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Bonus idrico 2021, il decreto attuativo in Gazzetta Ufficiale – idealista.it/news

Novità sul bonus idrico 2021. E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo che fornisce i dettagli sulla procedura che deve essere seguita per beneficiare dell’agevolazione introdotta dalla legge di Bilancio 2021. Vediamo quanto indicato.

Bonus idrico 1000 euro

Il bonus idrico, finalizzato a perseguire il risparmio delle risorse idriche, è riconosciuto, nel limite massimo di 1.000 euro per ciascun beneficiario, per le spese effettivamente sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, per interventi di efficientamento idrico.

Bonus idrico, i requisiti

Ma quali sono i requisiti necessari per poter beneficiare del bonus idrico? Possono beneficiare del bonus idrico le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale, nonché di diritti personali di godimento già registrati alla data di presentazione dell’istanza, su edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su singole unità immobiliari, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di sostituzione di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua.

In caso di cointestatari o titolari di diritto reale o personale di  godimento, è possibile richiedere il bonus solo previa dichiarazione di avvenuta comunicazione al proprietario/comproprietario dell’immobile della volontà di fruirne, da allegare alla domanda da inserire sulla piattaforma. La domanda può essere presentata per un solo immobile, per una sola volta e da un solo cointestatario/titolare di diritto reale o personale di godimento.

Bonus idrico 2021, le spese ammissibili

In tema di bonus idrico 2021 le spese ammissibili sono quelle per la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti e quelle per la fornitura e l’installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti. 

Bonus idrico, come richiederlo

Il bonus idrico può essere riconosciuto a ciascun richiedente per un solo immobile e per una sola volta. Per ottenere il rimborso, i beneficiari presentano istanza registrandosi su una applicazione web, denominata “Piattaforma bonus idrico“, accessibile, previa autenticazione, dal sito del Ministero della Transizione ecologica. 

L’identità dei beneficiari, in relazione ai dati del nome, del cognome e del codice fiscale, è accertata attraverso lo Spid, ovvero tramite carta d’identità elettronica. All’atto della registrazione, il beneficiario deve fornire le necessarie dichiarazioni sostitutive di autocertificazione:

  • nome, cognome, codice fiscale del beneficiario;  

  • importo della spesa sostenuta, per cui si richiede il rimborso; 

  • quantità del bene e specifiche della posa in opera o installazione; 

  • specifiche tecniche, per ogni bene sostituito da apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, oltre alla specifica della portata massima d’acqua (in l/min) del prodotto acquistato; 

  • identificativo catastale dell’immobile (comune, sezione, sezione urbana, foglio, particella, subalterno) per cui è stata presentata istanza di rimborso; 

  • dichiarazione di non avere fruito di altre agevolazioni fiscali per la fornitura, posa in opera e installazione dei medesimi beni; 

  • coordinate del conto corrente bancario/postale (Iban) del beneficiario su cui accreditare il rimborso; 

  • indicazione del titolo giuridico per il quale si richiede il bonus (proprietario, cointestatario, locatario, usufruttuario ecc.); 

  • attestazione del richiedente ove non proprietario o comproprietario degli estremi del contratto da cui trae titolo; 

  • attestazione di avvenuta comunicazione al cointestatario/proprietario, identificato altresìn con nome, cognome e codice fiscale, della volontà di fruire del bonus.

Le istanze di rimborso, correttamente compilate e corredate dalla necessaria documentazione, sono ammesse fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. Il rimborso è escluso ove la richiesta risulti incompleta di informazioni e/o degli allegati.

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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