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Bonus infissi 2022: aliquote, adempimenti, requisiti e titolo edilizio – Lavori Pubblici

Per tutto il 2022 i proprietari di unità immobiliari in
condominio ed edifici unifamiliari avranno ancora diverse
possibilità di sostituire gli infissi approfittando di alcune
interessanti detrazioni fiscali.

Bonus infissi 2022: le norme di riferimento

Entrando nel dettaglio, ecco le norme cui occorre fare
riferimento:

  • art. 14, comma 2.1 del Decreto Legge n. 63/2016 – Ecobonus
    50%;
  • art. 16, comma 1 del Decreto Legge n. 63/2016 – Bonus
    ristrutturazioni 50%;
  • art. 119, comma 2 del Decreto Legge n. 34/2020 – Superbonus
    110%.

Normative diverse che prevedono anche requisiti e adempimenti
differenti tra loro e su cui occorre fare molta attenzione.

Una cosa in comune che hanno queste tre agevolazioni sono le
opzioni alternative previste dall’art. 121 del Decreto Legge n.
34/2020 (Decreto Rilancio). In particolare, per tutti gli anni di
vigenza delle richiamate detrazioni fiscali, i contribuenti possono
scegliere di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della
detrazione spettante, alternativamente:

  • per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo
    dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso,
    anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da
    questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di
    importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva
    cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di
    credito e gli altri intermediari finanziari (sconto in
    fattura);
  • per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con
    facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli
    istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (cessione
    del credito).

Nel caso di utilizzo delle opzioni alternative, l’art. 121,
comma 1-ter del Decreto Rilancio richiede la produzione:

  • del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione
    che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla
    detrazione d’imposta;
  • dell’asseverazione di congruità delle spese sostenute.

Tali adempimenti non si applicano:

  • alle opere già classificate come attività di edilizia libera
    (art. 6 del d.P.R. n. 380/2001, DM 2 marzo 2018 o normativa
    regionale);
  • agli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000
    euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni
    dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi di cui
    all’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
    (bonus facciate).

Bonus infissi 2022: il titolo edilizio per la sostituzione

A questo punto, prima di passare all’analisi delle 3 detrazioni,
è opportuno chiarire la tipologia di intervento e il titolo
edilizio necessario. Per farlo occorre distinguere due diversi
casi:

  • la sostituzione degli infissi senza innovazioni – in questo
    caso materiali, dimensioni e componenti vetrate non devono cambiare
    rispetto alle precedenti;
  • la sostituzione degli infissi con innovazioni – vengono
    cambiati materiali, dimensioni o componenti vetrate.

Nel caso la sostituzione avvenga senza innovazioni, l’intervento
va in edilizia libera, non sono quindi necessarie pratiche
edilizie. Rientra, infatti, tra gli interventi di manutenzione
ordinaria (art. 3, comma 1, lettera a) del DPR n. 380/2001) anche
la riparazione, sostituzione e rinnovamento di serramento e infissi
interno e esterno, per i quali il Glossario dell’edilizia libera
allegato al DM 2 marzo 2018 prevede
che si può andare in edilizia libera, senza la presentazione di
alcun titolo abilitativo o comunicazione.

Nel caso in cui la sostituzione degli infissi avviene con
innovazioni, non si può parlare più manutenzione ordinaria ma si
passa alla manutenzione straordinaria. In questo caso, per potere
intervenire è necessaria la Comunicazione d’Inizio Lavori
Asseverata (C.I.L.A.) a firma di un tecnico abilitato.

Bonus infissi 2022: l’ecobonus 50%

Adesso partiamo con l’analisi della detrazione fiscale prevista
all’art. 14, comma 2.1 del D.L. n. 63/2013. Detrazione del 50% da
applicare alle spese sostenute per l’acquisto e posa in opera di
finestre comprensive di infissi e di schermature solari a
condizione che:

  • l’intervento si configuri come sostituzione di elementi già
    esistenti e/o sue parti (e non come nuova installazione);
  • il serramento interessato dall’intervento delimiti un volume
    riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati;
  • siano asseverati i valori delle trasmittanze su cui si
    interviene nella situazione ante (valore medio anche stimato) e
    post intervento (valori certificati o calcolati) e ne risulti che
    essi risultano rispettivamente maggiori e minori o uguali ai valori
    di trasmittanza termica riportati in tabella 1 dell’Allegato E del

