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Bonus facciate: proroga lavori al 2022, ma occhio al pagamento – MutuiOnline.it

I bonus edilizi restano sotto la lente, con la normativa di settore in continua evoluzione alla luce di due tendenze: da una parte la necessità di chiarire aspetti poco chiari della normativa, dall’altra fissare dei paletti temporali dei benefici fiscali, considerato che inevitabilmente hanno dei costi per i conti pubblici.

Tra le ultime novità c’è l’ampliamento del bonus facciate, che grande interesse sta riscontrando tra gli immobili della Penisola. A leggere il Documento programmatico di bilancio 2022 emerge la volontà del Governo di non prorogare la misura incentivante, anche se al tempo stesso vengono aperti degli spazi di manovra.

Spazio di manovra

In particolare, sarà possibile completare i lavori già avviati, almeno nel caso dello sconto in fattura, oltre la fine di quest’anno, ma a condizione che il saldo della fattura residuo da dare all’impresa sia pagato effettivamente entro il 31 dicembre prossimo. Si tratta di un chiarimento e non di una norma, per cui l’orientamento espresso del Documento programmatico dovrà poi trovare conferme nella legge di bilancio, atteso per dicembre, anche se a questo punto la direzione sembra chiara.

Il quesito

Il quesito era relativo alla possibilità di usufruire del bonus facciate, a seguito dell’emissione della fattura a saldo da parte della ditta, “con il pagamento del corrispondente 10% che residua dopo l’applicazione dello sconto in fattura, entro la scadenza di dicembre, indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori, che potranno essere completati anche successivamente”.

Il ministero dell’Economia e delle Finanze replica che “è possibile optare per lo sconto in fattura anche laddove per gli interventi agevolabili con il bonus facciate non sia previsto un pagamento per stato di avanzamento lavori”. Inoltre stabilisce che “qualora non siano previsti Sal (stato di avanzamento dei lavori, ndr) può essere esercitata l’opzione per il cosiddetto sconto in fattura, facendo riferimento alla data dell’effettivo pagamento, ferma restando la necessità che gli interventi oggetto dell’agevolazione siano effettivamente realizzati”. Infine viene specificato che questa condizione “sarà ovviamente verificata dall’Amministrazione finanziaria in sede di controllo”.

I confini del bonus

Il bonus facciate è un’agevolazione fiscale concessa ai proprietari (o conduttori/nudi proprietari/usufruttuari/in comodatogratuito) che svolgono lavori di conservazione/ristrutturazione della facciata esterna visibile dalla strada. Una condizione necessaria è data dal fatto che l’immobile sul quale effettuare i lavori debba essere esistente, per cui il beneficio è escluso in caso di demolizione e ricostruzione o lavori di costruzione ex novo di un edificio.

La detrazione è riconosciuta nella misura del 90% delle spese documentate, sostenute nel 2020 e nel 2021 ed effettuate tramite bonifico bancario o postale. Va ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo. Non sono previsti limiti massimi di spesa, né un limite massimo di detrazione.

Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna. Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

Beneficiano della detrazione anche i lavori sulle grondaie e i pluviali, su parapetti e cornici. Sono comprese anche le spese correlate: dall’installazione dei ponteggi allo smaltimento dei materiali, dall’Iva all’imposta di bollo, dai diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi alla tassa per l’occupazione del suolo pubblico.

In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi (lo sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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