Fra i vari bonus casa del momento, si sente tanto parlare di bonus fiscali per la sostituzione delle porte interne della propria abitazione; l’intervento infatti può rientrare nel bonus ristrutturazione.
Attenzione però, affinchè ciò avvenga, è necessario rispettare precisi requisiti. Se per la sostituzione del portone d’ingresso, non sono richieste particolari condizioni, lo stesso non si può dire per la sostituzione delle porte interne.
Ecco i dettagli.
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Sostituzione porte con il bonus ristrutturazione
L’intervento di sostituzione delle porte di casa intesa quale singola unità abitativa può rientrare nel c.d. bonus ristrutturazione, ex art.16-bis del DPR 917/86, TUIR.
Da qui, beneficiano della detrazione del 50%, su un importo max di 96.000 euro, i seguenti tipi di intervento: gli interventi elencati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 (Testo unico in materia edilizia): manutenzione straordinaria; restauro e risanamento conservativo; ristrutturazione edilizia.
Oltre agli interventi appena elencati, danno diritto al bonus ristrutturazione anche gli interventi:
- necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se detti lavori non rientrano nelle categorie indicate nella precedente lettera A, e a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi;
- alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone con disabilità gravi, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992;
- relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi.
Per atti illeciti si intende, furti, danneggiamenti, aggressioni ecc.
Bonus portoncini e porte blindate: prevenzione furti e danneggiamenti
Nella guida dell’Agenzia delle entrate, è specificato che, tra gli interventi di “prevenzione di atti illeciti”, rientrano, a titolo esemplificativo,: il rafforzamento, la sostituzione o l’ installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici; l’apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione; porte blindate o rinforzate; apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini; installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti ecc.
Dunque, anche la sostituzione delle porte blindate o rinforzate rientra tra gli interventi per i quali il contribuente può ottenere il c.d. bonus ristrutturazione.
Indipendentemente dal fatto se vengono eseguiti o meno lavori di ristrutturazione edilizia o manutenzione straordinaria.
Sulle porte blindate, nello specifico, è agevolata:
- la porta blindata esterna, nuova installazione o sostituzione con altre aventi sagoma o colori diversi;
- la porta blindata interna, anche se si tratta di una nuova installazione.
Ancora, rientra nel bonus ristrutturazione la sostituzione della porta finestra. Se si tratta di nuova installazione o sostituzione con altra avente sagoma e colori diversi. E’ agevolata anche la trasformazione da finestra a porta finestra. Per quanto riguarda le porte esterne, il bonus ristrutturazione si applica alla nuova installazione o alla sostituzione con altre aventi sagome o colori diversi e viceversa.
Bonus porte interne 2021: spetta o no il bonus ristrutturazione?
L’aspetto in merito al quale regna maggiore confusione, è quello relativo alla sostituzione della porte interne.
Su diversi portali si parla di bonus porte. Senza entrare nel merito delle condizioni da rispettare.
Sulle porte interne, la guida dell’Agenzia delle entrate si limita ad affermare che è agevolato l’intervento di allargamento delle porte interne. Con demolizioni di modesta entità. Realizzazione di chiusure o aperture interne che non modifichino lo schema distributivo delle unità immobiliari e dell’edificio.
Dunque, noi di Lavoro e diritti, riteniamo che la sostituzione delle porte interne è agevolata se effettuata nell’ambito di un intervento di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria. Interventi su muri, travi portanti anche demolizioni di piccola entità.
La sola sostituzione delle porte interne non è ammessa al bonus ristrutturazione del 50%.
Il bonus ristrutturazione spetta anche per l’allargamento delle porte e delle finestre esterne. Con demolizioni di modeste proporzioni di muratura.
Bonus porte: sconto in fattura o cessione del credito
La sostituzione della porta d’ingresso o delle porte interne potrebbe rientrare negli interventi per i quali è ammessa l’opzione per la cessione del credito pari alla detrazione spettante o il c.d. sconto in fattura.
Nello specifico, l’art.121 del D.L34/2020, decreto Rilancio, per tutti i bonus casa, compreso il bonus ristrutturazione dispone che, in luogo della detrazione, il contribuente può optare per:
- la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni;
- per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati (cd. “sconto in fattura”).
Considerato che, l’art.121 sopra citato richiama gli interventi di cui all’art.16-bis, lett. a), b) , la sostituzione delle porte per le singole unità abitative, da la possibilità di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, solo se eseguita nell’ambito di un intervento di ristrutturazione edilizia o manutenzione straordinaria (o restauro e risanamento conservativo).
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Ad ogni modo, la sostituzione dei portoni d’ingresso può rientrare nell’ecobonus. Detrazione del 65%, max detrazione 60.000. A condizione che si tratti di serramenti che delimitano l’involucro riscaldato dell’edificio, verso l’esterno o verso locali non riscaldati. Devono essere rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 21/2010).
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