Il bonus facciate può essere indicato nel 730 precompilato. Ma in che modo? Vediamo le cose da sapere per poter beneficiare della detrazione fiscale.
Bonus facciate come indicarlo nel 730
Il bonus facciate, la detrazione del 90 per cento delle spese realizzate per la messa a nuovo delle facciate esterne degli edifici esistenti, può essere indicato nel 730. Nello specifico, il bonus facciate deve essere indicato nel Quadro E, “Oneri e spese”, della dichiarazione dei redditi 2021.
Bonus facciate nel 730, il Rigo dove indicarlo
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Come spiegato dalle istruzioni in Pdf dell’Agenzia delle Entrate sulla dichiarazione dei redditi 2021, il bonus facciate deve essere indicato nel Quadro E, nella Sezione III A, Rigo da E41 a E43 con il codice 15.
Come spiegato dalle istruzioni dell’Agenzia delle Entarte, per le spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90 per cento dell’intera spesa sostenuta ed effettivamente rimasta a carico del contribuente. Ferme restando le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi al bonus facciate esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. La detrazione spetta fino a concorrenza dell’imposta lorda.
Nel Quadro E, Sezione III A, Rigo da E41 a E43, codice 15, vanno indicate le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali. Gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna. Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.
Nella Sezione IV devono invece essere indicati i lavori ammessi al bonus facciate influenti anche dal punto di vista termico.
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