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Bonus ristrutturazione 50%: solo 3 mesi per averlo – Lavori Pubblici

Tra le agevolazioni fiscali per gli
interventi edilizi, la superstar di cui si parla
sempre, – neanche a dirlo – è il Superbonus 110%,
entro cui rientrano l’Ecobonus e il
Sismabonus; anche il Bonus
Facciate
, con una detrazione pari al 90% dell’importo
sostenuto, fa parte degli incentivi più apprezzati.

Si parla meno, quando invece è sicuramente il più utilizzato e
semplice da richiedere, del Bonus
Ristrutturazione
: una detrazione pari al
50% dell’importo sostenuto, per un limite massimo
di spesa di 96.000 euro. C’è tempo solo
fino al 31 dicembre 2021 per usufruirne, salvo
eventuali proroghe nella prossima legge di Bilancio. Vediamone i
dettagli.

Bonus ristrutturazione: la normativa di riferimento

L’ambito di applicazione degli interventi che rientrano nel
bonus ristrutturazione è definito da diverse norme, in
particolare:

  • L’art. 16-bis del DPR
    917/86
    (TUIR), che prevede una detrazione
    dall’Irpef del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare
    complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità
    immobiliare.
  • L’art. 16, comma 1 del D.L. 63/2013, che ha
    elevato la detrazione 50% per le spese sostenute fino al 31
    dicembre 2021, per un ammontare complessivo non superiore a 96.000
    euro per unità immobiliare. Lo stesso articolo, al comma 1-bis ha
    esteso tale detrazione anche agli interventi di riduzione del
    rischio sismico (Sismabonus).

Il comma 1, lettera b) dell’art. 16-bis del DPR 917/86 evidenzia
che la detrazione si applica agli interventi b), c) e d)
dell’art. 3 del DPR n. 380/2001 effettuati sulle
singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria
catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze.

Ciò significa che rientrano nell’agevolazione i seguenti
interventi:

  • manutenzione straordinaria;
  • restauro e di risanamento conservativo;
  • ristrutturazione edilizia.

Rimangono esclusi quelli di manutenzione
ordinaria
, che possono essere richiesti soltanto per le
parti comuni di edificio residenziale di cui all’articolo 1117 del
codice civile (interventi alla lettera a) dell’articolo 3 del DPR
n. 380/2001).

I lavori che rientrano nel bonus Ristrutturazione

Gli interventi su unità immobiliari
residenziali ed edifici residenziali per i quali spetta
l’agevolazione fiscale sono:

  • quelli elencati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del
    Dpr 380/2001: manutenzione straordinaria,
    restauro e risanamento
    conservativo
    e ristrutturazione edilizia
    effettuati sulle singole unità immobiliari
    residenziali di qualsiasi categoria catastale,
    anche rurali e sulle loro pertinenze;
  • quelli indicati alle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 3
    del Dpr 380/2001: manutenzione ordinaria, manutenzione
    straordinaria, restauro e risanamento conservativo,
    ristrutturazione edilizia, effettuati su tutte le parti
    comuni
    degli edifici residenziali;
  • ricostruzione o al ripristino
    dell’immobile danneggiato a seguito di eventi
    calamitosi, anche se questi lavori non rientrano nelle categorie
    indicate nei precedenti punti, a condizione che sia stato
    dichiarato lo stato di emergenza;
  • realizzazione di autorimesse
    o posti auto pertinenziali, anche a proprietà
    comune;
  • eliminazione delle barriere
    architettoniche
    , aventi ad oggetto ascensori e
    montacarichi;
  • realizzazione di ogni strumento di tecnologia avanzata idoneo a
    favorire la mobilità interna ed esterna
    all’abitazione
    per le persone portatrici di
    handicap gravi
    (ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge
    104/1992). La detrazione compete unicamente per le spese sostenute
    per realizzare interventi sugli immobili, mentre non spetta per le
    spese sostenute in relazione al semplice acquisto di strumenti,
    anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna
    ed esterna;
  • bonifica dall’amianto e di
    esecuzione di opere volte ad evitare gli
    infortuni domestici. Non dà diritto alla
    detrazione il semplice acquisto, anche a fini sostitutivi, di
    apparecchiature o elettrodomestici dotati di meccanismi di
    sicurezza, in quanto tale fattispecie non integra un intervento
    sugli immobili. L’agevolazione compete, invece, anche per la
    semplice riparazione di impianti insicuri realizzati su immobili,
    l’installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas
    inerti, il montaggio di vetri anti-infortunio, l’installazione del
    corrimano.
  • prevenzione rischio del compimento di
    atti illeciti da parte di terzi. La detrazione è
    applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare
    interventi sugli immobili.
  • cablatura edifici, contenimento
    inquinamento acustico
    , conseguimento di risparmi
    energetici
    ,  adozione di misure di sicurezza
    statica
    e antisismica degli edifici;
  • interventi di sostituzione del gruppo
    elettrogeno
    di emergenza esistente con
    generatori di emergenza a gas di ultima generazione.

