Si può usufruire della detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio.
L’agevolazione è stata prorogata dalla legge di bilancio 2022 (legge n. 234/2021, articolo 1, comma 37) per le spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 per acquistare mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori.
Come ottenere il bonus
La detrazione si ottiene indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Redditi persone fisiche) e spetta unicamente al contribuente che usufruisce della detrazione per le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio. Per esempio, se le spese per ristrutturare l’immobile sono state sostenute soltanto da uno dei coniugi e quelle per l’arredo dall’altro, il bonus per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici non spetta a nessuno dei due.
Si ha diritto al bonus mobili ed elettrodomestici anche quando il contribuente ha scelto, in alternativa alla fruizione diretta delle detrazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cedere il credito o di esercitare l’opzione per lo sconto in fattura.
Quando si può avere
Per avere l’agevolazione è indispensabile, quindi, realizzare un intervento di recupero del patrimonio edilizio (vedi più avanti gli interventi ammessi) sia su singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni di edifici, sempre residenziali. Questo intervento, inoltre, deve essere iniziato a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto dei mobili e degli elettrodomestici.
La detrazione spetta anche quando i beni acquistati sono destinati ad arredare un ambiente diverso dello stesso immobile oggetto di intervento edilizio, oppure quando i mobili e i grandi elettrodomestici sono destinati ad arredare l’immobile ma l’intervento cui è collegato l’acquisto viene effettuato su una pertinenza dell’immobile stesso, anche se accatastata autonomamente.
Quando si effettua un intervento sulle parti condominiali (per esempio, guardiole, appartamento del portiere, lavatoi), i condòmini hanno diritto alla detrazione, ciascuno per la propria quota, solo per i beni acquistati e destinati ad arredare queste parti. Il bonus non è concesso, invece, se acquistano arredi per la propria abitazione.
Per ottenere il bonus è necessario che la data dell’inizio dei lavori preceda quella in cui si acquistano i beni. Non è fondamentale, invece, che le spese di recupero del patrimonio edilizio siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’immobile.
La data di avvio dei lavori può essere dimostrata, per esempio, da eventuali abilitazioni amministrative o dalla comunicazione preventiva all’Asl, se è obbligatoria. Per gli interventi che non necessitano di comunicazioni o titoli abilitativi, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Nella provincia di Bolzano la comunicazione preventiva va inviata esclusivamente all’Ispettorato del Lavoro.
Se l’acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici è destinato ad un unico immobile facente parte di un edificio interamente ristrutturato da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, per data di “inizio lavori” si intende la data di acquisto o di assegnazione dell’immobile.
Attenzione: Gli acquisti di alcuni elettrodomestici, per i quali si può usufruire del bonus (forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga, lavatrici) vanno comunicati all’Enea. Tutte le informazioni sull’invio della comunicazione sono disponibili sul sito dell’Enea, alla pagina dedicata al “Bonus casa”. La mancata o tardiva trasmissione non implica, tuttavia, la perdita del diritto alle detrazioni (risoluzione n. 46/E del 18 aprile 2019).
I quesiti più frequenti – FAQ
Posso usufruire della detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici se ho realizzato un intervento di riqualificazione energetica dell’edificio, per il quale è prevista la detrazione del 65%?
No, gli interventi per i quali si usufruisce della detrazione del 65%, finalizzati al risparmio energetico (per esempio, l’installazione di pannelli solari, la sostituzione impianti di climatizzazione invernale, la riqualificazione energetica di edifici esistenti), non consentono di ottenere la detrazione per acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.
Ho diritto alla detrazione se acquisto dei mobili all’estero, documentando la spesa con fattura e pagando con carta di credito o di debito?
Si, se si possiede la documentazione richiesta dalla legge e si eseguono gli stessi adempimenti previsti per gli acquisti effettuati in Italia.
Ho sostituito la caldaia, posso usufruire dell’agevolazione per l’acquisto di mobili?
