Casa al mare, non visibile da strada o suolo
pubblico: un edificio di questo tipo può accedere al Bonus
Facciate oppure no? Con la risposta
n. 595/2021, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito quali siano le
condizioni di accesso all’agevolazione fiscale e se in questo caso
sono applicabili. In particolare, il quesito dell’istante riguarda
la possibilità di accedere al bonus facciate per un edificio
affacciato sul mare e se lo specchio acqueo antistante la proprietà
o la scogliera demaniale da dove lo stesso è visibile, rientrano
tra gli spazi ad uso
pubblico.
L’edificio risponde alle seguenti caratteristiche:
- uso residenziale;
- situato, secondo l’amministrazione comunale, entro la fascia
B; - facciata non visibile da vie, strade o suoli pubblici, ma solo
dal mare, atteso che l’edificio è situato in prossimità della
costa.
Nella disamina della questione, il Fisco ha
innanzitutto precisato che la valutazione, in concreto, se la
facciata sia visibile dalla strada o da suolo ad uso pubblico,
costituisce un accertamento di fatto che esula dalle proprie
competenze.
Bonus Facciate: la normativa
Nella risposta viene fatto riferimento alla normativa sul Bonus
Facciate, inserita nell’art. 1, c. da 219 a 223 della legge n.
160/2019 (legge di bilancio 2020), ricordando che:
- è prevista una detrazione del 90 per cento
delle spese documentate sostenute negli 2020 e 2021; - è rivolto a interventi finalizzati al recupero o
restauro della facciata esterna degli
edifici esistenti ubicati in zona A o B, ai sensi
del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n.
1444;
Secondo quanto stabilito dall’articolo 2 del predetto decreto
ministeriale n. 1444 del 1968, sono classificate come zone
territoriali omogenee:
- A – le parti del territorio interessate da agglomerati urbani
che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio
ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che
possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche,
degli agglomerati stessi; - B – le parti del territorio totalmente o parzialmente
edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente
edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici
esistenti non sia inferiore al 12,5 per cento (un ottavo) della
superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità
territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq.
Inoltre ai fini del bonus facciate:
- gli interventi devono essere finalizzati al recupero o restauro
della facciata esterna e devono essere realizzati esclusivamente
sulle strutture opache della facciata, su balconi
o su ornamenti e fregi; - nell’ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove
non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino
interventi influenti dal punto di vista
termico o interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco
della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, gli
interventi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del
Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, (…), e, con
riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla
tabella 2 dell’allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 11 marzo 2008. - la detrazione non spetta, invece, per gli
interventi effettuati sulle facciate interne
dell’edificio, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo
ad uso pubblico, nonché per la sostituzione di vetrate, infissi,
grate, portoni e cancelli.
In generale, la ratio della normativa è quella di
incentivare gli interventi edilizi, finalizzati al
decoro urbano, rivolti a conservare l’organismo
edilizio, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e
strutturali dell’organismo stesso, in conformità allo strumento
urbanistico generale ed ai relativi piani attuativi favorendo anche
lavori di miglioramento dell‘efficienza energetica
degli edifici.
Bonus facciate per casa sul mare
Ritornando al caso in esame, l’AdE ha fatto riferimento alla
nota R.U. 185460 del 9 luglio 2021 del MIBAC, che specifica che
questa tipologia di interventi non ricade “nelle esclusioni,
contenute anche nella circolare 14 febbraio 2020, n. 2/E,
riguardanti lavori su facciate interne di un edificio o su
superfici confinanti con spazi interni: si ritiene pertanto, ( )
che le spese siano ammissibili“.
Ed è proprio in considerazione di questo parere che il bonus
facciate può essere applicato anche al caso in esame.
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