Bonus mobilità bici e monopattini 2021: ecco come accedere al credito d’imposta. Contributi fino a 750 euro – GUIDA
Sono state definite le regole attuative per accedere al credito d’imposta per coloro che nel periodo dal 1° agosto al 31 dicembre 2020 hanno acquistato monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.
A stabilirle è il decreto del ministero dell’Economia del 21 settembre 2021 pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 29 ottobre.
Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – si legge nella Gazzetta Ufficiale – convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, concernente «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonche’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19», individua le modalita’ per l’accesso al credito d’imposta ivi previsto nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro il limite di 5 milioni di euro per l’anno 2020.
Ambito di applicazione e misura del credito d’imposta
A chi spetta il bonus bici, gli importi e cosa fare per ottenerlo
1. Il credito d’imposta spetta alle persone fisiche che, dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, hanno consegnato per la rottamazione, contestualmente all’acquisto di un veicolo, anche usato, con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km, un secondo veicolo di categoria M1 rientrante tra quelli previsti dal comma 1032 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le spese sostenute dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilita’ elettrica in condivisione o sostenibile.
2. Il credito d’imposta di cui al comma 1 è riconosciuto nella misura massima di 750 euro ed è utilizzato entro tre anni a decorrere dall’anno 2020.
3. Il credito d’imposta spetta entro il limite complessivo di spesa erariale pari a 5 milioni di euro per l’anno 2020.
Fruizione del credito d’imposta
1. Il credito d’imposta riconosciuto ai sensi dell’art. 3 e’ utilizzabile esclusivamente nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute e può essere fruito non oltre il periodo di imposta 2022.
Controlli
1. L’Agenzia delle entrate, qualora accerti che l’agevolazione sia in tutto o in parte non spettante, procede al recupero del relativo importo secondo le disposizioni di cui all’art. 1, commi da 421 a 423 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificati, rispettivamente, dall’art. 20 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158, e dall’art. 3 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste per le imposte sui redditi.
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