Bonus facciate e agevolazioni
fiscali: di solito, tra i documenti da presentare per gli
interventi sulle parti comuni degli edifici, è richiesta la
delibera assembleare dei condòmini di approvazione
all’esecuzione lavori. Cosa succede se manca? Il beneficio è
sicuramente perso? Dipende dalle circostanze, come dimostra la
risposta
n. 628/2021 che l’Agenzia delle
Entrate ha fornito a una Fondazione.
Bonus Facciate e condominio: nuova risposta del Fisco
Nello specifico, la Fondazione aveva venduto degli immobili in
diversi edifici di cui era totalmente proprietaria, con conseguente
costituzione di condomìni ai sensi dell’articolo 1117 del codice
civile, restando tuttavia proprietaria di alcune unità rimaste
invendute. Negli atti di compravendita, la
Fondazione ha assunto espressamente l’impegno ad eseguire alcuni
lavori sul complesso immobiliare a propria cura e spese, in totale
autonomia gestionale.
Da qui i due quesiti:
- La Fondazione, in qualità di condomino intestatario delle
fatture e, dopo avere sostenuto integralmente le
relative spese, può usufruire del bonus facciate per intero, anche
in assenza di delibera assembleare e sulla base dell’impegno
assunto negli atti di compravendita? - È possibile provvedere autonomamente e direttamente, al posto
dell’amministratore del condominio, agli adempimenti connessi alla
fruizione dell’agevolazione fiscale?
Ecco le risposte del Fisco.
Bonus Facciate: alcune precisazioni
Dopo aver ricordato i punti salienti del Bonus Facciate,
ossia:
- detrazione del 90% sulle spese sostenute negli
anni 2020 e 2021 senza un limite massimo di importo, - interventi finalizzati al recupero o
restauro della facciata esterna degli edifici
esistenti ubicati in zona A o B, ai sensi del
decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n.
1444; - interventi influenti dal punto di vista
termico o interessino oltre il 10 per cento
dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva
dell’edificio, che soddisfano i requisiti di cui al decreto del
Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 e, con riguardo ai
valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui
alla tabella 2 dell’allegato B al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 11 marzo 2008; - agevolazione utilizzabile da tutti i contribuenti
residenti e non residenti nel
territorio dello Stato, che sostengono le spese per l’esecuzione
degli interventi agevolati e che detengono
l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo al
momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle
spese.
Bonus Facciate: necessaria l’unanimità condominio
L’Agenzia delle Entrate ha quindi fatto riferimento alla
Circolare 34/E, specificando che i contribuenti
che intendono avvalersi del bonus facciate sono tenuti, tra
l’altro, a conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici,
copia della delibera assembleare di approvazione
dell’esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti
comuni di edifici residenziali, e tabella millesimale di
ripartizione delle spese, ai sensi degli articoli
1123 e seguenti del codice civile.
Nel caso in esame, pur mancando una delibera assembleare, la
Fondazione, può fruire del bonus facciate perché l’accordo con i
condòmini contenuto nell’atto di compravendita equivale a
una dichiarazione negoziale che garantisce
l’unanimità in merito all’esecuzione dei lavori e
al sostenimento della spesa da parte di un solo condomino.
Bonus facciate: chi sostiene la spesa?
In riferimento al secondo quesito, il Fisco
richiama la circolare n. 2/E del 2020, che ha chiarito che, per gli
interventi effettuati sulle parti comuni di un condominio, gli
adempimenti necessari ai fini della fruizione del bonus facciate
possono essere effettuati da uno dei condomini “a ciò delegato” o
dall’amministratore del condominio. Pertanto, in
questo caso l’istante rappresenta il delegato del
condominio e, trattandosi di interventi comuni, tutte le fatture
andranno intestate al condominio stesso.
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