra i soggetti
beneficiari.
Bonus facciate al 90%: ultima chiamata 31 dicembre 2021
La fine del 2021 non è esente da queste considerazioni, che si
sono manifestate con ancora più forza vista la scadenza del bonus
facciate al 90%. Stiamo parlando della detrazione fiscale per gli
interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata
esterna degli edifici esistenti prevista dall’articolo 1, commi da
219 a 224 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio
2020).
Una detrazione che con aliquota al 90% è scaduta lo scorso 31
dicembre 2021 e che è stata rinnovata per tutto il 2022 con
riduzione al 60%. Le possibilità di applicare il bonus al 90% entro
il 31 dicembre con sconto in fattura, senza SAL ma solo sulla base
di un intervento avviato, una fattura emessa con sconto e il
pagamento del 10% restante, hanno generato una situazione “monstre”
con errori palesi e non.
Bonus facciate al 90%: nuovo interpello all’Agenzia delle
Entrate
L’argomento è stato trattato dall’Agenzia delle Entrate con la
risposta n.
385/2022 che tratta un caso molto particolare.
Nel caso di specie, l’istante (impresa esecutrice di interventi
rientranti nel bonus facciate 90%) riferisce di aver emesso il
27/12/2021, una fattura per bonus facciata senza indicare lo sconto
in fattura del 90% e che il cliente ha pagato via bonifico parlante
il 10% dell’importo complessivo in data 31/12/2021.
Tra le altre cose, la comunicazione dell’utilizzo delle opzioni
alternative all’Agenzia delle Entrate non è ancora stata inviata
(c’è tempo fino al 15 ottobre 2022).
La domanda è semplice: non potendo istruire la pratica per la
cessione del credito, è possibile modificare la fattura
originariamente emessa, allo scopo di integrare la stessa con
l’espressa indicazione dello “sconto” praticato?
La risposta dell’Agenzia delle Entrate
Il Fisco ha preliminarmente risposto ricordando l’evoluzione
normativa del bonus facciate, passato nel 2022 ad una aliquota
fiscale del 60%, e il meccanismo delle opzioni alternative (sconto
in fattura e cessione del credito) previsto dall’art. 121 del
Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) ed esteso a tutti i
principali altri bonus edilizi (tra cui il bonus facciate).
Ricordate anche le disposizioni attuative previste dall’Agenzia
delle Entrate e modificate con numerosi provvedimenti pubblicati
nel corso di quest’ultimo triennio (l’ultimo è il
provvedimento prot. n. 202205 del 10 giugno 2022.
Provvedimenti in cui è espressamente previsto che «L’importo
dello sconto praticato non riduce l’imponibile ai fini dell’imposta
sul valore aggiunto ed è espressamente indicato nella fattura
emessa a fronte degli interventi effettuati, quale sconto praticato
in applicazione delle previsioni dell’articolo 121 del
decreto-legge n. 34 del 2020».
Nella circolare
n. 30/E del 22 dicembre 2020, con la risposta 5.3.4, è stato
precisato che «Ai fini dell’applicazione della suddetta
disposizione, per corrispettivo dovuto deve intendersi il valore
totale della fattura, al lordo dell’IVA, e l’importo dello sconto
non riduce la base imponibile e deve essere espressamente indicato
nella fattura emessa a fronte degli interventi eseguiti».
Bonus facciate e sconto in fattura
Con riferimento al caso di specie e alla eventuale possibilità
di modificare, con una nota di variazione, la fattura
originariamente emessa, al solo fine di integrare il documento con
l’espressa indicazione dello “sconto” praticato, secondo il Fisco
non ci sarebbero le condizioni previste all’art. 26 del d.P.R. n.
633/1972, per emettere una nota di variazione in diminuzione e,
conseguentemente, una nuova fattura. La mancata annotazione dello
sconto non pregiudica la validità fiscale della fattura emessa, che
riporta l’imponibile – pari al corrispettivo pattuito – e l’IVA ad
esso relativo, calcolata sull’intero corrispettivo pattuito al
lordo dello sconto (che nel caso di specie, costituisce solo una
modalità di pagamento del corrispettivo).
Ne deriva che, non avendo l’istante indicato nella fattura
emessa a fronte della prestazione resa, l’ammontare dello sconto
pattuito, l’opzione per il contributo sotto forma di sconto non può
considerarsi perfezionata, non essendovi stato peraltro il
pagamento dei lavori per l’intero.
Il committente potrà comunque recuperare, in presenza di tutti
gli altri requisiti previsti, il 10% delle spese effettivamente
sostenute nel 2021 per l’esecuzione dell’intervento (il bonifico
c.d “parlante” effettuato il 31 dicembre 2021 corrisponde
esattamente al 10% della fattura emessa dall’istante il 27 dicembre
2021) mediante fruizione diretta della detrazione dall’imposta
lorda nella misura del 90% nella dichiarazione dei redditi relativa
all’anno d’imposta 2021.
In altre parole, il contribuente non può più beneficiare dello
sconto in fattura e quel 10 per cento versato nel 2021 potrà essere
detratto direttamente dal committente in misura pari al 90% nella
sua dichiarazione dei redditi.
Detta detrazione non potrà essere ceduta non avendo il
committente, beneficiario della detrazione, effettuato la
comunicazione all’Agenzia delle entrate entro il 29 aprile 2022. Il
restante 90% del corrispettivo documentato con la citata fattura,
se pagato entro il 2022, potrà essere portato in detrazione
direttamente dal committente – nella dichiarazione dei redditi
relativa all’anno d’imposta 2022 – dall’imposta lorda nella misura
del 60%, ovvero ceduto ad altri soggetti, compresi gli intermediari
finanziari, nella misura corrispondente alla detrazione spettante,
previa opzione per la cessione del credito.
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