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Bonus mobilità bici e monopattino, ecco tutte le regole per richiederlo – Agenda Digitale

Bonus mobilità bici e monopattino, ecco tutte le regole per richiederlo | Agenda Digitale

La guida

Ecco le indicazioni pubblicate nel decreto del 5 agosto 2020 per richiedere il bonus bici senza sbagliare, a seconda che l’acquisto venga effettuato entro il 3 novembre o dal 4 novembre al 31 dicembre 2020

10 Set 2020

Le modalità applicative per ottenere il bonus bici sono state indicate in un decreto del 5 settembre. La procedura prevede due binari diversi per chi ha acquistato o acquisterà i beni o servizi sino al giorno 3 novembre prossimo rispetto a chi invece effettuerà gli acquisti dal 4 novembre e sino al 31 dicembre 2020: i primi dovranno presentare una istanza per chiedere il rimborso del bonus spettante, i secondi dovranno invece prenotare il voucher da utilizzare presso il fornitore da cui effettueranno l’acquisto. Vediamo come funziona.

Indice degli argomenti

La normativa sul bonus mobilità

L’art. 229 del D.L. 34/2020, inserito nel contesto delle misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, ha esteso l’ambito di applicazione della normativa già emanata con l’articolo 2 del D.L. 111/2019, già avente come oggetto la introduzione di misure per incentivare la mobilità sostenibile nelle aree metropolitane, all’acquisto di “biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all’articolo 33- bis del decreto – legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ovvero per l’utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture”. I beni acquistati possono essere anche usati, purchè sia possibile ottenere un documento fiscale per il loro acquisto, il che vuol dire che l’acquisto potrà avvenire – salvo diverse ulteriori indicazioni – solo da soggetti titolari di partita IVA.

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Il beneficio spetta per gli acquisti effettuati dal 4 maggio 2020 e sino al 31 dicembre 2020.

Bonus bici e monopattino 2020, come funziona: slitta a novembre il rimborso

Come viene erogato il bonus bici

L’attribuzione del bonus mobilità avverrà secondo l’ordine di arrivo delle istanze e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non concorre alla formazione dell’ISEE. Quindi è prevedibile che il giorno 4 novembre ci sarà l’assalto al sito del Ministero, nel quale saranno ovviamente agevolati i soggetti provvisti di reti con prestazioni elevate e con una buona alfabetizzazione informatica. Ciò creerà una ingiusta discriminazione che – a mio modesto avviso – potrebbe cozzare addirittura con i principi sanciti dalla nostra carta costituzionale: c’è da aspettarsi che il diritto alla fruizione sarà deciso nell’arco di pochi minuti, e mettere in competizione una persona anziana con un ragazzo, nato nell’era della digitalizzazione ed abituato all’uso di strumenti informatici, appare una discriminazione non condivisibile.

Così come non appare giusto che un cittadino sia costretto – per gli acquisti sino al 3 novembre 2020 – ad acquistare un bene che può fruire del contributo senza sapere se potrà conseguire o meno il diritto al bonus. Non voglio unire la mia voce al sonìto dei critici ad ogni costo, ma con un po’ di buona volontà si sarebbe potuto fare di meglio, soprattutto per dare certezze a chi ha effettuato un acquisto confidando nel bonus.

La registrazione dei beneficiari con la web app

Il presupposto per poter accedere al beneficio è la registrazione dell’avente il diritto mediante una web app a partire dal 4 novembre 2020. La norma prevede che “Il programma è gestito attraverso una applicazione web, accessibile, previa autenticazione, sia direttamente che dal sito del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che consente la registrazione dei beneficiari e l’accreditamento dei fornitori di servizi di mobilità condivisa a uso individuale, esclusi quelli mediante autovetture, e delle imprese ed esercizi commerciali che vendono biciclette, anche a pedalata assistita, nonché veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all’art. 33-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8”.

La autenticazione avverrà con l’utilizzo delle credenziali SPID. Sarà quindi necessario che chi intende avvalersi delle disposizioni in argomento si doti con un congruo anticipo della identità digitale .

Chi può avvalersi del bonus bici

L’articolo 3 Decreto prevede che “Possono beneficiare del programma i residenti maggiorenni nei capoluoghi di regione, nelle città metropolitane, nei capoluoghi di provincia ovvero nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti che, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, acquistano i beni o usufruiscono dei servizi di cui all’art. 4, comma 2. Il buono mobilità può essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d’uso previste ed è erogato nelle forme di cui ai successivi articoli 5 e 6”.

