Il caso
Che il bonus facciate sia legato ad interventi di efficientamento energetico della facciata condominiale non vuol dire che il bonus facciata sia negato se non si eseguono interventi di questo genere.
È quanto possiamo desumere dalla lettura delle norme e dare come risposta ad un nostro lettore, che ci scrive e domanda.
. Buongiorno amici di Condominioweb! Vi espongo il mio caso: abito in un condominio di sessanta appartamenti.
Non potendo usufruire del superbonus abbiamo deciso di “virare” sul bonus facciate. In sede di assemblea, discutendo sulla questione, un mio vicino ha detto di aver letto su internet che comunque per avere la detrazione del 90% dobbiamo eseguire comunque interventi che al termine comportino un miglioramento della prestazione energetica dell’involucro dell’edificio.
A me sembra strano, io avevo letto, invece, che l’efficientamento serve solo a determinate condizioni.
Mi potete aiutare?.
Ha ragione il nostro lettore, chissà cosa avrà letto il suo vicino, o chissà se magari non ha ben interpretato. A discolpa di quest’ultimo va detto che la selezione delle fonti nel web è cosa tutt’altro che semplice.
Proseguiamo.
Bonus facciate, le norme
Il bonus facciate è un provvedimento varato con la legge di Bilancio per l’anno 2020 (legge n. 160 del 27 dicembre 2019).
La disciplina del beneficio fiscale è dettata dai commi 219 – 224 dell’articolo 1, articolo unico del testo di legge.
Il comma 219, nel delineare i tratti generali del beneficio, recita: . per le spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90 per cento. .
Il comma 222, in relazione alle modalità di fruizione della predetta detrazione specifica che questa . è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. . Come per la detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio previsti dall’art. 16-bis d.p.r. n. 917/1986.
Il beneficio inizialmente previsto per il solo anno 2020, è stato prorogato alle spese sostenute in tutto il 2021.
Bonus facciate, visibilità dalla strada secondo l’Agenzia delle Entrate
Il lettore avrà notato il riferimento alla facciata esterna. In che modo l’Agenzia delle Entrate ha interpretato questo riferimento?
Quando una facciata è esterna? Al riguardo la circolare n. 2E/2020 dell’Agenzia delle Entrate specifica che . l’agevolazione, pertanto, riguarda gli interventi effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno).
La detrazione non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. .
In più di una successiva alla circolare l’AdE, l’ente ha ribadito e meglio delineato il concetto specificando risposta ad interpello che il bonus facciate spetta . per le spese sostenute per gli interventi realizzati sulla facciata interna dell’edificio anche se la stessa, […], sia solo parzialmente visibile dalla strada.
La valutazione, in concreto se la facciata sia visibile, sia pure parzialmente, dalla strada o da suolo ad uso pubblico, costituisce un accertamento di fatto che esula dalle competenze esercitabili dalla scrivente in sede di interpello. (AdE risposta n. 348 dell’11 settembre 2020).
Bonus facciate, la semplice pitturazione rende superfluo l’efficientamento energetico
Arriviamo al punto.
Il comma 220 della legge 160/2019 specifica meglio i requisiti che gli interventi usufruenti del beneficio devono soddisfare.
Al riguardo la norma specifica che . nell’ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell’allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008. .
È vero, la disposizione legislativa non lascia adito a dubbi: serve un miglioramento della prestazione energetica della facciata se l’intervento riguarda oltre il 10 % dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.
Non sfugge, però, una chiarissima eccezione, ossia l’esclusione dal rispetto di questi requisiti per gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura.
Va rammentato che la spesa, in mancanza di interventi concernenti l’efficientamento energetico, determina sempre la qualificazione dell’intervento come quale eventuale intervento di manutenzione straordinaria di notevole entità. Ciò ai fini dell’individuazione dei quorum deliberativi.
È bene ricordare, infine, che fino al 31 dicembre 2021 anche per il bonus facciate è possibile usufruire delle opzioni della cessione del credito e/o dello sconto in fatture.
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