Possono rientrare in detrazione le seguenti spese:

  • progettazione e le altre prestazioni
    professionali
    connesse;
  • prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di
    intervento;
  • messa in regola degli edifici
    ai sensi del DM 37/2008 – ex legge 46/90 (impianti elettrici) e
    delle norme Unicig per gli impianti a metano
    (legge 1083/71);
  • acquisto dei materiali;
  • compenso corrisposto per la relazione
    di conformità
    dei lavori alle leggi vigenti;
  • effettuazione di perizie e sopralluoghi;
  • imposta sul valore aggiunto,
    l’imposta di bollo e i diritti
    pagati
    per le concessioni, le
    autorizzazioni e le denunzie di inizio
    lavori;
  • oneri di urbanizzazione;
  • altri eventuali costi strettamente collegati
    alla realizzazione degli interventi, nonché agli adempimenti
    stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati
    (decreto n. 41 del 18 febbraio 1998).

Gli interventi di manutenzione ordinaria sono dunque ammessi
all’agevolazione solo quando riguardano le parti comuni e la
detrazione spetta ad ogni condomino in base alla quota
millesimale.

Beneficiari del Bonus Ristrutturazione

L’agevolazione fiscale per la ristrutturazione edilizia spetta
ai seguenti soggetti:

  • proprietari o nudi proprietari;
  • titolari di un diritto reale
    di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • inquilini o comodatari;
  • soci di cooperative divise e indivise;
  • soci delle società semplici;
  • gli imprenditori individuali, solo per gli
    immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.

Hanno diritto alla detrazione, inoltre, purché sostengano le
spese e siano intestatari di bonifici e fatture:

  • il familiare convivente del possessore o
    detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i
    parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado) e
    il componente dell’unione civile;
  • il coniuge separato assegnatario dell’immobile
    intestato all’altro coniuge;
  • il convivente more uxorio, non proprietario
    dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto
    di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio
    2016.

In questi casi, ferme restando le altre condizioni, la
detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate
al proprietario dell’immobile.

La condizione di convivente o comodatario deve sussistere al
momento dell’invio della comunicazione di inizio lavori.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate specifica che possono usufruire
del Bonus Ristrutturazione anche:

  • chi acquista un immobile sul quale sono stati
    effettuati interventi che beneficiano della detrazione. In questo
    caso, le quote residue del “bonus” si
    trasferiscono automaticamente con l’alienazione, a meno che non
    intervenga accordo diverso tra le parti;
  • chi esegue i lavori in proprio; la detrazione
    si applica soltanto, però, per le spese di acquisto dei materiali
    utilizzati.

Come usufruire del Bonus Ristrutturazione

Tre le modalità per accedere alle agevolazioni fiscali del Bonus
Ristrutturazione Edilizia:

  • detrazione, ripartita in 10 quote annuali di uguale
    importo;
  • sconto in fattura;
  • cessione del credito.

