Come ormai sappiamo, la Legge di Bilancio 2022 ha prorogato il Bonus Facciate per un altro anno, ma cambiando l’entità dell’agevolazione, che è passata dal 90 al 60% (>> abbiamo parlato in dettaglio delle novità nell’articolo Bonus Facciate: cosa cambia dopo la Legge di Bilancio 2022)
Tutti gli interventi destinati al ripristino delle facciate degli edifici (>> qui trovi tutti i requisiti necessari e le condizioni per ottenere questa agevolazione) pagati dopo il 31 dicembre 2021 sono quindi agevolati al 60% e non più al 90%.
Oltre a questo, sappiamo anche che sono recentemente intervenuti altri cambiamenti nella disciplina dei bonus edilizi, che riguardano in sostanza l’obbligo – in caso di utilizzo di cessione del credito o di sconto in fattura in luogo delle detrazioni – di richiedere il visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese.
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Si tratta quindi di altre spese da sostenere, e senza possibilità di esclusione quando si vuole usufruire del Bonus Facciate (per gli altri bonus “ordinari”, in caso di opere classificate come attività di edilizia libera o di interventi che comportano una spesa complessiva non superiore a 10 mila euro c’è una deroga).
Quanto costa il visto di conformità? Qui trovi le tariffe minime e massime dei commercialisti
Bonus Facciate: lavori e pagamenti tra 2021 e 2022
Vediamo quindi come deve comportarsi chi vuole usufruire del Bonus Facciate per interventi realizzati e pagati nel 2021, ma costi per visto di conformità e asseverazione della congruità delle spese sostenuti (o da sostenere) nel 2022.
In questo caso, l’unico modo è impostare due pratiche e quindi due cessioni distinte, perché le spese sostenute nel 2021 per l’intervento potranno essere agevolate al 90%, mentre quelle sostenute per visto e asseverazione nel 2022 potranno essere agevolate solo al 60%. Lo assicura l’esperto fiscale Lorenzo Pegorin rispondendo al quesito di un lettore sulla rubrica L’Esperto Risponde del Sole24Ore (del 7 febbraio 2022).
Stesso discorso si può estendere al caso dei contribuenti che nel 2021 non sono riusciti a terminare l’intervento iniziato e non se la sono sentita di pagare in anticipo lavori non ancora effettuati. Anche in questa circostanza, tutto quello che è stato pagato nel 2021 sarà agevolato al 90%, mentre quello che sarà pagato nel 2022 – anche se parte dello stesso intervento complessivo – sarà agevolato al 60%, e sarà necessario impostare due pratiche di cessione distinte.
In ogni caso, ci sono varie date da tenere d’occhio: in questo articolo trovi un prospetto con le date da segnare in calendario (con riferimento Entrate) per l’invio delle comunicazioni di cessione del credito o sconto in fattura.
Da non perdere
Il pacchetto operativo scaricabile Le nuove regole della cessione del credito per i bonus edilizi, della nostra autrice Lisa De Simone, contiene:
- una maxi circolare operativa, realizzata dall’autrice, con la spiegazione chiara e dettagliata di tutte le novità intervenute dopo l’entrata in vigore del decreto Sostegni ter;
- il modulo per la cessione del credito in vigore a partire dal 4 febbraio 2022;
- le istruzioni per la compilazione del modulo per la cessione del credito;
- il glossario generale che riporta la classificazione di legge dell’edilizia libera;
- una tabella con i riferimenti delle risoluzioni e degli interpelli dell’Agenzia delle Entrate collegate agli interventi di edilizia libera.
Gli acquirenti del pacchetto operativo riceveranno gratuitamente la versione aggiornata alla legge di conversione del Sostegni Ter, non appena pubblicata in Gazzetta Ufficiale.
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Foto: iStock/Joe_Potato
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