Visto di conformità e asseverazione della
congruità delle spese, ovvero croce e delizia (o
solo croce, più probabilmente) dei professionisti nella gestione
brurocratica dei bonus edilizi e del
Superbonus. Non fa eccezione il Bonus
Facciate, e lo ricorda ancora una volta l’Agenzia
delle Entrate tramite Fisco Oggi.
Bonus Facciate e visto di conformità: la risposta del
Fisco
Un contribuente ha infatti chiesto lumi in merito all’obbligo di
visto di conformità e di asseverazione della congruità delle spese
per la realizzazione di interventi di recupero di una
facciata, non influenti da un punto di vista termico e
realizzati in regime di edilizia libera. La risposta del Fisco è
stata netta.
Il Bonus Facciate: come richiederlo
Vale la pena fare una breve panoramica sul Bonus Facciate:
esso consiste in una detrazione pari al 90%
delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 e
pari al 60% per spese sostenute fino al 31
dicembre 2022 per interventi eseguiti sulle superfici
opache verticali di prospetti e facciate visibili dalla strada.
Diverse le modalità di accesso all’agevolazione:
- detrazione diretta, ripartita in dieci quote
annuali di uguale importo; - contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto,
anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi (c.d.
“sconto in fattura”); - cessione del credito corrispondente alla
detrazione spettante.
Ricordiamo che, come disposto dal D.L. n. 4/2022, la cessione
del credito può essere effettuata solo una volta.
Beneficiari del Bonus Facciate
Il Bonus Facciate può essere usufruito da inquilini e
proprietari, residenti e non residenti nel territorio dello Stato,
persone fisiche e imprese, che sostengono le spese per l’esecuzione
degli interventi agevolati e che possiedono a qualsiasi titolo
l’immobile oggetto di intervento.
In particolare, sono ammessi all’agevolazione:
- le persone fisiche, compresi gli esercenti
arti e professioni; - gli enti pubblici e privati che non svolgono
attività commerciale; - le società semplici;
- le associazioni tra professionisti;
- i contribuenti che conseguono reddito
d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di
capitali).
Sono inoltre ammessi a fruire della detrazione, purché
sostengano le spese per la realizzazione degli interventi, anche i
familiari conviventi con il possessore o detentore
dell’immobile e i conviventi di fatto, ai sensi della legge n.
76/2016.
Bonus Facciate: edifici e interventi ammessi
Il “bonus facciate” può essere utilizzato per le spese relative
a interventi finalizzati al recupero o restauro della
facciata esterna di edifici esistenti,
parti di essi, o su unità immobiliari
esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi
quelli strumentali all’attività d’impresa, arte o
professione. Non spetta, invece, per nuove costruzioni ed
interventi di demolizione e ricostruzione.
Inoltre gli edifici devono essere ubicati nelle zone A o
B (indicate nel decreto del ministro dei Lavori pubblici
n. 1444 del 1968) o in zone assimilabili a queste, in base a quanto
disposto dalle normative regionali e locali.
Sono ammessi al Bonus Facciate i seguenti interventi:
- rinnovamento e consolidamento della facciata esterna;
- pulitura e tinteggiatura;
- interventi su balconi, ornamenti e fregi;
- lavori sulle grondaie e i pluviali, su parapetti e
cornici.
Inoltre si possono portare in detrazione anche le spese
correlate, come l’installazione dei ponteggi, lo
smaltimento di sfabbricidi e materiali e il pagamento delle imposte
correlate ai lavori.
Gli interventi devono essere effettuati esclusivamente
sull’involucro esterno visibile dell’edificio:
rientra quindi l’intero perimetro esterno, mentre le facciate
interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad
uso pubblico rimangono fuori dagli interventi ammessi.
Il visto di conformità per il Bonus Facciate è
obbligatorio?
Infine, come specificato da Fisco Oggi, per gli interventi che
danno diritto al “bonus facciate” previsti all’articolo 1, comma
219, della legge n. 160/2019, è sempre previsto l’obbligo di
richiedere il visto di conformità e l’asseverazione della congruità
delle spese.
Di conseguenza, per il Bonus Facciate vale quanto stabilito dal
Decreto Antifrodi, inserito poi in legge di Bilancio 2022
al comma 29 dell’art. 1 con il comma 1-ter dell’art. 121 del
Decreto Rilancio, ossia che:
“per le spese relative agli interventi elencati nel comma 2
(dell’art. 121 del D.L. n. 34/2020), in caso di opzione di cui al
comma 1:
- a) il contribuente richiede il visto di conformità dei dati
relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei
presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli
interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è
rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del
comma 3 dell’articolo 3 del regolamento recante modalità per la
presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui
redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e
all’imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili
dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui
all’articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del
1997; - b) i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese
sostenute secondo le disposizioni dell’articolo 119, comma 13-bis.
Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al
comma 2 anche quelle sostenute per il rilascio del visto di
conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni di cui al
presente comma, sulla base dell’aliquota prevista dalle singole
detrazioni fiscali spettanti in relazione ai predetti
interventi.
Quindi gli interventi ammessi al Bonus Facciate non
rientrano nella deroga introdotta dalla legge di bilancio
2022 prevista per opere classificate come “attività
di edilizia libera” o interventi che comportano una spesa
complessiva non superiore a 10.000 euro.
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