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Bonus facciate: si può utilizzare per la casa sul mare? – Lavori Pubblici

Casa al mare, non visibile da strada o suolo
pubblico: un edificio di questo tipo può accedere al Bonus
Facciate
oppure no? Con la risposta
n. 595/2021
, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito quali siano le
condizioni di accesso all’agevolazione fiscale e se in questo caso
sono applicabili. In particolare, il quesito dell’istante riguarda
la possibilità di accedere al bonus facciate per un edificio
affacciato sul mare e se lo specchio acqueo antistante la proprietà
o la scogliera demaniale da dove lo stesso è visibile, rientrano
tra gli spazi ad uso
pubblico
.

L’edificio risponde alle seguenti caratteristiche:

  • uso residenziale;
  • situato, secondo l’amministrazione comunale, entro la fascia
    B;
  • facciata non visibile da vie, strade o suoli pubblici, ma solo
    dal mare, atteso che l’edificio è situato in prossimità della
    costa.

Nella disamina della questione, il Fisco ha
innanzitutto precisato che la valutazione, in concreto, se la
facciata sia visibile dalla strada o da suolo ad uso pubblico,
costituisce un accertamento di fatto che esula dalle proprie
competenze.

Bonus Facciate: la normativa

Nella risposta viene fatto riferimento alla normativa sul Bonus
Facciate, inserita nell’art. 1, c. da 219 a 223 della legge n.
160/2019
(legge di bilancio 2020), ricordando che:

  • è prevista una detrazione del 90 per cento
    delle spese documentate sostenute negli 2020 e 2021;
  • è rivolto a interventi finalizzati al recupero o
    restauro
    della facciata esterna degli
    edifici esistenti ubicati in zona A o B, ai sensi
    del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n.
    1444;

Secondo quanto stabilito dall’articolo 2 del predetto decreto
ministeriale n. 1444 del 1968, sono classificate come zone
territoriali omogenee:

  • A – le parti del territorio interessate da agglomerati urbani
    che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio
    ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che
    possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche,
    degli agglomerati stessi;
  • B – le parti del territorio totalmente o parzialmente
    edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente
    edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici
    esistenti non sia inferiore al 12,5 per cento (un ottavo) della
    superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità
    territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq.

Inoltre ai fini del bonus facciate:

  • gli interventi devono essere finalizzati al recupero o restauro
    della facciata esterna e devono essere realizzati esclusivamente
    sulle strutture opache della facciata, su balconi
    o su ornamenti e fregi;
  • nell’ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove
    non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino
    interventi influenti dal punto di vista
    termico
    o interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco
    della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, gli
    interventi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del
    Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, (…), e, con
    riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla
    tabella 2 dell’allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo
    economico 11 marzo 2008.
  • la detrazione non spetta, invece, per gli
    interventi effettuati sulle facciate interne
    dell’edificio, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo
    ad uso pubblico, nonché per la sostituzione di vetrate, infissi,
    grate, portoni e cancelli.

In generale, la ratio della normativa è quella di
incentivare gli interventi edilizi, finalizzati al
decoro urbano, rivolti a conservare l’organismo
edilizio, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e
strutturali dell’organismo stesso, in conformità allo strumento
urbanistico generale ed ai relativi piani attuativi favorendo anche
lavori di miglioramento dell‘efficienza energetica
degli edifici.

Bonus facciate per casa sul mare

Ritornando al caso in esame, l’AdE ha fatto riferimento alla
nota R.U. 185460 del 9 luglio 2021 del MIBAC, che specifica che
questa tipologia di interventi non ricade “nelle esclusioni,
contenute anche nella circolare 14 febbraio 2020, n. 2/E,
riguardanti lavori su facciate interne di un edificio o su
superfici confinanti con spazi interni: si ritiene pertanto, ( )
che le spese siano ammissibili
“.

Ed è proprio in considerazione di questo parere che il bonus
facciate può essere applicato anche al caso in esame.

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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