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Bonus fiscali edilizi e congruità della spesa: chiarimenti dopo la Legge di bilancio 2022 – Legislazione Tecnica

Con il presente contributo si intende fornire un’analisi circa gli adempimenti necessari per la fruibilità delle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura in relazione ai bonus edilizi diversi dal Superbonus, alla luce delle novità introdotte dall’art. 1 della L. 30/12/2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022), commi 28, 29 e 41.

SUCCESSIONE DELLE DISPOSIZIONI – Sulla Gazzetta Ufficiale 11/11/2021, n. 269 è stato pubblicato il D.L. 11/11/2021, n. 157, (c.d. “Decreto Antifrode”), il quale ha introdotto, con decorrenza dal 12/11/2021, misure volte a contrastare comportamenti fraudolenti e rafforzare i controlli sulla fruizione delle detrazioni e sulle operazioni di cessione del credito e sconto in fattura (per approfondimenti vedi anche Decreto Antifrode per il Superbonus e gli altri Bonus edilizi).
Soffermandosi solo sui bonus fiscali edilizi diversi dal Superbonus 110%, l’art. 1 del D.L. 157/2021 ha stabilito la necessità, in tutti i casi nei quali il contribuente intenda usufruire della cessione del credito o dello sconto in fattura, di acquisire:
1) l’asseverazione di un tecnico abilitato riferita alla congruità dei costi sostenuti;
2) il visto di conformità rilasciato da un commercialista, consulente del lavoro o dal CAF.
È stata altresì prevista l’emanazione di nuovi valori massimi di costo, tramite emanando decreto del Ministro della transizione ecologica.

Con la Circolare 29/11/2021, n. 16/E, è stato in proposito chiarito:
* che le norme prevedevano la necessità di asseverare le spese fatturate e/o pagate successivamente al 12/11/2021, o per le quali alla medesima data non risultasse la stipula del contratto di cessione, con esclusione quindi solo delle spese fatturate e pagate prima del 12/11/2021 per le quali risultassero anche già stipulati alla medesima data gli accordi di cessione del credito o sconto in fattura con il cessionario;
* che quanto ai parametri per la verifica di congruità erano da utilizzare i seguenti criteri:
– per gli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e Bonus facciate termico, prezzari regionali e/o prezzari Dei, e in mancanza ricorso ad analisi prezzi (NP) oppure Allegato I del D.M. 06/08/2020;
– per gli interventi diversi da quelli finalizzati alla riqualificazione energetica e Bonus facciate termico, criteri residuali (prezzari regionali, listini ufficiali o listini delle locali CCIAA oppure, in difetto, prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi).
Vedi per ulteriori dettagli Circolare Agenzia entrate su asseverazioni e visti per i bonus fiscali.

In seguito, l’art. 1 della L. 30/12/2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022), ha abrogato il D.L. 157/2021 (comma 41) e ha riprodotto (commi 28 e 29) le norme dal medesimo introdotte, con alcune lievi modifiche. Le modifiche introdotte dall’art. 1 della L. 234/2021, con decorrenza dal 01/01/2022, sono le seguenti:
* esclusione dagli obblighi di conseguire l’asseverazione e il visto gli interventi eseguibili in regime di “edilizia libera” e quelli di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, tranne il Bonus facciate;
* possibilità ai fini della verifica di congruità della spesa, anche per gli interventi diversi da quelli finalizzati alla riqualificazione energetica e Bonus facciate termico, di utilizzare i prezzari Dei, sempre nelle more della emanazione del decreto del Mite;
* fissazione della data del 09/02/2022 per l’emanazione del suddetto decreto;
* esplicita previsione che rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per l’asseverazione e il visto.
Vedi per ulteriori dettagli Asseverazioni e visti per i bonus edilizi, assetto definitivo 2022.

CHIARIMENTI E APPLICAZIONE PRATICA – Delineata l’evoluzione normativa, si prospettano ora alcuni dubbi applicativi, che si cerca di dirimere qui di seguito.

