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Bonus facciate: tutto su visto di conformità e asseverazione di congruità – Lavori Pubblici

Nel 2021 il condominio dove abito ha avviato un intervento che
accede al bonus facciate e i lavori sono in corso di ultimazione.
Parte dei condomini godrà dello sconto in fattura da parte
dell’impresa esecutrice dei lavori e dei professionisti impegnati
mentre altra parte intende godere della detrazione in dieci anni in
dichiarazione dei redditi. Per queste ultime quote servono visto di
conformità e asseverazione di congruità?

La domanda all’esperto risponde

Oggi provo a rispondere a Gianpaolo F. con specifico riferimento
agli interventi che accedono alla detrazione fiscale di cui
all’art. 1, comma 220 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge
di Bilancio 2020) che ha previsto un’aliquota del 90% per i lavori
avviati e le spese sostenute nel biennio 2020 e 2021, e una del 60%
per il 2022, il cosiddetto bonus facciate..

Una domanda che nasce a seguito dei nuovi adempimenti previsti
per tutti i bonus edilizi dopo il Decreto Legge n. 157/2021
(Decreto antifrode) e la Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022)
con i quali sono stati estesi molti dei meccanismi di controllo già
esistenti per il superbonus a tutti gli altri principali bonus
edilizi, compreso il bonus facciate.

La normativa di riferimento

Per rispondere correttamente alla domanda occorre, come sempre,
mettere in fila la normativa che in questo caso coinvolge:

  • l’art. 119, comma 13-bis e l’art. 121, comma 1-ter del Decreto
    Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio);
  • l’art. 4, comma 1, lettera d) del Decreto Asseverazioni del
    MiSE 6 agosto 2020;
  • gli artt. 2, comma 1, lettera b), punto viii, 3, comma 2 e
    l’Allegato A, punto 13 del Decreto requisiti tecnici del MiSE 6
    agosto 2020.

Cosa prevede il Decreto Rilancio

Procedendo per ordine, l’art. 119, comma 13-bis del Decreto
Rilancio stabilisce che i prezzari utilizzati per l’asseverazione
di congruità degli interventi di superbonus 110% possano essere
utilizzati anche per gli interventi che accedono alle detrazioni di
cui:

  • all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-sexies, del D.L. n. 63/2013
    (sismabonus ordinario);
  • all’articolo 1, commi da 219 a 223, della legge 27 dicembre
    2019, n. 160 (bonus facciate);
  • all’articolo 16-bis, comma 1, del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR),
    tutti i bonus previsti per gli interventi di recupero del
    patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli
    edifici.

L’art. 121, comma 1-ter del Decreto Rilancio estende l’obbligo
di visto di conformità e asseverazione di congruità delle spese a
tutti i bonus edilizi che utilizzano le opzioni alternative
previste nello stesso articolo (sconto in fattura e cessione del
credito) con alcune eccezioni per:

  • le opere classificate come attività di edilizia libera ai sensi
    dell’articolo 6 del Testo Unico Edilizia o della normativa
    regionale;
  • li interventi di importo complessivo non superiore a 10.000
    euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni
    dell’edificio.

Queste eccezioni non sono applicabili agli interventi che
accedono al bonus facciate.

Cosa prevedono i Decreti Asseverazioni e
Requisiti tecnici

L’art. 4, comma 1, lettera d) del Decreto Asseverazioni del MiSE
6 agosto 2020 prevede per tutti gli interventi che necessitano di
asseverazione da parte di ENEA, la verifica della congruità degli
stessi interventi al rispetto dei costi specifici di cui all’art.
3, comma 2 del decreto requisiti ecobonus.

L’art. 2, comma 1, lettera b), punto viii del Decreto requisiti
tecnici del MiSE 6 agosto 2020 stabilisce che questo decreto, tra
le altre cose, si applica agli interventi che riguardano, ai sensi
del comma 220 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020 (Bonus
Facciate), le strutture opache verticali delle facciate esterne
influenti dal punto di vista energetico riguardanti il rifacimento
dell’intonaco delle medesime facciate per oltre il 10% della
superficie disperdente lorda complessiva degli edifici esistenti
ubicati nelle zone A o B ai sensi del decreto ministeriale n. 1444
del 2 aprile 1968.

L’art. 3, comma 2 del Decreto requisiti tecnici del MiSE 6
agosto 2020 prevede che l’ammontare massimo delle detrazioni o
della spesa massima ammissibile per gli interventi che accedono ai
bonus indicati all’art. 2 (tra i quali come detto il bonus
facciate) è calcolato nel rispetto dei massimali di costo specifici
per singola tipologia di intervento. Tale ammontare è calcolato,
secondo quanto riportato all’allegato A, punto 13.

L’Allegato A, punto 13 del Decreto requisiti tecnici del MiSE 6
agosto 2020 (recentemente modificato dal Decreto MiTE 14 febbraio
2022) stabilisce le modalità per l’asseverazione di congruità delle
spese.

Conclusioni

Nel caso oggetto della domanda è possibile trarre le seguenti
conclusioni:

  1. i beneficiari godranno di una detrazione fiscale del 90% per le
    spese sostenute nel 2021 (sia direttamente o con opzioni
    alternative);
  2. ammesso che l’intervento interessi oltre il 10% della
    superficie disperdente lorda complessiva e che l’edificio sia
    ubicato in zona A o B, l’asseverazione della congruità delle spese
    sostenute sarà sempre obbligatoria sia in caso di detrazione
    diretta che nel caso di utilizzo di una delle opzioni
    alternative;
  3. il visto di conformità serve sempre in caso di utilizzo delle
    opzioni alternative ma non per la detrazione diretta in
    dichiarazione dei redditi.

Considerato che l’art. 121, comma 1, lettera a) del Decreto
Rilancio consente uno sconto in fattura “fino all’importo massimo
pari al corrispettivo dei lavori” e fatto salvo il diritto del
singolo condomino di utilizzare la detrazione direttamente, nel
modello di comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate
(Provvedimento Agenzia delle Entrate 3 febbraio 2022, prot. 35873)
si dovranno indicare:

  • all’interno del Quadro C per ogni beneficiario, il codice
    fiscale, la tipologia di opzione – riportando la lettera A, nel
    caso di contributo sotto forma di sconto o la lettera B nel caso di
    cessione del credito – l’ammontare della spesa sostenuta (nei
    limiti previsti dalla legge) e l’importo del credito ceduto o del
    contributo sotto forma di sconto;
  • all’interno del Quadro D, il codice fiscale del soggetto a
    favore del quale è esercitata l’opzione, la data di esercizio
    dell’opzione, nonché l’ammontare del credito ceduto o del
    contributo sotto forma di sconto.

Comunicazioni che, come detto, non interessano la parte di
credito fiscale utilizzato direttamente in dichiarazione dei
redditi.

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I commenti su questo articolo non dovranno contenere quesiti di natura tecnica.

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