La Legge bi bilancio 2021 ha prorogato al 31 dicembre 2021 il bonus mobili e aumentato il limite detraibile da 10.000 euro a 16.000 euro.
Il decreto Sostegni nella legge di conversione, in corso di approvazione, con un emendamento approvato dal governo e autorizzato dalla Ragioneria di Stato aveva reso ancora piu’ appetibile questa agevolazione introducendo la possibilità di cessione del credito o sconto in fattura.
Veniva infatti previsto in un emendamento già approvato la modifica dell’articolo 121 del DL 34/2000 introducendo anche per il bonus mobili la possibilità di cessione o sconto in fattura.
La modifica prevedeva l’inserimento dopo il comma 11, del seguente: «11-bis. All’articolo 121, comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera f) è inserita la seguente: ”g) acquisto di mobili ed elettrodomestici di cui all’articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90”».
Ebbene appena dopo 24 ore dall’approvazione il Mef torna indietro e stralcia questa norma, che quindi sicuramente non entrerà nella conversione del decreto Sostegni, che deve essere convertito entro il 21 maggio.
Il governo vuole riproporla nel Decreto Sostegni bis, ma al momento sono solo annunci.
Torna quindi tutto come prima agevolazione detraibile in 10 anni, per l’importo massimo di 16.000 euro fino al 31 dicembre 2021.
Ma quali sono gli acquisti che rientrano in questa agevolazione?
Per i contribuenti che intendono fruire del bonus è importante ricordare che possono essere detratti solo gli acquisti di mobili ed elettrodomestici “agganciati” ad una ristrutturazione. Per individuare quali siano, di fatto, i beni agevolabili è possibile fare riferimento:
- per i mobili ad un elenco “esemplificativo” fornito dall’Agenzia delle entrate nella circolare 29/E/2013;
- per gli elettrodomestici all’elenco fornito dall’allegato II del d.lgs. 49/2014.
Per approfondire tutti gli aspetti generali del Bonus puoi leggere l’approfondimento Bonus mobili ristrutturazioni: proroga per il 2020
1) Bonus mobili 2021: i mobili agevolabili
Per accedere al bonus mobili devono essere rispettate questi due prerequisiti:
- I mobili devono essere nuovi. Anche se questo requisito non è indicato nella norma, esso deve intendersi implicito. Questa è la prima puntualizzazione dell’Agenzia delle Entrate nella circolare 29/E/2013.
- I mobili non devono essere per forza collegati con l’ambiente ristrutturato: questo significa ad esempio che posso detrarre l’acquisto del letto anche se i lavori di ristrutturazioni sono stati eseguiti solo sul bagno. Ciò che conta ai fini del beneficio fiscale è che l’immobile sia stato comunque oggetto di interventi edilizi.
L’Agenzia a titolo esemplificativo fa un elenco di beni agevolabili e non:
Agevolabili | Non agevolabili |
Letti, materassi, armadi, cassettiere e comodini | Porte |
Librerie | Pavimentazioni |
Scrivanie | Tende e tendaggi |
Tavoli e sedie | Altri complementi di arredo |
Divani e poltrone | |
Credenze | |
Apparecchi di illuminazione |
2) Bonus mobili 2021: gli elettrodomestici agevolabili
Per quanto riguarda gli elettrodomestici, l’Agenzia oltre a chiarire che anche questi (come i mobili) devono essere nuovi, precisa che:
- se muniti di etichetta energetica sono agevolabili solo se hanno classe almeno A+ o almeno A per i forni e le lavasciuga;
- se sprovvisti di etichetta energetica in quanto non ancora obbligatoria sono comunque agevolabili.
Per individuare degli elettrodomestici l’Agenzia fa riferimento all’allegato II, D.Lgs. n. 49/2014:
Grandi elettrodomestici (agevolabili) |
Piccoli elettrodomestici (non agevolabili) |
Grandi apparecchi di refrigerazione |
Aspirapolvere |
Frigoriferi |
Scope meccaniche |
Congelatori |
Altre apparecchiature per la pulizia |
Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito di alimenti |
Macchine per cucire, per maglieria, tessitrici e per altre lavorazioni tessili |
Lavatrici |
Ferri da stiro e altre apparecchiature per stirare, pressare e trattare ulteriormente gli indumenti |
Asciugatrici |
Tostapane |
Lavastoviglie |
Friggitrici |
Apparecchi per la cottura |
Frullatori, macinacaffè elettrici e apparecchiature utilizzate per aprire o sigillare contenitori o pacchetti |
Stufe elettriche |
Coltelli elettrici |
Piastre riscaldanti elettriche |
Apparecchi tagliacapelli, asciugacapelli, spazzolini da denti elettrici, rasoi elettrici, apparecchi per massaggi e altre cure del corpo |
Forni a microonde |
Sveglie, orologi da polso o da tasca e apparecchiature per misurare, indicare e registrare il tempo |
Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l’ulteriore trasformazione di alimenti |
Bilance |
Apparecchi elettrici di riscaldamento |
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Radiatori elettrici |
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Altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare stanze, letti e mobili per sedersi |
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Ventilatori elettrici |
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Apparecchi per il condizionamento come definiti dalle disposizioni di attuazione della direttiva 2002/40/CE dell’8 maggio 2002 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo di energia dei forni elettrici per uso domestico |
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Altre apparecchiature per la ventilazione, l’estrazione d’aria e il condizionamento |
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