Esclusioni dagli obblighi di asseverazione e visto. La norma (comma 1-ter, art. 121 del D.L. 34/2020) dispone che gli obblighi di conseguire asseverazione e visto: “non si applicano alle opere già classificate come attività di edilizia liberae agli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro … fatta eccezione per gli interventi di cui all’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 [Bonus facciate, NdR]”.
La lettura della norma lascia intendere abbastanza chiaramente che si tratti di due condizioni distinte, dal momento che esclude gli interventi liberi e gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 Euro. Inoltre, potrebbe sembrare che l’esclusione del bonus facciate vada riferita solo agli interventi non liberi, e che quindi il Bonus facciate debba essere escluso quando l’intervento è libero. Tuttavia, spesso gli interventi per il Bonus facciate si configurano come manutenzione ordinaria, quando si tratti di mera ripulitura e tinteggiatura, ma comportano spese anche assai rilevanti. Ne segue che si ritiene prudenzialmente opportuno, almeno fino a nuovi chiarimenti,redigere l’asseverazione per il Bonus facciate, per lavori di qualsiasi importo e anche in edilizia libera.
La situazione sarebbe pertanto la seguente:
– Bonus facciate sempre incluso (interpretazione prudenziale).
Per gli altri interventi diversi dal Bonus facciate:
– interventi liberi di qualsiasi importo esclusi;
– interventi non liberi esclusi solo se di importo inferiore alla soglia.

Calcolo dell’importo complessivo non superiore a 10.000 Euro. Per quanto riguarda il calcolo dell’importo complessivo non superiore a 10.000 Euro, in assenza di chiarimenti specifici in merito, è a nostro parere consigliabile fare riferimento all’ammontare complessivo delle spese riferite all’intero intervento, e non all’importo massimo di spesa ammesso alla detrazione oppure a più lavorazioni frazionate che fanno capo allo stesso intervento.
Riprendendo le interpretazioni fornite dall’Agenzia entrate per il Sismabonus, si ricorda che per quanto riguarda la modalità di determinazione del 30% dell’intervento agevolabile – necessario, ai sensi del comma 1-bis, art. 121 del D.L. 34/2020, per esercitare l’opzione per lo sconto sul corrispettivo dovuto all’impresa o per la cessione del credito corrispondente al Superbonus in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori (SAL) – occorre fare riferimento all’ammontare complessivo delle spese riferite all’intero intervento e non all’importo massimo di spesa ammesso alla detrazione (Interpello 09/11/2020, n. 538 – vedi Superbonus 110%: Massimario interpelli Agenzia delle entrate).
Applicando il medesimo criterio al caso in esame, possiamo pertanto ritenere valido lo stesso criterio, anche perché la norma parla di “interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro”. Riteniamo pertanto che debba farsi riferimento al complesso dei lavori previsti all’interno della documentazione a fini edilizi (CILA, SCIA, ecc.). Va da sé, quindi, che il tecnico dovrà predisporre il computo metrico di tutte le opere.
Ne segue ulteriormente che negli interventi per i quali l’importo complessivo, calcolato come sopra, sia superiore a 10.000 Euro, asseverazione e visto servono anche se l’importo oggetto della cessione del credito o dello sconto in fattura sia inferiore alla suddetta soglia.

Spese da includere nella documentazione. Si ritengono applicabili gli stessi chiarimenti già contenuti nella Circolare 29/11/2021, n. 16/E (vedi Circolare Agenzia entrate su asseverazioni e visti per i bonus fiscali), e quindi restano escluse solo le comunicazioni delle opzioni afferenti spese fatturate e pagate prima del 12/11/2021 per le quali risulti anche già stipulato alla stessa data l’accordo di cessione del credito o sconto in fattura con il cessionario.
Detto in altri termini, per le spese di cui sopra è consentito procedere alla comunicazione dell’opzione anche in assenza di asseverazione e visto.
Non sono previste particolari formalità per la stipula del contratto (quindi sembra non necessaria la “data certa”) tuttavia sarebbe bene avere a disposizione la possibilità di dimostrare la data di stipula, poiché la data di conclusione del contratto di cessione deve essere indicata nell’apposita sezione del modello di comunicazione delle opzioni approvato con il Provv. 283847/2021 (come da ultimo modificato ad opera del Provv. 312528/2021 – Quadro D – dati dei cessionari o dei fornitori che applicano lo sconto, nel campo “data di esercizio dell’opzione”).
Viceversa, per tutte le comunicazioni delle opzioni che contemplino spese pagate dopo il 12/11/2021 e/o per le quali alla medesima data non risulti la stipula del contratto di cessione, occorre dotarsi dell’asseverazione e del visto, per gli interventi che rientrano nel campo applicativo della disposizione.
In assenza di chiarimenti specifici si ritiene in questi casi opportuno che l’asseverazione di congruità dei costi sia relativa all’intero importo dei lavori complessivi.

