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Bonus facciate per intero al singolo condomino. Quando è possibile – eDotto – Informazione Professionale



Bonus facciate per intero al singolo condomino. Quando è possibile

Può beneficiare del bonus facciate per l’intera spesa anche il singolo condomino che si è impegnato a sostenere, in esecuzione di quanto indicato espressamente e accettato negli atti di compravendita con tutti gli altri condomini, tutto l’onere.

E’ la risposta n. 628 del 28 settembre 2021, fornita dall’Agenzia delle Entrate ad una fondazione, originariamente proprietaria di tutto l’edificio, che ha alienato alcuni appartamenti. Negli atti di compravendita, la fondazione ha assunto esplicitamente l’impegno (inserito nel rogito di compravendita), accettato da tutti gli altri proprietari delle abitazioni, ad eseguire alcuni lavori sul complesso immobiliare.

L’istante ritiene di poter fruire del bonus facciate per l’intera spesa relativa ai lavori condominiali che si è impegnato a sostenere.

Il bonus facciate, ricorda l’Agenzia, è una misura istituita dall’art. 1, commi 219-223, L. 160/2019, che prevede una detrazione del 90 per cento delle spese documentate e sostenute negli 2020 e 2021 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.

Gli opportuni chiarimenti sono stati emanati con circolare n. 2/E/2020. Tra questi, si è specificato che coloro interessati al bonus devono possedere la copia della delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e la tabella millesimale di ripartizione delle spese.

Nel caso prospettato, viene ritenuto ammissibile che la fondazione, quale singolo condomino, benefici dell’agevolazione anche in mancanza di una deliberazione condominiale da parte dell’assemblea.

Infatti, tutti i condomini, attraverso gli atti di compravendita, hanno acconsentito all’esecuzione dei lavori a spese dell’istante. Fa fede l’atto pubblico di compravendita che può validamente rappresentare la convenzione di cui all’articolo 1123 del Codice civile, garantendo l’unanimità in merito all’esecuzione dei lavori e al sostenimento della spesa da parte di un solo condomino.

Inoltre, la fondazione può provvedere agli adempimenti utili alla fruizione del bonus facciate se è stata a ciò delegata.

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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