L’Agenzia delle Entrate ha ribadito che chi installa un impianto di climatizzazione invernale ed estiva può ottenere il bonus mobili. Lo ha fatto in risposta al dubbio di un contribuente facendo riferimento alla circolare n. 19/2020 e precisando che per beneficiare del bonus mobili è necessario che l’intervento sull’abitazione sia riconducibile almeno alla manutenzione straordinaria.
“L’installazione di un condizionatore a pompa di calore su un immobile residenziale rientra tra gli interventi di manutenzione straordinaria per i quali si può usufruire della detrazione Irpef del 50% della spesa sostenuta“.
L’intervento consente di usufruire anche della detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, in presenza delle condizioni previste dalle disposizioni che regolano questa agevolazione
Bonus mobili, cos’è
Per avere l’agevolazione è indispensabile, quindi, realizzare una ristrutturazione edilizia, sia su singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni di edifici, sempre residenziali.
A prescindere dall’entità delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione o l’acquisto dell’immobile, l’importo massimo di spesa detraibile per i mobili e gli elettrodomestici è fissato a 16.000 euro, IVA compresa.Quanto agli acquisti agevolabili non occorre che ci sia una correlazione tra gli interventi effettuati e i mobili acquistati, neppure per quel che riguarda il tetto di spesa. Quindi chi, ad esempio, ha speso 5.000 euro per rifare il bagno, potrà comunque spendere fino a16.000 euro per cambiare l’arredo di tutta casa, compresa la cucina.Ai fini dell’agevolabilità, i beni acquistati devono essere nuovi e possono essere destinati ad arredare un ambiente diverso dello stesso immobile oggetto di intervento edilizio. L’intervento cui è collegato l’acquisto può essere effettuato anche su una pertinenza dell’immobile stesso, anche se accatastata autonomamente.
Bonus mobili, quali sono gli acquisti agevolabili
- per l’acquisto di mobili nuovi: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione in quanto costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Esclusi, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi nonché di altri complementi di arredo.
- per l’acquisto di elettrodomestici nuovi: frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavasciuga e asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, forni a microonde, piastre riscaldanti elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento. Il beneficio è limitato all’acquisto delle tipologie dotate di etichetta energetica di classe A+ o superiore (A o superiore per forni e lavasciuga). L’acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica è ammesso solo se, per quella tipologia, se non ne è stato ancora previsto l’obbligo.
Tra le spese da portare in detrazione si possono includere quelle di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.
Bonus mobili, attenzione alla data di avvio lavori
La data di inizio lavori deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione.
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