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Bonus mobili ed elettrodomestici: come devono essere pagate le spese – Fisco7

Bonus mobili ed elettrodomestici: come devono essere pagate le spese - Fisco7

In caso di spese di ristrutturazione, a determinate condizioni, è possibile la detrazione per gli oneri sostenuti per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici. Ma come devono essere pagate le spese? E quali sono i documenti necessari alla detrazione?

Premessa

Ai contribuenti che fruiscono della detrazione prevista dall’art. 16-bis del Tuir, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, è riconosciuta una detrazione pari al 50 per cento delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, e per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di recupero (c.d. bonus mobili).

La detrazione, introdotta dall’art. 16, c. 2, del D.L. 63/2013 è stata prorogata dall’art. 1, c. 37, della Legge 234/2021.

Per le spese sostenute nell’anno 2021 per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici il beneficio spetta a condizione che il predetto acquisto sia stato effettuato in connessione con lavori di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Come effettuare il pagamento

Per fruire della detrazione in esame i pagamenti possono essere eseguiti mediante bonifici bancari o postali; in questo caso, non è necessario utilizzare il modello appositamente predisposto da banche e Poste SPA per le spese di ristrutturazione edilizia. È consentito anche effettuare il pagamento mediante carte di credito o carte di debito, ma non tramite assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento (Circolare 31.03.2016 n. 7/E, paragrafo 2.4)

La detrazione è ammessa anche nel caso di mobili e grandi elettrodomestici acquistati con il finanziamento a rate a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo con le medesime modalità sopra indicate e il contribuente abbia copia della ricevuta del pagamento.

A seconda della tipologia di pagamento scelta, la spesa deve considerarsi sostenuta:

  • nel caso del bonifico, al momento dell’effettuazione dello stesso;
  • nel caso di pagamento con carte di credito e debito, il giorno di utilizzo della carta (evidenziato nella ricevuta di avvenuta transazione) e non il giorno di addebito sul conto;
  • nel caso di pagamento tramite finanziamento, nell’anno di effettuazione del pagamento da parte della finanziaria (Circolare 21.05.2014 n. 11/E, risposta 4.4).

Le stesse modalità devono essere osservate per il pagamento delle spese di trasporto e montaggio dei beni, anch’esse detraibili.

Documenti da conservare

Sono da verificare e conservare, ai fini della detraibilità di tali spese:

  • fatture o scontrini di acquisto recanti i dati identificativi dell’acquirente; in assenza, per gli scontrini è sufficiente che via sia una riconducibilità al titolare della carta di credito o debito, in base alla corrispondenza dei dati del pagamento dei beni e la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni acquistati;
  • documentazione dalla quale si evinca la classe energetica dell’elettrodomestico se previsto l’obbligo dell’etichetta o, in caso contrario, dichiarazione nella quale si attesta che per il prodotto acquistato non è ancora previsto tale obbligo (ad esempio, piani di cottura ad incasso);
  • ricevute dei bonifici;
  • ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o debito e relativa documentazione di addebito sul conto corrente;
  • autocertificazione attestante l’utilizzo dei beni nell’immobile oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia;
  • per la data inizio lavori: eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare, comunicazione preventiva per ASL ovvero, in caso si tratti di lavori per i quali non siano necessarie comunicazioni o titoli abitativi, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000.

Rita Martin – Centro Studi CGN

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