    DM 6 agosto 2020
    (Decreto requisiti tecnici ecobonus), per
    interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020,
    calcolati utilizzando le norme UNI EN ISO 10077-1:
    • Zona climatica A – ≤ 2,60 W/m2*K
    • Zona climatica B – ≤ 2,60 W/m2*K
    • Zona climatica C – ≤ 1,75 W/m2*K
    • Zona climatica D – ≤ 1,67 W/m2*K
    • Zona climatica E – ≤ 1,30 W/m2*K
    • Zona climatica F – ≤ 1,00 W/m2*K
  • siano rispettate le pertinenti norme nazionali e locali vigenti
    in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica e di
    sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).

La detrazione massima ammissibile è di 60.000 euro per unità
immobiliare. Quindi, ogni unità immobiliare avrà un limite di spesa
di 120.000 euro. Per il calcolo del limite di spesa, per gli
interventi avviati dopo il 6 ottobre 2020, per i quali
l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del
fornitore o dell’installatore, l’Allegato A al Decreto requisiti
tecnici ecobonus prevede che l’ammontare massimo delle detrazioni
fiscali o della spesa massima ammissibile sia calcolato sulla base
dei massimali di costo specifici per singola tipologia di
intervento di cui all’Allegato I al decreto MiSE stesso. Massimali
che sono funzione della zona climatica:

  • Zone climatiche A, B e C
    • Serramento 550,00 €/m2
    • Serramento + chiusura oscurante (persiana, tapparelle, scuro)
      650,00 €/m2
  • Zone climatiche D, E ed F
    • Serramento 650,00 €/m2
    • Serramento + chiusura oscurante (persiana, tapparelle, scuro)
      750,00 €/m2

Nel caso la sostituzione degli infissi riguardi una singola
unità immobiliare, non è necessaria la produzione dell’attestato di
prestazione energetica (APE).

Bonus infissi 2022: il bonus ristrutturazioni 50%

L’art. 16-bis del TUIR prevede il bonus per le ristrutturazioni
edilizie, suddividendo i casi in cui si intervene nelle parti
comuni o nelle unità immobiliari. In quest’ultimo caso, accedono al
bonus infissi del 50% solo gli interventi di:

  • manutenzione straordinaria (art. 3, comma 1 lettera b) del
    Testo Unico Edilizia);
  • restauro e di risanamento conservativo (art. 3, comma 1 lettera
    c) del Testo Unico Edilizia);
  • ristrutturazione edilizia (art. 3, comma 1 lettera c) del Testo
    Unico Edilizia).

Nel caso, quindi, si proceda alla sostituzione degli infissi
esterni utilizzando il bonus ristrutturazioni edilizie,
l’intervento deve prevedere modifica di materiale o tipologia. In
questo caso l’intervento deve configurarsi come manutenzione
straordinaria.

Bonus infissi 2022: la detrazione del 110% come intervento
trainato

Altra possibilità, molto più complicata, è offerta dall’art. 119
del Decreto Legge n. 34 del 2020 (Decreto Rilancio) con il
superbonus 110%. Il comma 2 del suddetto articolo prevede, infatti,
che nel caso sia realizzato un intervento trainante di:

  • isolamento termico a cappotto;
  • sostituzione dell’impianto di riscaldamento;

è possibile portare in detrazione le spese sostenute per
l’efficientamento energetico dell’unità immobiliare e, quindi, la
sostituzione degli infissi con l’ecobonus 50%. In questo caso è
richiesto (in aggiunta ai requisiti previsti per l’ecobonus) il
doppio salto di classe energetica dell’edificio (non dell’unità
immobiliare a meno che questa abbia un accesso autonomo e sia
funzionalmente indipendente).

Bonus infissi: le scadenze

Per quanto riguarda la sostituzione degli infissi realizzata da
persone fisiche (in condominio o su edifici unifamiliari), al
momento:

  • l’ecobonus 50% termina il 31 dicembre 2024;
  • il bonus ristrutturazioni al 50% termina al 31 dicembre 2024
    per poi tornare all’aliquota del 36%;
  • il superbonus 110% termina:
    • per i condomini e gli edifici plurifamiliari da 2 a 4 u.i. il
      31 dicembre 2023 e quindi l’intervento trainato di sostituzione
      degli infissi potrebbe essere realizzato entro la stessa data;
    • per le unifamiliari il 31 dicembre 2022 a patto che al 30
      giugno 2022 sia realizzato il 30% dell’intervento.

