La risposta all’interpello da parte dell’Agenzia delle entrate chiarisce i casi in cui è possibile usufruire della detrazione anche quando si tratti delle tende
Bonus facciate, fornitura e posa nuove tende
La sostituzione dei parapetti nonché per la fornitura e posa delle nuove tende e per il sistema di illuminazione notturna rientrano nel bonus facciate? a Dare una risposta ci pensa l’Agenzia delle entrate con la risposta all’interpello n. 673 del 6 ottobre 2021 (in allegato. L’Agenzi ricorda che (legge di bilancio 2021), prevede una detrazione del 90 per cento delle spese documentate sostenute negli 2020 e 2021 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (cd. bonus facciate). E che quindi le Le tipologie di interventi che danno diritto al predetto bonus, nonché la misura della detrazione spettante, sono individuate dai commi da 219 a 221 del citato articolo 1 della legge di bilancio 2020; il comma 222 stabilisce, inoltre, le modalità di fruizione della detrazione mentre, per le modalità applicative, il comma 223 rinvia al regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).
Ed è la circolare 14 febbraio 2020, n. 2/E, che fornisce i chiarimenti in ordine alla applicazione di tale agevolazione. Si può usufruire della detrazione a patto che gli edifici oggetto degli interventi siano ubicati in zona A o B. Inoltre si deve trattare di interventi finalizzati al «recupero o restauro della facciata esterna devono essere realizzati esclusivamente sulle “strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi». Nel caso in cui «i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell’allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008».
La circolare n. 2/E del 2020 stabilisce che l’esplicito richiamo agli interventi realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, sui balconi, ornamenti e fregi, comporta che siano ammessi al bonus facciate gli interventi sull’involucro “esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno)” e, in particolare, gli interventi sugli elementi della facciata costituenti esclusivamente la “struttura opaca verticale”. In sintesi si tratta del consolidamento, del ripristino, del miglioramento e rinnovo dei predetti elementi costituenti la struttura opaca verticale della facciata stessa e della mera pulitura e tinteggiatura della superficie, del rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, degli ornamenti e dei fregi nonché dei lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata. La detrazione non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico, nonché per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli.
La ratio del bonus facciate
La ratio della normativa è di incentivare gli interventi edilizi, finalizzati al decoro urbano, rivolti a conservare l’organismo edilizio in conformità allo strumento urbanistico generale ed ai relativi piani attuativi favorendo, così lavori di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici.
Sempre la circolare n. 2/E del 2020, chiarisce che la detrazione spetta, tra l’altro, anche per le spese sostenute per i costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi ammessi al bonus facciate.
La risposta 520 del 4 novembre 2020 specifica che il bonus facciate tocca anche nel caso di lavori aggiuntivi, quali lo smontaggio e rimontaggio delle tende solari ovvero la sostituzione delle stesse, nel caso in cui ciò si rendesse necessario per motivi tecnici, trattandosi di opere accessorie e di completamento dell’intervento di isolamento delle facciate esterne nel suo insieme, i cui costi sono strettamente collegati alla realizzazione dell’intervento edilizio stesso.
Rifacimento delle tende avvolgibili, a completamento dell’opera
Nel caso di specie, l’Istante vuole realizzare un intervento finalizzato alla sostituzione dei parapetti presenti nei balconi, al rifacimento delle tende avvolgibili, compatibili tecnicamente ed esteticamente con le nuove balaustre nonché un sistema di illuminazione notturna. Pertanto, si ritiene che, nel rispetto di tutte le condizioni e adempimenti richiesti dalla normativa in esame, non oggetto della presente istanza di interpello, siano ammesse al bonus facciate le spese per i lavori riconducibili ai parapetti sull’involucro esterno visibile dell’edificio, come precisato dalla citata circolare 2/E del 2020.
Per quanto riguarda invece il rifacimento delle tende avvolgibili, invece, non potranno essere ammessi salvo che, sulla base di presupposti tecnici, risultino “aggiuntivi” all’intervento edilizio trattandosi di opere accessorie e di completamento dello stesso.
Considerato che la disposizione mira ad agevolare interventi edilizi volti al decoro urbano, si ritiene che le spese per l’installazione di un sistema di illuminazione della facciata, invece, non possano rientrare tra gli interventi “edilizi” per i quali spetta l’agevolazione.
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