Acquisti effettuati dal 4 maggio e sino al 3 novembre 2020

Viene previsto il rimborso mediante istanza da presentare registrandosi alla applicazione web, identificandosi con credenziali SPID, a partire dal 4 novembre 2020. All’istanza di rimborso deve essere allegata copia della fattura o del “documento commerciale” o dello scontrino fiscale in cui devono essere riportati il codice fiscale dell’acquirente e le informazioni necessarie per identificare il bene acquistato. Per ciascun bene acquistato spetta – sino ad esaurimento delle risorse – il rimborso mediante accredito del 60 per cento della spesa sostenuta e fino ad un massimo di euro 500 sul conto corrente, intestato al richiedente, le cui coordinate (IBAN) saranno fornite al momento della presentazione dell’istanza.

Acquisti effettuati dal 4 novembre 2020 al 31 dicembre 2020

Chi effettuerà l’acquisto a partire dal 4 novembre 2020 e comunque sino al 31 dicembre 2020 potrà, sempre previa registrazione alla app web sopra indicata a partire dal giorno 4 novembre 2020, chiedere l’attribuzione del “bonus mobilità” che potrà essere utilizzato presso il fornitore, preventivamente accreditato, da cui effettuerà l’acquisto (previo accreditamento di quest’ultimo a partire dal 20 ottobre 2020) entro 30 giorni dal suo rilascio.

L’accreditamento dei fornitori

I soggetti che erogano servizi di mobilità condivisa a uso individuale (esclusi quelli mediante autovetture), le imprese e gli esercizi commerciali che vendono biciclette, anche a pedalata assistita, nonché veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, per poter vendere beni o servizi che fruiscono del bonus mobilità a partire dal 4 novembre 2020, dovranno accreditarsi con l’applicazione web di cui all’art. 2 del Decreto a partire dal quarantacinquesimo giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (ossia dal 20 ottobre 2020). L’applicazione web consentirà la consultazione pubblica dei soggetti che hanno aderito alla “convenzione”. L’accettazione del buono conferisce il diritto al rimborso dell’importo del buono stesso, che sarà erogato previa trasmissione dei dati e acquisizione degli stessi entro il 31 marzo 2021.

Questo vuol dire che dal 4 novembre non potranno essere più effettuati acquisti da soggetti non accreditati.

Bonus mobilità, i problemi

Avviata la procedura, verranno purtroppo a galla alcuni problemi. Il primo sarà quello relativo alla documentazione fiscale da produrre con la istanza. Il Ministero dell’Ambiente (e le principali fonti di stampa) hanno specificato – a ridosso della emanazione del D.L. 34/2020 – che sarebbe stato necessario essere in possesso della fattura. Il Decreto ha modificato (giustamente) tale indicazione prevedendo che sarà possibile allegare alla istanza “… copia della fattura o della documentazione commerciale rilasciata ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 5, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e del decreto ministeriale 7 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 dicembre 2016, n. 303, attestante l’acquisto del bene o l’utilizzo del servizio di cui all’art. 4, comma 2”. In sostanza occorrerà essere in possesso di un documento, fattura, scontrino parlante o documento commerciale integrato nei quali siano riportati il codice fiscale dell’acquirente e la descrizione del bene acquistato. In mancanza di questi elementi essenziali non ritengo sarà possibile accedere al beneficio. Tuttavia, la iniziale diffusione dell’orientamento – sia pure improprio – che per beneficiare del bonus fosse necessario essere in possesso della fattura dovrebbe aver risolto la maggior parte dei casi.

Un secondo problema sarà la gestione delle risorse non utilizzate. Infatti, non è detto che chi otterrà il voucher per l’acquisto, da effettuare dal 4 novembre 2020, lo spenderà tutto e nel termine di 30 giorni, decorsi i quali perderà il diritto. A questo punto occorrerà organizzare la gestione delle “economie”, la cui dimensione potrà essere nota anche successivamente al 31 dicembre 2020, e occorrerà stabilire anche i criteri della assegnazione. Analogo ragionamento andrebbe fatto qualora fosse disposto un rifinanziamento, il tutto con l’obiettivo di rispettare le priorità acquisite con la presentazione delle istanze.

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