Pervengono delle fondamentali precisazioni riguardo al bonus facciate e IVA al 10 per cento, per quanto riguarda le opere di ristrutturazione. Ebbene, è possibile trarre godimento della detrazione, pari al 90 per cento, dei costi sostenuti per i lavori eseguiti sulla parte esterna dell’edificio. Ma non su quella interna, pure se visibile ad alcuni cittadini, così come si può applicare l’aliquota agevolativa per la manutenzione straordinaria, purché l’immobile abbia destinazione abitativa.
Con la risposta all’interpello n. 606 del 17 settembre 2021, l’Agenzia delle Entrate prende una netta presa di posizione sulle misure stabilite per un complesso immobiliare. Nell’intervento, il Fisco ribadisce l’opportunità di accedere agli incentivi, ma nella piena osservanza dei requisiti imposti dalla legislazione in materia.
Bonus facciate e IVA al 10 per cento: il caso
Al solito, lo spunto per fare luce arriva dall’analisi di un caso pratico. Il soggetto in questione è una società che si è aggiudicata un complesso immobiliare comprensivo di un edificio di categoria catastale A9 (castelli e palazzi di pregio) ospitante un museo e gestito da una Società a responsabilità limitata, di cui il contribuente che scrive all’Amministrazione finanziaria per ottenere delucidazione è ad oggi unico socio.
All’AdE si rivolge per accertare la possibilità di trarre vantaggio di due agevolazioni fiscali su determinati interventi da eseguire. Nella fattispecie, si tratta del bonus facciate, pure per i lati interni non visibili da una strada ad uso pubblico, ma comunque dai visitatori del museo che figurano in un circuito turistico regionale. Inoltre, esprime l’intenzione di saperne di più relativamente all’IVA del 10 per cento, concessa per la ristrutturazione in caso di lavori di manutenzione straordinaria.
I requisiti
Tramite la risposta all’interpello numero 606 del 17 settembre 2021, l’Agenzia delle Entrate concede il suo benestare in via generale ad ambedue gli incentivi. Ma coglie l’opportunità per rimarcare l’importanza di osservare rigorosamente i seguenti requisiti:
- per i bonus facciate non è riconosciuta la detrazione del 90 per cento delle spese per i lavori effettuati sulla parte non visibile dall’esterno;
- per l’IVA ridotta al 10 per cento, applicata in ristrutturazione, l’agevolazione può unicamente concernere l’unità immobiliare accatastata come A9 e le pertinenze relative. Non vale altrettanto per le unità con differente destinazione da quella abitativa.
Nel caso di specie l’Agenzia delle Entrate ha spiegato che il beneficio non è estendibile alle spese sostenute per gli interventi effettuati sulle facciate interne, anche se di pregio o prendendo atto del carattere culturale del servizio offerto. Ciò indipendentemente dalla circostanza che le stesse risultino destinate al godimento di un numero definito di clienti o utenti.
Bonus facciate e IVA al 10 per cento: la puntualizzazione dell’Agenzia delle Entrate
Analogamente, il nulla osta sull’IVA al 10 per cento per le ristrutturazioni è legato strettamente al rispetto di un requisito previsto dalla normativa di riferimento. Nel testo diramato si puntualizza che se l’operazione di recupero viene attuata, anziché sulle parti comuni, su una singola unità immobiliare del fabbricato, la misura agevolativa è concessa unicamente se tale unità dispone delle occorrenti caratteristiche abitative o ne costituisca una pertinenza.
Non sono contemplati gli interventi posti in essere sulle unità immobiliari con una diversa destinazione, anche se parte integrante di un fabbricato, il quale, nella propria globalità, ha una prevalente destinazione abitativa.
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