Si, la sostituzione della caldaia rientra tra gli interventi di “manutenzione straordinaria”. È necessario, comunque, che ci sia un risparmio energetico rispetto alla situazione preesistente.
Le spese sostenute da un contribuente deceduto per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici possono essere portate in detrazione, per le quote non ancora fruite, dall’erede che conserva la detenzione materiale dell’immobile?
No, la norma non prevede il trasferimento agli eredi della detrazione non utilizzata in tutto o in parte.
Sui pagamenti di mobili ed elettrodomestici effettuati con bonifico bancario o postale è sempre prevista l’applicazione della ritenuta?
Premesso che è possibile pagare anche con carte di credito e di debito (bancomat), il bonifico non sarà soggetto a ritenuta se si utilizza un bonifico diverso da quello appositamente predisposto da banche e Poste per le spese di ristrutturazione edilizia (circ. Agenzia delle Entrate n. 7/E del 31 marzo 2016).
Ho acquistato un box pertinenziale per il quale ho diritto alla detrazione Irpef del 50%. Posso richiedere anche il bonus mobili?
No, tra gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che permettono di avere la detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici non sono compresi quelli per la realizzazione di box o posti auto pertinenziali rispetto all’abitazione principale.
Se per un acquisto effettuato con carta di credito è stato rilasciato uno scontrino che non riporta il codice fiscale dell’acquirente, può quest’ultimo usufruire lo stesso del bonus mobili?
Per la detrazione, lo scontrino che riporta il codice fiscale dell’acquirente e indica natura, qualità e quantità dei beni acquistati, equivale alla fattura. Se manca il codice fiscale, la detrazione è comunque ammessa se in esso è indicata natura, qualità e quantità dei beni acquistati e se esso è riconducibile al contribuente titolare della carta in base alla corrispondenza con i dati del pagamento (esercente, importo, data e ora).
È previsto un limite di tempo dalla fine dei lavori di ristrutturazione entro il quale devono essere acquistati i mobili e gli elettrodomestici?
La data entro cui si possono acquistare i beni agevolati è stata spostata al 31 dicembre 2024. La legge non prevede alcun vincolo temporale nella consequenzialità tra l’esecuzione dei lavori e l’acquisto dei beni. Tuttavia, la detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto.
Se con gli interventi di ristrutturazione edilizia si suddivide la vecchia abitazione in due piccoli appartamenti, è possibile considerare per l’anno 2022 come limite di spesa massima l’importo di 20.000 euro (10.000 per appartamento)?
Nel caso di interventi di recupero edilizio che comportino l’accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un’unica unità abitativa, per l’individuazione del limite di spesa per l’acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici, vanno considerate le unità immobiliari censite in catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.
GLI INTERVENTI EDILIZI NECESSARI PER AVERE LA DETRAZIONE:
- * manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su singoli appartamenti. I lavori di manutenzione ordinaria su singoli appartamenti (per * esempio, tinteggiatura di pareti e soffitti, sostituzione di pavimenti, sostituzione di infissi esterni, rifacimento di intonaci interni) non danno diritto al bonus
- * ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza
- * restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile
- * manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su parti comuni di edifici residenziali.
Come precisato dall’Agenzia delle entrate nella circolare n. 30/2020, il bonus mobili spetta anche ai contribuenti che usufruiscono del Sismabonus, per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico, nonché, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020, del Superbonus di cui al comma 4 dell’articolo 119 del decreto legge n. 34/2020.
ESEMPI DI LAVORI SU SINGOLI APPARTAMENTI O PARTI CONDOMINIALI CHE DANNO DIRITTO AL BONUS
Manutenzione straordinaria
- * installazione di ascensori e scale di sicurezza
- * realizzazione dei servizi igienici
- * sostituzione di infissi esterni con modifica di materiale o tipologia di infisso
- * rifacimento di scale e rampe
- * realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate
- * costruzione di scale interne
- * sostituzione dei tramezzi interni senza alterazione della tipologia dell’unità immobiliare
Rientrano nella manutenzione straordinaria:
- * gli interventi finalizzati all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia, ad esempio
- – l’installazione di una stufa a pellet o di impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili
- – l’installazione o l’integrazione di un impianto di climatizzazione invernale ed estiva a pompa di calore
- la sostituzione della caldaia, in quanto intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell’impianto di riscaldamento.
