Bonus facciate nel modello 730/2021: di seguito le istruzioni per compilare la dichiarazione dei redditi e beneficiare della detrazione del 90 per cento, relativamente alle spese sostenute dal 1° gennaio 2020.
Bonus facciate nel modello 730/2021: il recupero della detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi parte dell’anno in corso.
Il bonus facciate del 90 per cento, per chi non ha optato per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, dovrà essere inserito nel modello 730 a partire dal 2021, anno in cui parte il recupero delle 10 rate della detrazione fiscale per i lavori effettuati dal 1° gennaio 2020.
È nella Sezione III A del modello 730/2021 che bisognerà indicare le spese per lavori edilizi in casa, tra cui quelle ammesse al bonus per il recupero o il restauro della facciata degli edifici esistenti.
Per i lavori influenti dal punto di vista termico, nel rispetto di specifici requisiti e seguendo gli stessi adempimenti previsti per l’ecobonus, bisognerà invece compilare la Sezione IV del modello 730/2021.
Di seguito le istruzioni nel dettaglio per la compilazione della dichiarazione dei redditi.
Bonus facciate nel modello 730/2021: le istruzioni per la detrazione fiscale. Sezione III A per i lavori di recupero, restauro e tinteggiatura
Anche per il bonus facciate, fino allo scorso 15 aprile 2021 era possibile comunicare di voler fruire dell’agevolazione mediante la cessione del credito. Spirato il termine ultimo per l’invio relativo ai lavori del 2020, il recupero della detrazione fiscale è demandato alla dichiarazione dei redditi 2021.
Nel modello 730/2021 i lavori ammessi al bonus facciate sono identificati con il codice 15, ma in merito alle istruzioni per la compilazione è necessario distinguere la tipologia di interventi eseguiti.
Sono due le sezioni dedicate al bonus facciate nel modello 730/2021:
- nella Sezione III A, bisognerà indicare le spese ammesse in detrazione al 90 per cento in relazione ai lavori di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti;
- nella Sezione IV entrano invece i lavori ammessi al bonus facciate che sono influenti anche dal punto di vista termico.
Partendo dalle istruzioni relative alla sezione III A, per i lavori di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, ubicati in zona A o B, anche se di sola pulitura o tinteggiatura, bisognerà compilare i righi da E41 a E43, secondo le seguenti istruzioni:
- nella colonna 1 bisognerà indicare l’anno in cui sono state sostenute le spese. Nel caso in oggetto, bisognerà quindi inserire il 2020;
- nella colonna 2 bisognerà indicare la tipologia di spesa detraibile, utilizzando il codice 15;
- la colonna 3 dovrà essere compilata in caso di lavori in condominio, indicandone il codice fiscale;
- nella colonna 8 bisognerà indicare il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2020, nel caso specifico bisognerà indicare il numero 1;
- nella colonna 9 andrà indicato l’importo della spesa sostenuta nell’anno;
- nella colonna 10 (N. d’ordine immobile), per le spese sostenute nel 2020 devono essere compilate questa colonna e la successiva sezione III-B, relativa ai dati identificativi dell’immobile oggetto dei lavori.
Bonus facciate nella Sezione IV del modello 730/2021 per il cappotto termico
Le regole per la compilazione del modello 730/2021 sono differenti per i lavori ammessi al bonus facciate influenti anche dal punto di vista termico, che interessano più del 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda dell’edificio.
Si ricorda che la detrazione del 90 per cento si applica anche a tali tipologie di lavori, quale ad esempio il cappotto termico, nel rispetto dei seguenti ulteriori requisiti:
- i “requisiti minimi” previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 26 giugno 2015 (decreto “requisiti minimi”) che definisce le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, ivi incluso l’utilizzo delle fonti rinnovabili, nonché le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici e delle unità immobiliari;
- i valori limite di trasmittanza termica delle strutture componenti l’involucro edilizio stabiliti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 (tabella 2 dell’allegato B), aggiornato dal decreto ministeriale del 26 gennaio 2010.
Inoltre, l’accesso all’agevolazione è subordinato al rispetto degli adempimenti previsti per l’accesso all’ecobonus.
Sul fronte operativo, i contribuenti che beneficiano della detrazione fiscale dovranno compilare la Sezione IV – (righi da E61 a E62) del modello 730/2021, relativa per l’appunto alle spese per le quali spetta la detrazione d’imposta per gli interventi di risparmio energetico.
Nella colonna 1 bisognerà indicare il codice 15, relativo anche ai lavori ammessi al bonus facciate influenti dal punto di vista termico.
Nella colonna 2 bisognerà indicare l’anno di sostenimento della spesa (2020) e nella colonna 7 il numero della rata che il contribuente utilizza, nel nostro caso la prima.
Nella colonna 8 bisognerà poi indicare l’importo della spesa sostenuta, pur non essendo previsti limiti specifici per quel che riguarda il bonus facciate.
Si ricorda che la detrazione fiscale si recupera in 10 rate annuali di pari importo. L’ultima rata del bonus facciate del 90 per cento verrà quindi riconosciuta nel 2031.
Per ulteriori indicazioni invitiamo i lettori a consultare le istruzioni per la compilazione del modello 730/2021 fornite dall’Agenzia delle Entrate.
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