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Bonus Infissi 2021: aggiornato il vademecum ENEA – Lavori Pubblici

Una ristrutturazione edilizia spesso comporta
la sostituzione di infissi e
serramenti. Un’operazione che oggi può essere
fatta a fronte di un notevole risparmio, grazie alle
detrazioni fiscali previste per finestre,
lucernari e porte comprensivi di infissi delimitanti il volume
riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati, che
rispettino i requisiti di trasmittanza termica U
(W/m2K) richiesti. Ricordiamo che tali agevolazioni fanno parte del
c.d. “Ecobonus” e sono dettagliate al comma 2.1.
dell’art. 14 della legge n. 63/2013 e che l’aliquota della
detrazione è pari al 50% delle spese
totali
sostenute e il limite massimo di detrazione
ammissibile
è 60.000 € per unità immobiliare.

Nuova guida ENEA Bonus Infissi

Al fine di comprendere al meglio questa agevolazione, Enea ha
messo a disposizione un vademecum (in allegato) che ha recentemente
aggiornato e composto dalle seguenti sezioni:

  • Beneficiari detrazione fiscale su infissi e serramenti
  • Edifici ammessi alle agevolazioni
  • Requisiti tecnici dell’intervento
  • Spese ammissibili
  • Documentazione necessaria

Beneficiari detrazione infissi e serramenti

Il vademecum ENEA specifica che possono
accedere alle agevolazioni per infissi e
serramenti
tutti i contribuenti che:

  • sostengono le spese di riqualificazione
    energetica
    ;
  • possiedono un diritto reale sulle unità
    immobiliari costituenti l’edificio (proprietà, usufrutto, comodato
    d’uso, locazione con autorizzazione del proprietario all’esecuzione
    lavori);

In alternativa alla detrazione Irpef, i
contribuenti possono optare

  • per la cessione del credito, disposta in
    favore di:
    • fornitori di beni e servizi utili alla realizzazione degli
      interventi;
    • altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di
      lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti);
    • istituti di credito e intermediari finanziari.
  • per lo sconto in fattura, cioè nel contributo,
    sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato
    dal fornitore
    che effettua l’intervento agevolato.

Edifici ammessi alle agevolazioni

Possono usufruire della detrazione su infissi e serramenti le
strutture che alla data d’inizio dei lavori, siano:

  • “esistenti”, ossia accatastati o con richiesta
    di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di
    eventuali tributi.;
  • dotati di “impianto di climatizzazione
    invernale
    ”.

Requisiti tecnici intervento di sostituzione infissi con
Ecobonus

L’intervento deve configurarsi come
sostituzione di elementi già esistenti e/o sue
parti e non come nuova installazione.

  • Il serramento interessato dall’intervento deve delimitare un
    volume riscaldato verso l’esterno o verso
    vani non riscaldati.
  • I valori di trasmittanza
    termica
    iniziali (Uw) devono essere
    superiori ai valori limite riportati in tabella 1 dell’Allegato E
    del D.M. 6.08.2020, per interventi con data di inizio lavori a
    partire dal 6 ottobre 2020.
  • I valori di trasmittanza termica
    finali
    (Uw), fermo restando il rispetto del decreto
    26.06.2015 “requisiti minimi”, devono essere:
    • inferiori o uguali anche ai valori limite riportati nella
      tabella 2 del D.M. 26.01.2010, per interventi con data di inizio
      lavori antecedente al 6 ottobre 2020;
    • inferiori o uguali ai valori limite riportati nella Tabella 1
      dell’Allegato E al D.M. 6.08.2020, per interventi con data di
      inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020.
  • Devono essere, inoltre, rispettate le pertinenti norme
    nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di
    efficienza energetica e di sicurezza (impianti, ambiente,
    lavoro).

Spese ammissibili al bonus infissi e serramenti

Le spese ammissibili al bonus sugli infissi per
le quali spetta la detrazione fiscale vengono
distinte tra:

  • interventi con data di inizio antecedente al 6 ottobre 2020,
    all’ art. 3 del D.M. 19.02.2007 e successive modificazioni e
    integrazioni;
  • interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre
    2020, all’art. 5 del D.M. 6 agosto 2020;

Tra gli interventi agevolabili rientrano:

  • coibentazione o sostituzione
    dei cassonetti nel rispetto dei valori limite
    delle trasmittanze previsti per le finestre comprensive di
    infissi;
  • fornitura e posa in opera di una nuova
    finestra
    o di una porta d’ingresso o di
    un lucernario comprensivi di infissi in
    sostituzione
    dell’esistente;
  • integrazioni e sostituzioni dei componenti
    vetrati
    ;
  • fornitura e posa in opera di scuri, persiane,
    avvolgibili
    e relativi elementi accessori,
    sostituiti simultaneamente agli infissi (o al solo
    vetro) oggetto di intervento;
  • prestazioni professionali (ad esempio:
    produzione della documentazione tecnica necessaria, compreso
    l’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.);
    direzione dei lavori).

Documentazione per bonus infissi e serramenti

  1. Documentazione da trasmettere all’ENEA
  • “Scheda descrittiva dell’intervento” entro 90
    giorni dalla data di fine dei lavori o di collaudo delle opere,
    esclusivamente attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in
    cui essi sono terminati (https://detrazionifiscali.enea.it/).

Chi deve compilare la scheda

  1. nel caso della singola unità immobiliare (ossia univocamente
    definita al Catasto) può essere redatta anche dal soggetto
    beneficiario;
  2. in tutti i casi diversi dal precedente (ad esempio interventi
    che riguardano parti comuni condominiali) va redatta da un tecnico
    abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al
    proprio albo professionale).

Se la sostituzione dell’infisso comprende la sostituzione o
l’installazione della relativa chiusura oscurante, nella Scheda
Descrittiva relativa agli “Infissi” occorre inserire la spunta alla
voce “Con Chiusura Oscurante” e si indica l’importo totale (ovvero
infissi e chiusura oscurante) nella sezione dedicata ai
costi.

  1. Documentazione da conservare a cura del soggetto
    beneficiario

Documenti “tecnici”

  • originale della “scheda descrittiva
    dell’intervento”,
    riportante il codice CPID assegnato dal
    sito ENEA, firmata dal soggetto beneficiario e, nei casi previsti,
    dal tecnico abilitato;
  • asseverazione redatta da un tecnico abilitato,
    attestante il rispetto dei requisiti tecnici specifici di cui sopra
    e, in particolare, i valori di trasmittanza termica dei nuovi
    infissi installati e di quelli sostituiti.
  • schede tecniche di prodotto e marcatura CE con
    relative dichiarazioni di prestazione (DoP);
  • copia dell’Attestato di Prestazione
    Energetica
    (APE). Tale documentazione NON è richiesta nel
    caso della singola unità immobiliare

Di tipo “amministrativo”:

  • delibera assembleare di approvazione di
    esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle
    spese nel caso di interventi sulle parti comuni
    condominiali
    ;
  • dichiarazione del proprietario di consenso
    all’esecuzione dei lavori nel caso gli interventi siano effettuati
    dal detentore dell’immobile;
  • fatture relative alle spese sostenute, ovvero
    documentazione relativa alle spese il cui pagamento non possa
    essere eseguito con bonifico, e per gli interventi su parti comuni
    condominiali dichiarazione dell’amministratore del condominio che
    certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino;
  • ricevute dei bonifici
    parlanti
    ;
  • stampa della e-mail inviata dall’ENEA
    contenente il codice CPID che costituisce garanzia che la scheda
    descrittiva dell’intervento è stata trasmessa.

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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