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Bonus idrico 2021: in Gazzetta il decreto – Lavori Pubblici

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del
23 ottobre 2021
il decreto del Ministero della
Transizione Ecologica del 27 settembre 2021
inerente
l’Erogazione del bonus idrico 2021.Il decreto, ai
fini dell’erogazione del beneficio di cui ai commi da 61 al 65
dell’art. 1 della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (Legge
di Bilancio 2021
), individua i soggetti destinatari della
misura e ne definisce i criteri di ammissione.

Bonus idrico 2021: in Gazzetta il decreto su beneficiari e
assegnazione risorse 

Il bonus idrico nasce con l’obiettivo di perseguire il
risparmio delle risorse idriche ed è riconosciuto
nel limite massimo di 1.000 euro per ciascun
beneficiario, per le spese effettivamente sostenute dal 1° gennaio
2021 al 31 dicembre 2021, per interventi di efficientamento
idrico
.

Il bonus idrico è finanziato fino ad esaurimento delle
risorse
iscritte sul capitolo 3076 «Fondo per il risparmio
di risorse idriche» con una dotazione pari a 20 milioni di euro
circa.

Beneficiari del bonus idrico

L’accesso al bonus idrico 2021 è riservato ai soggetti con i
seguenti requisiti:

  • Persone fisiche, maggiorenni residenti in Italia
  • Titolari del diritto di proprietà o di altro diritto
    reale
    , nonché di diritti personali di godimento già
    registrati alla data di presentazione dell’istanza, su
    edifici esistenti
    , su parti di edifici
    esistenti
    o su singole unità
    immobiliari
    ;
  •  In caso di cointestatari o titolari di diritto reale o
    personale di godimento, è possibile richiedere il bonus solo previa
    dichiarazione di avvenuta comunicazione al
    proprietario/comproprietario
    dell’immobile della volontà
    di fruirne, da allegare alla domanda da inserire sulla
    piattaforma.
  • La domanda può essere presentata per un solo
    immobile
    , per una sola volta e da
    un solo cointestatario/titolare
    di diritto reale o
    personale di godimento.

Spese ammissibili al bonus idrico

Ai sensi dell’art. 1, commi da 61 al 64, della legge n.
178/2020, a ciascun beneficiario è riconosciuto un bonus idrico al
rimborso delle spese sostenute per:

a) la fornitura e la posa in
opera di vasi sanitari in ceramica
con volume massimo di
scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico,
compresi le opere idrauliche e murarie collegate e
lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;

b) la fornitura e
l’installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e
cucina
, compresi i dispositivi per il controllo di flusso
di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di
soffioni doccia e colonne doccia
con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al
minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e
murarie
collegate e lo smontaggio e la
dismissione dei sistemi preesistenti.

Condizioni per l’erogazione del bonus idrico

Ricordiamo che il bonus idrico può essere riconosciuto a ciascun
richiedente per un solo immobile e per una sola volta. Inoltre i
rimborsi sono emessi secondo l’ordine temporale di presentazione
delle istanze, fino ad esaurimento delle risorse.

Il bonus non costituisce reddito imponibile e
non rileva ai fini del computo del valore
dell’ISEE.

Il bonus idrico è alternativo e non è
cumulabile con altre agevolazioni
di natura fiscale
relative alla fornitura, posa in opera e installazione degli stessi
beni (ad esempio Bonus Ristrutturazione 50%).

Per ottenere il rimborso è necessaria presentare istanza
registrandosi sulla «Piattaforma bonus idrico» presente sul sito
del Minsitero della Tranisizione Ecologica e accedendo
tramite SPID o CIE
(Carta d’Identità Elettronica). Al
momento della registrazione, il beneficiario fornisce le
dichiarazioni sostitutive di autocertificazione relative a:

a. nome, cognome, codice fiscale del
beneficiario;

b. importo della
spesa
sostenuta, per cui si richiede il rimborso;

c. quantità del bene
e specifiche della posa in opera o installazione;

d. specifiche
tecniche
, per ogni bene sostituito da apparecchi a
limitazione di flusso d’acqua, oltre alla specifica della portata
massima d’acqua (in l/min) del prodotto acquistato;

e. identificativo
catastale
per cui è stata presentata istanza di
rimborso;

f. dichiarazione di non avere
fruito di altre agevolazioni fiscali
per la fornitura,
posa in opera e installazione dei medesimi beni;

g. coordinate del conto
corrente
bancario/postale (Iban) del beneficiario su cui
accreditare il rimborso;

h. indicazione del titolo
giuridico
per il quale si richiede il bonus (proprietario,
cointestatario, locatario, usufruttuario ecc.);

i. attestazione del
richiedente
ove non proprietario o comproprietario, degli
estremi del contratto da cui trae titolo;

l. attestazione di avvenuta
comunicazione al cointestatario/proprietario
, identificato
altresì con nome, cognome e codice fiscale, della volontà di fruire
del predetto bonus;

All’istanza di rimborso va allegata copia della fattura
elettronica
o del documento commerciale
in cui è riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il
credito accompagnata da documentazione del venditore idonea a
ricondurre la transazione allo specifico prodotto acquistato.

I rimborsi sono esclusi in caso di richiesta
incompleta
. In caso di esaurimento delle risorse
disponibili il MITE, su segnalazione da parte di
SOGEI, ne dà immediata comunicazione attraverso la Piattaforma e
non procede a ulteriori attribuzioni del beneficio.

In caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle norme
previste, il MITE procede alla revoca e al recupero del beneficio
erogato, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa
vigente.

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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