Le risorse destinate al bonus mobilità, pari a 5 milioni di euro come stabilito dal decreto Rilancio (Dl n. 34/2020) non sono state terminate per far fronte alle instanze presentate. Una buona notizia per i richiedenti, perché questo significa – come ha stabilito l’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 2022/176217 del 23 maggio – che non c’è stato bisogno di decurtare l’agevolazione e quindi il credito d’imposta sarà totale a 750 euro per chiunque lo abbia ottenuto.
Cos’è il bonus mobilità
Il bonus mobilità, come specificato nell’articolo 44 comma 1-septies del decreto, consiste in un aiuto economico rivolto alle persone fisiche che dal primo agosto al 31 dicembre 2020 hanno sostenuto l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette normali o elettriche, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile oppure che hanno comprato un’auto, anche usata, con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km ma contestualmente hanno rottamato un’auto intestata da almeno 12 mesi a sé stessi o a un familiare convivente. Il tetto massimo era stato fissato a 750 euro, con l’ipotesi di ridurre il credito d’imposta se la somma dei bonus richiesti avesse superato le risorse stanziate con il decreto stesso.
Le modalità
Chi ha effettuato questo tipo di spesa lo ha fatto inconsapevolmente, dato che le modalità di distribuzione dell’incentivo sono state fissate solo lo scorso 28 gennaio con il provvedimento n. 28363/2022, che conteneva anche i termini entro cui presentare domanda: tra il 13 aprile e il 13 maggio. Ora che è passato il termine per consegnare la documentazione necessaria e le Entrate hanno avuto il tempo di analizzare le istante, è arrivata la conferma: per ciascun beneficiario il credito d’imposta effettivo sarà del 100% della spesa sostenuta, se essa non supera i 750 euro.
Come farne uso
La fruizione del bonus mobilità, come riporta l’articolo articolo 4 del decreto ministeriale 21 settembre 2021 (emanato dal ministero dell’Economia), è possibile «esclusivamente nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute e può essere fruito non oltre il periodo di imposta 2022». Non è cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale che fanno riferimento alle stesse spese (articolo 3). Nel caso «l’agevolazione sia in tutto o in parte non spettante», l’Agenzia delle Entrate provvederà a emettere un atto di recupero, ovvero invita la persona che lo ha ricevuto per errore a pagare una somma equivalente a beneficio indebitamente fruito. In caso di mancato versamento, si passa alla riscossione coattiva (cartella esattoriale).
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