Bonus facciate condominio, via libera alla fruizione per intero della maxi-detrazione per il soggetto che sostiene totalmente le spese dei lavori effettuati sull’edificio.
A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 628 del 28 settembre 2021.
In assenza della delibera assembleare, possono far fede gli atti di compravendita. Sotto la lente di ingrandimento dell’Amministrazione finanziaria è il bonus facciate introdotto dalla Legge di Bilancio 2020, che prevede una detrazione del 90 per cento delle spese documentate sostenute nel 2020 e 2021 per interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti che si trovano nelle zone A o B, in linea con quanto stabilito dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o nelle zone assimilabili a queste.
Protagonista è una fondazione che ha venduto alcuni suoi immobili assumendosi l’impegno di eseguire dei lavori sugli edifici. Negli atti di compravendita le parti si sono impegnate da un lato a eseguire gli interventi a propria cura e spese, e in autonomia gestionale, e dall’altro a favorirne lo svolgimento.
Risposta: È possibile beneficiare della detrazione pari al 90 per cento del totale delle spese sostenute, a condizione che l’impegno della fondazione ad eseguire i lavori sia messo nero su bianco nel rogito notarile e sia stato accettato ed autorizzato da tutti gli altri proprietari delle unità immobiliari dell’edificio.
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