Bonus facciate, ovvero una detrazione dall’imposta lorda (Irpef o Ires) ed è concessa quando si eseguono interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, anche strumentali. Sono inclusi anche gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna.
Questa la definizione del beneficio che riprendiamo dalla Guida al beneficio aggiornata e rilasciata dall’Agenzia delle Entrate il 30 luglio 2021.
La detrazione, è utile ricordarlo, è pari al 90% della spesa sostenuta, fruibile in dieci rate annuali di pari importo, senza alcun limite di spesa. Ricordiamo che del beneficio possono usufruire anche nel SRL.
Per intendersi: mente la detrazione del 50% è fruibile col limite massima di spesa di € 96.000,00 ad unità immobiliare (spendo 50.000,00 detraggo 25.000,00, spendo 100.000,00 detraggo 48.000,00, cioè il 50% del limite massimo), per il bonus facciate non ci sono limiti.
La misura era stata indicata come il beneficio fiscale legato al comparto edilizio che avrebbe dovuto trainare quel settore nel 2020. Poi il Covid ed il sostanziale blocco delle attività produttive e subito dopo il superbonus l’hanno messo in secondo piano.
Eppure la maggiore facilità di fruizione rispetto al 110% ha fatto sì che in concreto la misura recuperasse interesse.
Dal febbraio 2020, data di rilascio della prima guida pratica ad oggi, varie sono state le indicazioni in materia date dall’Agenzia delle Entrate principalmente, se non esclusivamente, per il tramite di risposte ad interpello.
Bonus facciate, ok anche per quella secondaria, se visibile dall’esterno e i balconi
Tra gli interventi in un certo senso estensivi della misura rispetto a come disciplinata dalla legge n. 160/2019 (art. 1 commi 219-224) è utile rammentare, sulla scorta di quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate nel 2020 e 2021, che la detrazione spetta:
– per tutti i lavori sull’involucro esterno dell’edificio visibile dalla strada pubblica. Non è necessario che si tratti della facciata principale, può essere anche quella secondaria, né che la facciata sia visibile in toto, bastando che dalla strada pubblica sia visibile anche solo una parte della facciata medesima;
– per i balconi. La Guida si limita al riferimento al manufatto, ma è noto che la stessa Agenzia ha specificato che negli interventi agevolati al 90% vanno annoverati anche gli interventi manutentivi del “sotto-balcone, del frontalino, della pavimentazione e verniciatura della ringhiera metallica” (Risp. AdE n. 185 del 12 giugno 2020).
Bonus facciate: scadenza cessione e sconto
L’Agenzia, nella Guida, ricorda che il bonus facciate, grazie alla proroga contenuta nella legge n. 178/2020, scadrà il 31 dicembre 2021 e che in ragione di quanto disposto dall’art. 121 d.l. n. 34/2020 anche in relazione ai costi per questo intervento è possibile usufruire della cessione del credito e/o dello sconto in fattura. Sono in molti, già da tempo, a domandarne la proroga.
È utile rammentare che le norme sul beneficio non contengono riferimento a specifici quorum deliberativi, sicché per la decisione in merito le disposizioni applicabili sono quelle codicistiche (art. 1136 c.c.) ovvero, ricorrendone i presupposti, le maggioranze semplificate di cui all’art. 26 l. 10/1991 riguardanti interventi di efficientamento energetico.
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