Bonus prima casa, 30 mesi di tempo per trasferire la residenza in caso di lavori rientranti nel superbonus del 110 per cento. Stesso tempo a disposizione anche per la vendita di immobili per i quali si applica il sismabonus acquisti. Le novità nella legge di conversione del decreto Semplificazioni-bis.
Bonus prima casa, trasferimento della residenza da 18 a 30 mesi, ma solo per gli immobili sottoposti a lavori di riqualificazione energetica rientranti nel superbonus del 110 per cento.
La novità è parte delle modifiche al testo del decreto Semplificazioni n. 77/2021 apportate in sede referente.
Il testo del disegno di legge di conversione, con le modifiche introdotte, passa ora all’esame della Camera per la prima approvazione. Il voto definitivo da parte del Senato è atteso entro il 30 luglio.
Sono molte le novità relative al superbonus del 110 per cento e una di queste riguarda regole e tempistiche per il trasferimento della residenza ai fini della fruizione del bonus prima casa.
Novità anche per le imprese, per le quali si allungano i tempi per rivendere gli immobili ricostruiti ai fini della fruizione del sismabonus acquisti.
Bonus prima casa e superbonus: 30 mesi per trasferire la residenza. Le novità nel Semplificazioni-bis
Per non decadere dal bonus prima casa, l’acquirente è tenuto a trasferire entro 18 mesi la propria residenza nel Comune in cui è situato l’immobile.
In caso contrario, l’agevolazione fruita viene meno e oltre al versamento delle imposte precedentemente scontate è applicata una sanzione pari al 30 per cento dell’importo dovuto e i relativi interessi.
L’articolo 33-bis introdotto in Commissione nel corso della conversione in legge del decreto Semplificazioni modifica le regole ordinarie in materia, prevedendo una disciplina specifica per gli immobili oggetto di lavori rientranti nel superbonus del 110 per cento.
Nel dettaglio, viene previsto che per l’acquisto di immobili sottoposti ad uno o più interventi di efficientamento energetico detraibili al 110 per cento, il termine per trasferire la residenza è pari a 30 mesi dalla data di stipula dell’atto di compravendita.
Si interviene sui tempi previsti dalla lettera a) nota II-bis, articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 131/1986, che dispone per l’appunto gli obblighi in materia di ubicazione dell’immobile ammesso al bonus prima casa e residenza dell’acquirente.
Bonus prima casa, sismabonus acquisti: 30 mesi anche per vendere
Bisognerà attendere l’approvazione della legge di conversione del decreto Semplificazioni bis per parlare di novità definitive, anche se c’è da dire che il testo trasmesso alle Camera il 20 luglio 2021 difficilmente sarà modificato in maniera sostanziale.
Oltre alle modifiche relative al bonus prima casa nell’ipotesi in cui sono effettuati lavori di riqualificazione energetica, tra le novità si segnalano quelle in merito ai tempi legati alla fruizione del sismabonus acquisti.
Modificando il comma 1-septies, articolo 16 del decreto legge n. 63/2013, si prevede la possibilità per le imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare di rivendere gli immobili ammessi al sismabonus acquisti entro 30 mesi in luogo del termine di 18 mesi dalla fine dei lavori.
Si appresta quindi ad aumentare il tempo a disposizione per la rivendita dell’immobile ricostruito.
Il sismabonus acquisti, si ricorda, rientra tra le agevolazioni elevabili al 110 per cento, e si applica alle spese sostenute dagli acquirenti di case facenti parte di edifici situati in zone a rischio sismico 1, 2 e 3, oggetto di lavori effettuati mediante demolizione e ricostruzione da parte di imprese.
Superbonus 110 per cento: ulteriori novità nella legge di conversione del decreto Semplificazioni-bis
L’articolo 33-bis introdotto in sede di conversione del decreto legge n. 77/2021 prevede ulteriori novità in merito al superbonus del 110 per cento.
Viene previsto che, ai fini dell’accesso all’agevolazione, gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell’altezza, in deroga alle distanze minime nelle costruzioni.
In merito alle cause di decadenza dall’agevolazione, si prevede inoltre che le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio alle attività di controllo non comportano il venir meno dello sconto riconosciuto.
Inoltre, nel caso in cui le violazioni riscontrate in seguito alle attività di controllo siano rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione.
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