Ristrutturazione edilizia
- * modifica della facciata
- * realizzazione di una mansarda o di un balcone
- * trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda
- * apertura di nuove porte e finestre
- * costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti
Restauro e risanamento conservativo
- * adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti
- * ripristino dell’aspetto storico-architettonico di un edificio
Esempi di lavori di manutenzione ordinaria su parti condominiali che danno diritto al bonus:
- * tinteggiatura pareti e soffitti
- * sostituzione di pavimenti
- * sostituzione di infissi esterni
- * rifacimento di intonaci
- * sostituzione tegole e rinnovo delle impermeabilizzazioni
- * riparazione o sostituzione di cancelli o portoni
- * riparazione delle grondaie
- * riparazione delle mura di cinta.
Non sono compresi tra gli interventi che danno diritto al bonus mobili ed elettrodomestici:
- * quelli finalizzati all’adozione di misure dirette a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi (a meno che, per le loro particolari caratteristiche, non siano anche inquadrabili tra gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia)
- * la realizzazione di posti auto o box pertinenziali.
Per quali acquisti
La detrazione spetta per l’acquisto di:
Mobili nuovi – Per esempio: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi, apparecchi di illuminazione. È escluso l’acquisto di porte, pavimentazioni (per esempio, il parquet), tende e tendaggi, altri complementi di arredo
Elettrodomestici nuovi – Di classe energetica non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, come rilevabile dall’etichetta energetica. L’acquisto è comunque agevolato per gli elettrodomestici privi di etichetta, a condizione che per essi non ne sia stato ancora previsto l’obbligo. Rientrano nei grandi elettrodomestici, per esempio: frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavasciuga e asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, forni a microonde, piastre riscaldanti elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.
Importo detraibile
Indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio, la detrazione del 50% va calcolata su un importo massimo di 10.000 euro per l’anno 2022 e di 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024 (il limite era pari a 16.000 euro per gli acquisti effettuati nel 2021) riferito, complessivamente, alle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. La detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo.
Attenzione: Se gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sono stati effettuati nell’anno precedente a quello dell’acquisto, o sono iniziati nell’anno precedente a quello dell’acquisto e proseguiti in detto anno, il limite di spesa deve essere considerato al netto delle spese sostenute nell’anno precedente per le quali si è usufruito della detrazione. Per esempio, se con riferimento a un intervento edilizio iniziato nel 2021 sono già stati acquistati nello stesso anno mobili per 8.000 euro, per i quali si richiederà la relativa detrazione del 50%, sugli acquisti che si effettueranno nel 2022 si potrà usufruire di una detrazione calcolata sull’importo massimo di 2.000 euro (10.000-8.000). Per gli acquisti del 2022 non spetterà alcuna detrazione, invece, se nel 2021 sono già stati acquistati mobili ed elettrodomestici per un importo pari o superiore ai 10.000 euro.
La detrazione non utilizzata in tutto o in parte non si trasferisce né in caso di decesso del contribuente né in caso di cessione dell’immobile oggetto di intervento di recupero edilizio. Questo vale anche quando con la cessione dell’immobile sono state trasferite all’acquirente le restanti rate della detrazione delle spese di recupero del patrimonio edilizio. Il contribuente potrà continuare a usufruire delle quote di detrazione non utilizzate anche se l’abitazione oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio è ceduta prima che sia trascorso l’intero periodo per usufruire del bonus. Il limite dei 10.000 euro (5.000 euro per gli anni 2023 e 2024) riguarda la singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o la parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione. Quindi, il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto più volte al beneficio.
I pagamenti
Per avere la detrazione sugli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici occorre effettuare i pagamenti con bonifico o carta di debito o credito.
