Con la circolare n° 28/E 2022, l’Agenzia delle entrate ha fornito una lista di tutti i documenti di cui il contribuente deve essere in possesso e che deve esibire al Fisco in caso di controlli sul bonus facciate.
I documenti sono riferiti alle spese sostenute nel 2021. Spese che saranno indicate nella dichiarazione dei redditi che va presentata quest’anno, con la quale si dichiarano i redditi prodotti nel 2021.
Detto ciò, il 2021 è stato un anno particolare per il bonus facciate. Infatti è stato l’ultimo anno in cui le spese per i lavori ammessi al bonus sono state agevolate con un’aliquota pari al 90%. Da quest’anno la percentuale agevolativa è scesa al 60%.
Il bonus facciate con aliquota al 90% spetta anche per le spese pagate nel 2021 con lavori terminati nel 2022.
Quali documenti esibire in caso di controlli del Fisco?
Come detto in premessa, nella circolare n° 28/E pubblicata nei giorni scorsi, l’Agenzia delle entrate ha fornito una lista di documenti che il contribuente deve fornire al Caf e che deve esibire in caso di controlli da parte del Fisco sul bonus facciate.
In particolare la documentazione è la seguente:
- fatture comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi ovvero documentazione relativa alle spese il cui pagamento non possa essere eseguito con bonifico (ad esempio, per pagamenti relativi ad oneri di urbanizzazione, ritenute d’acconto operate sui compensi, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori);
- ricevuta del bonifico bancario o postale (anche on line), in cui è indicata la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato;
- le abilitazioni amministrative dalle quali si evince la tipologia dei lavori e la data di inizio dei lavori (in assenza, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000, che attesti la data di inizio e la detraibilità delle spese sostenute);
- certificazione urbanistica dalla quale risulti che l’edificio oggetto dell’intervento ricade nelle zone assimilate alle zone A o B;
- copia della domanda di accatastamento, per gli immobili non ancora censiti;
- ricevute di pagamento dei tributi locali sugli immobili, se dovuti.
Ulteriore documentazione
Rappresenta ulteriore documentazione di cui deve essere in possesso il contribuente:
- la dichiarazione dell’amministratore del condominio che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condòmino e la misura della detrazione;
- in mancanza del codice fiscale del condominio minimo (documentazione ordinariamente richiesta per comprovare il diritto alla agevolazione), autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio;
- dichiarazione del proprietario di consenso all’esecuzione dei lavori nel caso gli interventi siano effettuati dal detentore dell’immobile;
- dichiarazione sostitutiva che attesti la sussistenza del requisito della visibilità, anche parziale, dell’involucro esterno dell’edificio interessato dai lavori;
- dichiarazione sostitutiva che attesti che il contribuente non ha usufruito dello sconto in fattura o cessione del credito.
Per gli interventi bonus facciate influenti dal punto di vista termico, in caso di lavori iniziati prima del 6.10.20 serve anche: scheda descrittiva con CPID (codice rilasciato dall’Enea) in seguito asseverazione dei requisiti tecnici, APE, schede tecniche dei materiali (se prevista, marcatura CE e DOP), stampa della e-mail inviata dall’Enea contenente il codice CPID.
In caso di lavori bonus facciate iniziati a partire dal 6.10.20 bisogna conservare: scheda descrittiva con CPID; asseverazione dei requisiti tecnici e congruità delle spese, computo metrico, APE, schede tecniche dei materiali (se prevista, marcatura CE e DOP), stampa della e-mail inviata dall’Enea contenente il codice CPID.
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