Bonus facciate condominio, via libera alla fruizione per intero della maxi detrazione per il soggetto che sostiene totalmente le spese dei lavori effettuati sull’edificio. Deve esserci, però, l’approvazione di tutti i condomini. A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 628 del 28 settembre 2021.
Bonus facciate condominio: il soggetto che sostiene tutte le spese dei lavori effettuati sull’edificio può beneficiare della maxi detrazione per intero. Il via libera, però, è legato a una condizione: deve esserci il consenso all’esecuzione degli interventi a carico del singolo contribuente da parte di tutti i condomini. In assenza della delibera assembleare, possono far fede gli atti di compravendita.
Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 628 del 28 settembre 2021.
Sotto la lente di ingrandimento dell’Amministrazione finanziaria è il bonus facciate introdotto dalla Legge di Bilancio 2020, che prevede una detrazione del 90 per cento delle spese documentate sostenute nel 2020 e 2021 per interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti che si trovano nelle zone A o B, in linea con quanto stabilito dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o nelle zone assimilabili a queste.
Bonus facciate condominio, maxi detrazione per il soggetto che paga interamente i lavori sull’edificio
Come di consueto, lo spunto per fare luce sul bonus facciate per i lavori effettuati per un condominio in cui un solo soggetto si fa carico dell’intero costo arriva dall’analisi di un caso pratico.
Protagonista è una fondazione che ha venduto alcuni suoi immobili assumendosi l’impegno di eseguire dei lavori sugli edifici. Negli atti di compravendita le parti si sono impegnate da un lato a eseguire gli interventi a propria cura e spese, e in autonomia gestionale, e dall’altro a favorirne lo svolgimento.
Dal momento che l’ente ha intenzione di beneficiare del bonus facciate, si rivolge all’Agenzia delle entrate con due quesiti:
- in qualità di condomino, intestatario delle fatture e, dopo avere sostenuto integralmente le relative spese, può beneficiare del bonus facciate per intero sulla base dell’impegno assunto negli atti di compravendita?
- può provvedere direttamente e in autonomia, al posto dell’amministratore, agli adempimenti richiesti dal meccanismo agevolativo?
Con la risposta all’interpello numero 628 del 28 settembre 2021, arriva una doppia conferma.
È possibile beneficiare della detrazione pari al 90 per cento del totale delle spese sostenute, a condizione che l’impegno della fondazione ad eseguire i lavori sia messo nero su bianco nel rogito notarile e sia stato accettato ed autorizzato da tutti gli altri proprietari delle unità immobiliari dell’edificio.
Nel testo si legge:
Anche in mancanza di una deliberazione assunta dall’assemblea di condominio, in quanto l’atto pubblico di compravendita quale “dichiarazione negoziale, espressione di autonomia privata” (cfr. pronuncia citata) può validamente rappresentare la convenzione di cui al citato articolo 1123 del codice civile, garantendo l’unanimità in merito all’esecuzione dei lavori e al sostenimento della spesa da parte di un solo condomino”.
Anche il secondo interrogativo riceve una risposta affermativa: gli adempimenti necessari ai fini della fruizione del bonus facciate possono essere effettuati da uno dei condomini a ciò delegato o dall’amministratore del condominio, ma devono comunque essere messi in atto in nome e per conto del condominio.
Bonus facciate al soggetto che paga interamente i lavori, necessario il consenso degli altri condomini
Per arrivare a formulare i chiarimenti richiesti, l’Amministrazione finanziaria analizza la normativa di riferimento e i documenti di prassi sul tema.
Prima di tutto, è necessario chiarire che per la fruizione del bonus facciate non esiste un limite massimo di detrazione, né una soglia di spesa ammissibile.
Anche nel caso di una spesa ingente, come potrebbe essere quella sostenuta nella situazione analizzata, quindi, spetta una detrazione del 90 per cento calcolata sull’intera spesa sostenuta ed effettivamente rimasta a carico.
Allo stesso tempo, la platea di potenziali beneficiari è ampia: l’agevolazione è accessibile da tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari.
Sono diversi i destinatari del bonus facciate:
- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
- le società semplici;
- le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali).
È necessario, però, possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese.
Inoltre i contribuenti che intendono beneficiare della detrazione devono conservare ed esibire una copia della delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e la tabella millesimale di ripartizione delle spese.
La risposta all’interpello ribadisce una regola fondamentale di cui tener conto:
Per quanto concerne la ripartizione delle spese condominiali sulle parti comuni, il criterio legale di ripartizione delle spese condominiali prescritto dall’art. 1123 del codice civile prevede che “le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione”.
Il singolo condomino può accedere al bonus facciate per i lavori effettuati sulle parti comuni degli edifici, in ragione dei millesimi di proprietà o dei diversi criteri applicabili ai sensi degli articoli 1123 e seguenti del codice civile.
Questa disposizione, nel caso analizzato, risulta rispettata dagli atti di compravendita con cui tutti i condomini hanno acconsentito all’esecuzione dei lavori a spese della fondazione che richiede di usufruire per intero della detrazione.
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