Il decreto prevede fino a 1.000 euro per le spese di acquisto di rubinetti e servizi igienici sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021
Bonus idrico, cos’è?
Arriva il decreto attuativo (in allegato) del bonus idrico, ovvero il bonus bagno o bonus docce e rubinetti. Ad annunciarlo la sottosegretaria alla Transizione ecologica Vannia Gava. Il bonus idrico riconosciuto, nel limite massimo di euro 1.000,00 per ciascun beneficiario, per le spese effettivamente sostenute dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, per interventi di efficientamento idrico. Il bonus idrico è finanziato a valere sulle risorse iscritte sul capitolo 3076 “Fondo per il risparmio di risorse idriche” con una dotazione pari ad euro 20 milioni per l’anno 2021 dello stato di previsione del Ministero della Transizione Ecologica, comprensivo degli oneri per le attività di cui all’articolo 5 del presente decreto.
Bonus idrico, i beneficiari
A beneficiare del bonus saranno le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale, nonché di diritti personali di godimento già registrati alla data di presentazione dell’istanza, su edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su singole unità immobiliari, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di sostituzione di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua. Se ci sono cointestatari o titolari di diritto reale o personale di godimento, è possibile richiedere il bonus solo previa dichiarazione di avvenuta comunicazione al proprietario/comproprietario dell’immobile della volontà di fruirne, da allegare alla domanda da inserire sulla piattaforma. La domanda può essere presentata per un solo immobile, per una sola volta e da un solo cointestatario/titolare di diritto reale o personale di godimento.
Bonus idrico, spese ammesse
Il provvedimento chiarisce che a ciascun beneficiario è riconosciuto un bonus idrico al rimborso delle spese sostenute. Sono ammissibili spese per:
– la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico
uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e
murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;
– la fornitura e l’installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.
Bonus idrico, procedura di attribuzione
Il bonus può essere riconosciuto a ciascun richiedente per un solo immobile e per una sola volta. I bonus idrici sono emessi secondo l’ordine temporale di presentazione delle istanze fino ad esaurimento delle risorse. Il bonus idrico non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente. Infine, il bonus è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale relative alla fornitura, posa in opera e installazione dei medesimi beni.
Bonus idrico, la domanda
Per ottenere il rimborso, i beneficiari presentano istanza registrandosi su una applicazione web, denominata “Piattaforma bonus idrico”, di seguito “Piattaforma”, accessibile, previa autenticazione, dal sito del Ministero della Transizione Ecologica.
L’identità dei beneficiari, in relazione ai dati del nome, del cognome e del codice fiscale, è accertata attraverso SPID, ovvero tramite Carta d’Identità Elettronica. Per questo gli interessati, qualora non ne siano già in possesso, richiedono l’attribuzione dell’identità digitale. All’atto della registrazione, il beneficiario dovrà fornire le necessarie dichiarazioni sostitutive di autocertificazione,
Il Ministero della Transizione Ecologica vigila, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sul corretto funzionamento dell’erogazione del bonus e interviene, anche su segnalazione da parte di SOGEI, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle norme del presente decreto, per la revoca e il recupero del beneficio erogato, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente. A tal fine il Ministero della Transizione Ecologica può stipulare convenzioni non onerose con altre pubbliche amministrazioni aventi compiti ispettivi e di controllo.
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