Per i lavori di rifacimento delle facciate, non terminati entro la fine dell’anno ed eseguiti dai titolari di reddito di impresa, la cessione e/o lo sconto in fattura restano subordinate alla conclusione dei lavori, nel rispetto del principio di competenza. Per prevenire la mancata proroga per il 2022 dell’agevolazione, i citati contribuenti saranno costretti a spacchettare i contratti di appalto o inserire penali pesanti al fine di ridurre l’eventuale danno economico derivante dalla mancata fruizione del bonus.
Si segnala, innanzitutto, che siamo nell’ambito della detrazione per il rifacimento delle facciate, di cui di cui ai commi da 219 a 223, dell’art. 1 della legge 160/2019 (legge di Bilancio 2020), che prevede una detrazione pari al 90% delle spese sostenute dal contribuente. La detrazione, com’è noto, spetta per le spese documentate e sostenute negli anni 2020 e 2021, a prescindere dalla data di inizio dei lavori, relative agli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A o B, ai sensi del dm 1444/1968, rientrando anche le zone a esse assimilabili sulla base della normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. L’art. 121 del dl 34/2020 prevede, inoltre, che i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi di recupero della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente, per sconto sul corrispettivo o per la cessione della detrazione.
La detrazione, inoltre, riguarda tutti i contribuenti che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati residenti e non residenti in Italia, a prescindere dalla tipologia di reddito cui essi sono titolari e dalla natura pubblica o privatistica del soggetto (risposta n. 179/2020), siano essi soggetti Irpef e/o Ires; le spese possono essere sostenute, dai soggetti non titolari di reddito d’impresa, mediante bonifico bancario o postale parlante mentre i soggetti titolari di reddito d’impresa non devono necessariamente eseguire il pagamento con un bonifico ma anche con altre modalità (circ. 2/E/2020 § 4.2).
L’Agenzia delle entrate (circ. 2/E/2020), per i soggetti a reddito d’impresa, ha stabilito che l’imputazione degli interventi deve avvenire secondo le regole generali di competenza fiscale, di cui all’articolo 109 del dpr 917/1986 (Tuir) che contiene un criterio generale, applicabile a tutte le categorie di costo rientranti nel bonus facciate, a prescindere dalla circostanza che il soggetto beneficiario applichi tale regola per la determinazione del proprio reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito.
Come indicato da una recente risposta (n. 5-06751), per le persone fisiche e gli enti alle stesse equiparati (non commerciali), che agiscono al di fuori dell’esercizio delle attività di impresa o arte e professione, il pagamento anticipato della fattura relativa agli interventi, mette al riparo gli stessi contribuenti sulla fruizione della detrazione, con possibile opzione per la cessione e/o sconto in fattura; se il contribuente, quindi, pur non avendo terminato i lavori entro il 2021, paga la quota residua (10%) del dovuto entro il 31/12/2021, utilizzando lo sconto in fattura (per il 90%), anche se i lavori continueranno nel 2022, lo stesso può fruire legittimamente dell’intero bonus e, come indicato, può esercitare l’opzione per l’utilizzo alternativo delle detrazioni.
Per i soggetti a reddito d’impresa, al contrario, stante l’applicazione del principio di competenza, la detrazione matura per i lavori completati (per le prestazioni ci si riferisce alla data di ultimazione), come accertati dallo stato di avanzamento alla predetta data (31/12/2021), a prescindere dal pagamento, anche anticipato, dei lavori.Si pensi, quindi, a un albergo con lavori iniziati il 15/10/2021 ma non ultimati entro il 31/12/2021 per i quali, pur non essendo necessario il versamento della quota residua del 10% e nemmeno del 30% dei Sal per la cessione e/o lo sconto, il contribuente non potrà utilizzare la detrazione in quanto interventi non conclusi, come richiesto dall’art. 109 del Tuir. Detta situazione, quindi, crea una evidente disparità tra le due tipologie di contribuenti, anche in relazione all’impossibilità di esercitare l’opzione per l’utilizzo della detrazione (diretta, cessione o sconto), con la conseguenza che l’impresa committente dovrà prevedere nell’appalto forti penalità in capo all’impresa edile o dovrà «spacchettare» l’unico contratto con più contratti prevedendo, per ognuno, singoli e/o autonomi interventi.
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