Detrazione

Per usufruire della detrazione per la
ristrutturazione edilizia è sufficiente indicare nella
dichiarazione dei redditi i dati catastali
identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal
detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne
costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo
della detrazione.

Occorre, inoltre, conservare ed esibire a richiesta degli uffici
i seguenti documenti:

  • abilitazioni amministrative in relazione alla
    tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o
    comunicazione di inizio lavori). Se queste abilitazioni non sono
    previste è sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell’atto di
    notorietà in cui deve essere indicata la data di inizio dei lavori
    e attestare che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti
    in essere rientrano tra quelli agevolabili;
  • domanda di accatastamento per gli immobili non
    ancora censiti;
  • ricevute di pagamento
    dell’Imu, se dovuta;
  • delibera assembleare di approvazione
    dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione
    delle spese per gli interventi riguardanti parti
    comuni
    di edifici residenziali;
  • in caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se
    diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso
    del possessore
    all’esecuzione dei lavori;
  • comunicazione preventiva contenente la data di
    inizio dei lavori da inviare all’Azienda sanitaria
    locale
    , se obbligatoria secondo le disposizioni in materia
    di sicurezza dei cantieri;
  • fatture e ricevute fiscali relative alle spese
    effettivamente sostenute;
  • ricevute dei bonifici di pagamento, da cui
    devono risultare la causale del versamento, il codice fiscale del
    soggetto beneficiario della detrazione e il codice fiscale o numero
    di partita Iva del beneficiario del pagamento (cd “Bonifico
    parlante”).

Sconto in fattura e cessione del credito

Come previsto dall’articolo 121 D.L. 34/2020
(“decreto Rilancio”), modificato dalla legge di
bilancio 2021, i soggetti che negli anni 2020 e 2021 effettuano
spese per gli ulteriori interventi indicati al comma 2 (interventi
di recupero del patrimonio edilizio, interventi di efficienza
energetica o antisismici, interventi di recupero o restauro della
facciata degli edifici esistenti, installazione di impianti
fotovoltaici o di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici),
possono optare per due strumenti alternativi per utilizzare il
Bonus Ristrutturazione: lo sconto in
fattura
o la cessione del credito.

Sconto in fattura

Lo sconto in fattura consiste in un contributo, sotto forma di
sconto sul corrispettivo dovuto, di importo
massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato
dal fornitore
di beni e servizi relativi agli interventi
agevolati. Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto
forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione
spettante o, nel caso di sconto “parziale”, pari all’importo dello
sconto applicato, con facoltà di successive cessioni di tale
credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e
gli altri intermediari finanziari.

Si tratta di una soluzione ottimale anche per chi non ha
capienza fiscale
o per i soggetti a regime di
tassazione separat
a.

Cessione del credito d’imposta

In questo caso il credito d’imposta
corrispondente alla detrazione spettante viene
ceduto ad altri soggetti, ivi inclusi
istituti di credito e altri intermediari
finanziari
, con facoltà di successive cessioni.

La cessione può essere disposta in favore
di:

  • fornitori di beni e servizi necessari alla
    realizzazione degli interventi;
  • altri soggetti (persone fisiche, anche
    esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed
    enti);
  • istituti di credito e intermediari
    finanziari
    .

La comunicazione delle opzioni relative alle
spese per interventi effettuati sulle singole unità
immobiliari
deve essere trasmessa dal contribuente
beneficiario della detrazione, esclusivamente in via
telematica
nell’area riservata del sito internet
dell’Agenzia delle entrate oppure mediante i canali telematici
sempre dell’Agenzia delle entrate.

Nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni di
un edificio
, la comunicazione dell’opzione deve essere
inviata, sempre esclusivamente in via telematica, avvalendosi solo
dei canali telematici dell’Agenzia delle entrate,
dall’amministratore di condominio o dal
condomino incaricato direttamente oppure
avvalendosi di un intermediario.

L’invio deve essere effettuato entro il 16 marzo
dell’anno successivo
a quello in cui sono state sostenute
le spese che danno diritto alla detrazione.

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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