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Bonus facciate per un edificio su strada privata a uso pubblico, cosa dice l’Agenzia delle Entrate – idealista.it/news

Nuovi chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate in merito al bonus facciate. In particolare, questa volta, si esamina il caso di un edificio su strada privata a uso pubblico. Ecco quanto affermato.

E’ possibile usufruire del bonus facciate per un edificio su strada privata a uso pubblico? A questa domanda fa riscontro la risposta n. 337 dell’Agenzia delle Entrate. Un contribuente ha chiesto se è possibile usufruire del bonus facciate per “lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al recupero dell’involucro esterno di una palazzina situata all’interno di un complesso residenziale, dotato di portineria, e costituito sia da palazzine con appartamenti che da ville isolate e a schiera”. 

Nel dettaglio, secondo quando specificato, “il lato nord della palazzina è visibile dalla strada (comunale) di accesso al residence, invece, il lato sud della detta palazzina è visibile da una ‘via’ che è parte integrante del complesso residenziale, costituendo una strada di affaccio anche di altre ville del complesso, ma al contempo non è una strada ‘privata e chiusa, bensì su una strada dove circolano liberamente persone e mezzi provenienti sia dall’esterno che dall’interno del complesso residenziale, per cui ne deve essere riconosciuto un uso pubblico’”.

L’istante, dunque, vuole fruire del bonus facciate per le spese di manutenzione straordinaria finalizzate al recupero dell’involucro esterno della palazzina in cui è inserito il proprio immobile, che risulta parzialmente visibile da una via privata, ma ad uso pubblico.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, “fermo restando che la valutazione, in concreto se la facciata sia visibile dalla strada o da suolo ad uso pubblico, costituisce un accertamento di fatto che esula dalle competenze esercitabili dalla scrivente in sede di interpello”, “nel rispetto di tutte le altre condizioni richieste dalla normativa, la fattispecie rientra tra le ipotesi ammesse all’agevolazione”. Via libera, dunque, al bonus facciate per un edificio su strada privata a uso pubblico.

Nel fornire la sua risposta, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che l’agevolazione può essere applicata solo in caso di spese finalizzate al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici situati nelle zone A o B delle città e ha menzionato la circolare n. 2/2020 con la quale sono stati forniti chiarimenti sull’applicazione della stessa agevolazione. Con la circolare n. 2/2020, in particolare, è stato spiegato che la detrazione è riconosciuta esclusivamente per gli interventi effettuati sulle strutture opache verticali della facciata, sui balconi, ornamenti e fregi, dell’involucro “esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno)”. Niente detrazione, invece, per gli “abbellimenti” delle facciate interne dei palazzi, escluse quelle visibili da strade a uso pubblico. 

Tornando al questito proposto dal contribuente, se la facciata è visibile da una via a uso pubblico e se sono rispettate tutte le condizioni richieste dalla normativa, è possibile benefeciare del bonus facciate.
 

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