Non è consentito, invece, pagare con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento. Se il pagamento è disposto con bonifico, non è necessario utilizzare quello (soggetto a ritenuta) appositamente predisposto da banche e Poste S.p.a. per le spese di ristrutturazione edilizia.
La detrazione è ammessa anche se i beni sono acquistati con un finanziamento a rate, a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo con le stesse modalità prima indicate e il contribuente abbia una copia della ricevuta del pagamento. In questo caso, l’anno di sostenimento della spesa sarà quello di effettuazione del pagamento da parte della finanziaria. Stesse modalità devono essere osservate per il pagamento delle spese di trasporto e montaggio dei beni.
Pagamento con carte di credito o di debito
La data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta da parte del titolare (indicata nella ricevuta di transazione) e non nel giorno di addebito sul conto corrente.
I documenti da conservare
- * ricevuta del bonifico
- * ricevuta di avvenuta transazione (per i pagamenti con carta di credito o di debito)
- * documentazione di addebito sul conto corrente
- * fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti
Dl 4 giugno 2013, n. 63 – art. 16, comma 2 (introduzione della detrazione)
Legge 205/2017 – legge di bilancio 2018 – art. 1, comma 3, lett. b (proroga dell’agevolazione al 31 dicembre 2018)
Legge 145/2018 – legge di bilancio 2019 – art. 1, comma 67 (proroga dell’agevolazione al 31 dicembre 2019)
Legge 160/2019 – legge di bilancio 2020 – art. 1, comma 175 (proroga dell’agevolazione al 31 dicembre 2020)
Legge 178/2020 – legge di bilancio 2021 – art. 1, comma 58 (proroga dell’agevolazione al 31 dicembre 2021)
Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 – art. 1 comma 37 (proroga dell’agevolazione per gli anni 2022, 2023 e 2024)
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 29/E del 18 settembre 2013
- * 3.1 (soggetti che possono beneficiare del bonus)
- * 3.2 (interventi edilizi che costituiscono il presupposto per la detrazione)
- * 3.3 (avvio degli interventi di recupero del patrimonio edilizio)
- * 3.4 (beni agevolabili)
- * 3.5 (ammontare della spesa detraibile)
- * 3.6 (adempimenti)
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10/E del 14 maggio 2014, risposta 7.1 (chiarimenti sugli interventi edilizi che costituiscono il presupposto della detrazione)
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11/E del 21 maggio 2014
- risposta 5.1 (interventi che consentono la fruizione del bonus)
- risposta 5.2 (bonus mobili e acquisto box pertinenziale)
- risposta 5.4 (pagamento con bancomat e carta di credito)
- risposta 5.5 (acquisto mobili all’estero)
- risposta 5.6 (data di acquisto dei beni)
- risposta 5.7 (importo complessivo ammesso in detrazione)
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17/E del 24 aprile 2015, risposta 4.6 (detrazione per l’acquisto di mobili e successione)
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3/E del 2 marzo 2016, risposta 1.5 (bonus mobili e sostituzione caldaia)
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E del 31 marzo 2016, punto 2.4 (adempimenti per la fruizione della detrazione: come pagare gli acquisti)
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12/E dell’8 aprile 2016, risposta 17.1 (acquisti effettuati entro il 2016 correlati a interventi realizzati in anni precedenti)
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E del 4 aprile 2017 (chiarimenti su deduzioni e detrazioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi)
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 46/E del 18 aprile 2019 (mancata o tardiva trasmissione della comunicazione all’Enea)
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13/E del 31 maggio 2019 (chiarimenti su deduzioni e detrazioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi)
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 30/E del 22 dicembre 2020 – risposta alla domanda 5.1.7 (possibilità di usufruire del bonus mobili anche in caso di opzione per lo sconto in fattura o di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio)
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
I documenti di normativa e di prassi indicati sono reperibili attraverso il servizio curato dal CERDEF (Centro di Ricerche e Documentazione Economica e Finanziaria), presente sul sito del Dipartimento delle Finanze |
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