Spese ammissibili al bonus infissi 2022

Tra le spese agevolabili rientrano:

  • coibentazione o sostituzione dei cassonetti nel rispetto dei
    valori limite delle trasmittanze previsti per le finestre
    comprensive di infissi;
  • fornitura e posa in opera di una nuova finestra o di una porta
    d’ingresso o di un lucernario comprensivi di infissi in
    sostituzione dell’esistente;
  • integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati;
  • fornitura e posa in opera di scuri, persiane, avvolgibili e
    relativi elementi accessori, sostituiti simultaneamente agli
    infissi (o al solo vetro) oggetto di intervento;
  • prestazioni professionali (ad esempio: produzione della
    documentazione tecnica necessaria, compreso l’Attestato di
    Prestazione Energetica (A.P.E.); direzione dei lavori).

Bonus infissi 2022: la documentazione per l’Enea

Nel caso l’intervento di sostituzione degli infissi sia
agevolato da una delle suddette detrazioni fiscali e prevede un
miglioramento energetico occorre trasmettere all’Enea la “Scheda
descrittiva dell’intervento” entro 90 giorni dalla data di fine dei
lavori o di collaudo delle opere, attraverso l’apposito sito web
relativo all’anno in cui essi sono terminati
(https://detrazionifiscali.enea.it/).

Chi deve compilare la scheda:

  • nel caso della singola unità immobiliare (ossia univocamente
    definita al Catasto) può essere redatta anche dal soggetto
    beneficiario;
  • in tutti i casi diversi dal precedente (ad esempio interventi
    che riguardano parti comuni condominiali) va redatta da un tecnico
    abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al
    proprio albo professionale).

Se la sostituzione dell’infisso comprende la sostituzione o
l’installazione della relativa chiusura oscurante, nella Scheda
Descrittiva relativa agli “Infissi” occorre inserire la spunta alla
voce “Con Chiusura Oscurante” e si indica l’importo totale (ovvero
infissi e chiusura oscurante) nella sezione dedicata ai costi.

Documentazione da conservare a cura del soggetto
beneficiario

Documenti “tecnici”

  • originale della “scheda descrittiva dell’intervento”,
    riportante il codice CPID assegnato dal sito ENEA, firmata dal
    soggetto beneficiario e, nei casi previsti, dal tecnico
    abilitato;
  • asseverazione redatta da un tecnico abilitato, attestante il
    rispetto dei requisiti tecnici specifici di cui sopra e, in
    particolare, i valori di trasmittanza termica dei nuovi infissi
    installati e di quelli sostituiti;
  • schede tecniche di prodotto e marcatura CE con relative
    dichiarazioni di prestazione (DoP);
  • copia dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE). Tale
    documentazione NON è richiesta nel caso della singola unità
    immobiliare.

Di tipo “amministrativo”:

  • delibera assembleare di approvazione di esecuzione dei lavori e
    tabella millesimale di ripartizione delle spese nel caso di
    interventi sulle parti comuni condominiali;
  • dichiarazione del proprietario di consenso all’esecuzione dei
    lavori nel caso gli interventi siano effettuati dal detentore
    dell’immobile;
  • fatture relative alle spese sostenute, ovvero documentazione
    relativa alle spese il cui pagamento non possa essere eseguito con
    bonifico, e per gli interventi su parti comuni condominiali
    dichiarazione dell’amministratore del condominio che certifichi
    l’entità della somma corrisposta dal condomino;
  • ricevute dei bonifici parlanti;
  • stampa della e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice CPID
    che costituisce garanzia che la scheda descrittiva dell’intervento
    è stata trasmessa.

Bonus Mobili si può usare con intervento trainato?

Condizione per usufruire del bonus mobili ed elettrodomestici è
che sugli immobili destinati ad accogliere tali beni siano
effettuati determinati interventi edilizi. Tra questi, gli
interventi sulle singole unità immobiliari di recupero del
patrimonio edilizio previsti alle lettere b), c) e d) dell’articolo
3 del Testo unico dell’edilizia (D.P.R. n.380/2001), ossia
manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo,
ristrutturazione edilizia.

Se la sostituzione degli infissi si configura come manutenzione
straordinaria (quindi con innovazioni) ha, quindi, da traino al
bonus mobili.

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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