Le possibilità di intervenire sulla facciata di un edificio può
beneficiare di alcune agevolazioni fiscali previste dalla
normativa. Le più interessanti sono certamente il superbonus 110% e
il bonus facciate.
Il bonus facciate
Almeno per semplicità di utilizzo, la detrazione fiscale del 90%
prevista dall’articolo 1, commi da 219 a 224 della Legge 27 dicembre
2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) rappresenta un’ottima
possibilità. La Legge di Bilancio 2020 ha, infatti, previsto una
detrazione fiscale del 90% da applicare alle spese sostenute per
gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata
esterna degli edifici esistenti (inclusi quelli di sola pulitura o
tinteggiatura esterna).
La fruizione del beneficio è sottoposta a due condizioni e una
prescrizione. Le due prescrizioni:
- gli edifici devono essere ubicati in zona A (centri storici) o
B (parti già urbanizzate, anche se edificate in parte) di cui al
decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 o in zone a queste
assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti
edilizi comunali; - la visibilità su strada pubblica della facciata.
La condizione, invece, è relativa alla percentuale di intonaco
della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio su cui
si interviene. Se questa percentuale raggiunge il 10%, gli
interventi devono soddisfare alcuni requisiti energetici.
L’ubicazione degli edifici
L’art. 2 del decreto n. 1444/1968 prevede la seguente
classificazione:
- Zona A – le parti del territorio interessate
da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e
di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le
aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per
tali caratteristiche, degli agglomerati stessi; - Zona B – le parti del territorio totalmente o
parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano
parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli
edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 per cento (un ottavo)
della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità
territoriale sia superiore ad 1,5 m3/m2.
Su tale classificazione l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che,
se non dovessero risultare tali zone omogenee, l’importante è che
gli edifici ti trovino in aree che, indipendentemente dalla loro
denominazione, siano riconducibili o comunque equipollenti alle
zone territoriali “A” o “B”.
L’interrogazione alla Camera
Sull’argomento è stata presentata in VI Commissione (Finanze)
della Camera, dal deputato Marco Di Maio (Italia
Viva), l’interrogazione 5/06050 in cui si fa presente che fuori
dalle zone A e dalle zone B in alcuni territori sono presenti
edifici sia rurali che di civile abitazione le cui facciate
andrebbero recuperate, al fine di migliorare la qualità del
paesaggio e le bellezze architettoniche e naturali.
Per questo motivo si è chiesto al Ministero dell’Economia e
delle Finanze e al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità
sostenibili, quali iniziative si intendano intraprendere al fine di
estendere il «bonus facciate» a tutti gli edifici non
necessariamente ricompresi nelle zone A e B di cui al decreto
ministeriale n. 1444 del 1968.
Consapevoli che in edilizia non vi sia solo il superbonus e che
il bonus facciate rappresenta un ottimo strumento fiscale, restiamo
tutti in attesa di risposte.
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