Utilizzo prezzari Dei. Come detto, le nuove norme prevedono la possibilità di usare i prezzari Dei per tutte le tipologie di bonus, in alternativa o in aggiunta al prezzario regionale/provinciale per le opere pubbliche, che rappresenta in tutti i casi la scelta da preferire.
Già prima della Legge di bilancio 2022, quindi con il DL 157/2021 ancora vigente, avevamo espresso l’avviso che il prezzario Dei fosse legittimamente utilizzabile anche per i bonus minori, o comunque difficilmente contestabile (vedi ad esempio risposta 7471 del 15/12/2021 nel nostro database – https://www.legislazionetecnica.it/lt_qaraccolta). Confermiamo ulteriormente che anche nell’ambito dei c.d. “criteri residuali” (prezzari regionali, listini ufficiali o listini delle locali CCIAA oppure, in difetto, prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi) non riteniamo che possa essere contestato l’uso del prezzario Dei.
Peraltro in proposito, già la Commissione consultiva per il Superbonus affermò a marzo 2021 quanto segue: “La Commissione ritiene che il computo metrico estimativo possa essere redatto utilizzando, di volta in volta, le voci dei due prezziari ammessi all’utilizzo, nel presupposto che il tecnico incaricato scelga sempre la voce di prezzo tecnicamente pertinente con l’effettiva lavorazione da effettuare, che può essere presente in una dei due prezziari indistintamente”.
In conclusione, si ritiene che per tutti i bonus fiscali edilizi, non ci siano problemi all’utilizzo del prezzario Dei, a prescindere dalle date dei lavori, dei pagamenti/fatture, delle comunicazioni all’Agenzia entrate e delle asseverazioni redatte.

COME OPERARE – Alla luce dell’analisi svolta, si propone di seguito una tabella di riepilogo.

INTERVENTO

COME OPERARE

Bonus facciate

Asseverazione e visto sempre necessari per tutte le spese fatturate e/o pagate a partire dal 12/11/2021 (compreso), e/o per le quali alla medesima data non risulti la stipula del contratto di cessione.

Altri interventi, edilizia libera

Asseverazione e visto mai necessari

Altri interventi, edilizia non libera

Computare il complesso dei lavori previsti all’interno della documentazione a fini edilizi (CILA, SCIA, ecc.):
se supera 10.000 Euro, asseverazione e visto necessari in presenza di spese fatturate e/o pagate a partire dal 12/11/2021 (compreso), e/o per le quali alla medesima data non risulti la stipula del contratto di cessione (anche se gli importi di tali spese non superano i 10.000 Euro);
se è pari o inferiore a 10.000 Euro, asseverazione e visto non necessari.

Si rammenta che l’Area consulenza di Legislazione Tecnica ha messo a disposizione un modello utilizzabile per redigere l’asseverazione di congruità delle spese per tutti i bonus diversi dal 110%. Il modello (aggiornato anche alla L. 234/2021) è a disposizione dei nostri Clienti abbonati (escluso prove gratuite) e viene inviato in formato .docx su richiesta da inoltrare a ufficio.tecnico@ltsendmail.it (il modello non è ancora pubblicato nel Formulario online).

Modello asseverazione congruità dei costi per bonus fiscali edilizi - Bollettino di Legislazione Tecnica

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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