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Bonus facciate, sconto in fattura e cessione del credito – CondominioWeb


Bonus facciate, il quesito

Data la difficoltà che molti ravvedono per l’accesso al superbonus del 110%, non è raro imbattersi in ragionamenti che spostano l’attenzione su un’altra detrazione, il così detto bonus facciate, all’apparenza di più facile fruizione.

Fino al 31 dicembre 2021, inoltre, un particolare beneficio di legge previsto per il superbonus vale anche per il bonus facciate: parliamo della così detta opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura da parte del fornitore.

Ci scrive al riguardo un nostro lettore:

“Buona sera Redazione: nel mio condominio, per una serie di ragioni, abbiamo deciso di non usufruire del superbonus del 110%. Tuttavia, poiché palazzo, che ha quattro facciate libere, è tutto visibile dalle pubbliche via, abbiamo deciso di effettuare interventi di manutenzione, principalmente semplice pulitura, per usufruire del bonus facciate.

Un mio vicino ha detto che se eseguiamo i lavori e paghiamo l’impresa entro il 31 dicembre potremo altresì usufruire dello sconto in fattura, se l’impresa ce lo concede, e anche della cessione del credito, se lo sconto non sarà integrale. È vero?”

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Prima di entrare nel merito della questione è bene ricordare che il bonus facciate:

– consente la detrazione del 90% delle spese per manutenzione della facciata visibile (Anche solo parzialmente) dalla strada pubblica di edifici posti in zone A e B come classificate dal DM n. 1444/1968 (spendo 110, posso detrarre 90);

  • la detrazione vale anche per meri interventi di pulitura/tinteggiatura;
  • la detrazione si fruisce in dieci anni con rate di pari importo.

Sconto in fattura, che cosa è?

L’art. 121 d.l. Rilancio specifica che coloro i quali sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per vari interventi su edifici, tra i quali il bonus facciate (l’elencazione è riportata nel secondo comma della norma, possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

«a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

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b) per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà è di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari»

Questa possibilità, che è detta opzione, può essere sfruttata anche in relazione ai così detto stati di avanzamento.

Così, per restare al nostro caso, se l’intervento rientrante nel bonus facciate prevede tre fasi, cioè stonacatura, rifacimento intonaco e pitturazione e altrettanti stati di avanzamento, l’impresa può concedere uno sconto pari ad uno o tutti gli stati di avanzamento.

Si badi: se l’intervento costa 100, lo sconto in fattura può essere pari al 90% di 100, cioè 90.

Questo vuol dire che se uno stato di avanzamento, cui corrisponde uno sconto, ha un costo di 30, lo sconto sarà di 27. Se l’impresa sconta la parte restante, si tratterà di un vero e proprio sconto, cioè di una riduzione del corrispettivo pattuito. Fatto improbabile, ci viene da aggiungere.

Lo sconto consente all’impresa, verificatisi i requisiti per l’accesso al beneficio (termine dei lavori) di sfruttare quel contributo erogato sotto forma di riduzione del corrispettivo quale credito d’imposta. Pagare meno tasse, per dirla banalmente.

Cessione del credito, che cos’è?

La cessione del credito, invece, prevede comunque l’integrale esborso delle somme da parte dei condòmini che, terminati i lavori e quindi maturato il diritto a godere della detrazione, potranno cederla ad un terzo, per ipotesi anche semplicemente un parente (solitamente un istituto di credito) cosicché sia questo a fruirne sotto forma di credito d’imposta.

Come recita chiaramente l’art. 121 succitato, il cessionario, divenuto titolare del credito, può successivamente cederlo ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Il 90% non è il 110%, ma si avvicina, specie in caso di sconto in fattura, ha una riduzione pressoché totale del costo dei lavori per i condòmini.

Bonus facciate, sconto in fattura e cessione del credito: fino a quando?

Come dice la stessa norma, l’opzione in relazione al bonus facciate vale in relazione alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021, solo per il così detto superbonus l’opzione è stata estesa anche alle spese sostenute nell’anno 2022.

Ciò vuol dire che chi vorrà usufruirne in relazione al bonus facciate dovrà corrispondere gli importi previsti per i lavori entro il 31 dicembre di quest’anno.

Sconto in fattura, cessione del credito e comunicazioni all’Agenzia delle Entrate

Il provvedimento n. 283847/2020 dell’Agenzia delle Entrate specifica che è comunicato all’Agenzia delle Entrate utilizzando il modello allegato denominato “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica” (a noto per sintesi come “Comunicazione“), approvato con il citato provvedimento deve essere inviato esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate:

  • entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione;
  • nel caso di cessione del credito “entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione”.

In ogni caso, specifica successivamente il provvedimento in esame la comunicazione è «inviata dall’amministratore di condominio, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, esclusivamente mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate».

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