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Bonus mobili: il Fisco su modalità, limiti e condizioni – Lavori Pubblici

Oggi torniamo a parlare di bonus mobili e lo
facciamo analizzando una risposta fornita dall’Agenzia
delle Entrate
ad una domanda su FiscoOggi.

Bonus mobili: la domanda

L’analisi parte dalla domanda di un contribuente che dopo aver
aperto a inizio 2020 una CILA per la
ristrutturazione del suo appartamento, in seguito
ha effettuato l’acquisto dell’arredamento. Acquisto pagato con due
bonifici parlanti, uno di acconto di 5.000 euro e
il saldo di 8.500 euro. Somma che supera il limite massimo di spesa
previsto dall’art. 16, comma 2 del D.L. n. 63/2013. Chiede, quindi,
le modalità di inserimento della detrazione nella
sua dichiarazione dei redditi.

Bonus mobili: cos’è

Prima di entrare nel merito della risposta fornita dal Fisco,
chiariamo cos’è il bonus mobili, qual è la norma
che lo ha previsto e i suoi limiti applicativi.

Come anticipato in premessa, il bonus mobili è una
detrazione fiscale del 50% da applicare alle spese
sostenute per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici necessari
per arredare un immobile oggetto di ristrutturazione edilizia.
Indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori
di ristrutturazione, la detrazione del 50% va calcolata su un
importo massimo di 16.000 euro (10.000 euro per
gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2020) riferito,
complessivamente, alle spese sostenute per l’acquisto di mobili e
grandi elettrodomestici. La detrazione deve essere ripartita tra
gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo.

Come chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella sua ultima
guida fiscale
: “La detrazione spetta anche quando i beni
acquistati sono destinati ad arredare un ambiente diverso dello
stesso immobile oggetto di intervento edilizio, oppure quando i
mobili e i grandi elettrodomestici sono destinati ad arredare
l’immobile ma l’intervento cui è collegato l’acquisto viene
effettuato su una pertinenza dell’immobile stesso, anche se
accatastata autonomamente
“.

Il bonus mobili può essere fruito anche se l’intervento di
ristrutturazione riguarda le parti comuni
condominiali
(per esempio, guardiole, appartamento del
portiere, lavatoi), ma in questo caso i singoli condomini hanno
diritto alla detrazione, ciascuno per la propria quota, solo per i
beni acquistati e destinati ad arredare queste parti. Il bonus non
è concesso, invece, se acquistano arredi per la propria
abitazione.

Bonus mobili: la norma

Come detto, il bonus mobili è stato previsto dall’art.
16, comma 2 del D.L. n. 63/2013
che nella sua attuale
formulazione recita:

Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al
comma 1, limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio
edilizio iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2020, è altresì
riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza
del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute
nell’ anno 2021 per l’acquisto di mobili e di grandi
elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i
forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta
energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di
ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da
ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari
importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute
ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000
euro, considerato, per gli interventi effettuati nell’anno 2020
ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2021,
al netto delle spese sostenute nell’anno 2020 per le quali si è
fruito della detrazione. Ai fini della fruizione della detrazione
dall’imposta, le spese di cui al presente comma sono computate
indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori
di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma
1.

Bonus mobili: le condizioni

Le condizioni di accesso al bonus mobili
sono:

  • l’acquisto deve riguardare arredi di un immobile oggetto di
    ristrutturazione edilizia che fruiscono del bonus casa;
  • gli interventi di ristrutturazione devono essere iniziati l’1
    gennaio 2020 (quindi la CILA deve essere successiva);
  • la data dell’inizio dei lavori di ristrutturazione deve
    precedere quella in cui si acquistano i beni;
  • non è fondamentale che le spese di ristrutturazione siano
    sostenute prima di quelle per l’arredo dell’immobile.

Bonus mobili: i limiti di spesa

L’art. 16, comma 2, del D.L. n. 63/2013 è stato modificato dalla
Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) che ha innalzato i
limiti di spesa a 16.000 euro. Questo, però, solo
per le spese sostenute a partire dall’1 gennaio 2021. I limiti di
spesa possono, quindi, essere così riassunti:

  • ristrutturazione tra l’1 gennaio e il 31 dicembre 2020 – limite
    di spesa 10.000 euro;
  • ristrutturazione tra l’1 gennaio e il 31 dicembre 2021 – limite
    di spesa 16.000 euro.

Bonus mobili: la nuova risposta dell’Agenzia delle Entrate

Preliminarmente, l’Agenzia delle Entrate rileva l’incompletezza
della domanda, soprattutto perché il contribuente non ha
specificato quando sono stati acquistati i beni destinati
all’arredo dell’appartamento ristrutturato, né risulta specificata
la tipologia degli stessi beni acquistati e la data di inizio dei
lavori di ristrutturazione.

Ipotizzando che le condizioni di accesso al bonus mobili ci
siano tutte e che i pagamenti siano avvenuti nel 2020, il Fisco ha
confermato il limite di spesa vigente pari a 10.000 euro. Avendo
superato questo limite di spesa, il contribuente dovrà solo
indicare nella dichiarazione dei redditi (nel rigo E57 – colonna 2
“Spesa arredo immobile” – del modello 730, o nel rigo RP57 se
compila il modello Redditi Pf) l’importo massimo ammissibile di
10.000 euro.

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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