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Bonus ristrutturazione, bonus facciate al 90%: a chi spetta e per quali lavori – Quotidianodiragusa.it

Bonus ristrutturazione 2021: bonus facciate con detrazioni al 90%. Tra i tanti bonus previsti per la ristrutturazione 2021 c’è anche il bonus facciate che copre i 90% dei costi del rifacimento delle facciate di un edificio. Ma come funziona il bonus facciate? Il bonus facciate  consiste in una detrazione IRPEF, che avviene in dieci anni con rate annuali di uguale valore. Oppure, tramite sconto in fattura, facendo in modo che sia l’impresa che prende in carico i lavori ad anticipare la cifra e poi a chiedere il rimborso all’Agenzia delle Entrate. Nello specifico sono coperti dal bonus facciate tutti i lavori edilizi finalizzati al restauro, al recupero e alla pulitura delle facciate di un edificio. Gli interventi di questo tipo sono ammessi nello specifico sulle strutture opache della facciata, sui balconi e anche su fregi e ornamenti. Inoltre, per richiedere questo bonus ristrutturazione l’edificio deve trovarsi nella zona A o B.Con la zona A si intendono gli edifici situati all’interno degli agglomerati urbani con un’importanza storico-artistica o ambientale. La zona B invece comprende gli edifici collocati in altre parti edificate, in cui la superficie degli edifici costruiti si estenda per almeno il 12,5% del territorio e la densità di popolazione sia superiore a 1,5 mc/mq.

La legge di Bilancio 2021 ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 il bonus facciate, la detrazione fiscale al 90% per riqualificare le facciate degli edifici esistenti. Possono beneficiarne le persone fisiche, i professionisti e le imprese per edifici di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali. Chi fosse intenzionato ad approfittare dell’agevolazione deve però tenere conto delle diverse condizioni poste dalla normativa. Lo sconto spetta solo per gli edifici esistenti che sorgono in zona urbanistica A e B, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali, e non è fruibile per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. Bonus facciate anche per il 2021. La legge di Bilancio 2021 (l. n. 178/2020, art. 1, comma 59) ha infatti confermato fino alla fine dell’anno la detrazione al 90% per riqualificare le facciate degli edifici esistenti. Si tratta di una proroga “secca”, senza modifiche rispetto alla disciplina dettata dalla legge di Bilancio 2020 (art. 1, commi da 219 a 224). Chi fosse intenzionato ad approfittare dell’agevolazione deve però tenere conto delle diverse condizioni poste dalla normativa. E per gli interventi influenti dal punto di vista termico o su più del 10% dell’intonaco, con data inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020, devono essere rispettati i valori di trasmittenza termica fissati dal decreto Requisiti.

BONUS RISTRUTTURAZIONE 2021 E BONUS FACCIATE: A CHI SPETTA
La platea dei beneficiari è molto estesa e comprende tutti i contribuenti (residenti e non in Italia), che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati, a prescindere dal reddito che producono (Agenzia delle Entrate, circolare n. 2/E/2020). Hanno quindi diritto al bonus facciate le persone fisiche, gli enti pubblici e privati commerciali e non, le società semplici, le associazioni tra professionisti, le società di persone e le società di capitali che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo, al momento dell’avvio dei lavori (risultante dai titoli urbanistici abilitativi) o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio. 

Possono fruire della detrazione, purché sostengano effettivamente le spese e queste siano documentate sulle fatture e sui bonifici:
il familiare convivente del proprietario o del detentore dell’edificio oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado), purché la convivenza sussista al momento dell’inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se precedente;
il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
il componente dell’unione civile;
il convivente more uxorio, non proprietario dell’edificio né titolare di un contratto di comodato.
Lo sconto spetta anche:
al promissario acquirente dell’immobile oggetto di intervento immesso nel possesso, a condizione che sia stato stipulato un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato;
a chi esegue i lavori in proprio limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati.

BONUS RISTRUTTURAZIONE E BONUS FACCIATE 2021: INTERVENTI AGEVOLABILI
Sono agevolabili gli interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale inclusi quelli strumentali. La detrazione è applicabile anche agli immobili patrimonio, di cui all’articolo 90 del TUIR, ossia quei beni che non sono né beni strumentali né beni merce, ma costituiscono un investimento per l’impresa (Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 517/2020). A differenza delle altre agevolazioni edilizie, per il bonus facciate non sono previsti limiti massimi di spesa.
L’agevolazione riguarda gli interventi effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, ossia sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno). Il bonus può essere fruito anche per interventi realizzati sulle facciate laterali dell’edificio anche se le stesse siano solo parzialmente visibili dalla strada (Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 59/2021). Gli interventi agevolati devono essere realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

BONUS FACCIATE: La detrazione, in particolare, spetta per:
interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
interventi, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura, su balconi, ornamenti o fregi;
consolidamento, ripristino, inclusa la mera pulitura e tinteggiatura della superficie, o rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, degli ornamenti e dei fregi;
interventi su grondaie, pluviali, parapetti e cornici;
sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata;
interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, anche in assenza dell’impianto di riscaldamento.

Rientrano tra gli interventi ammessi anche il rifacimento del parapetto in muratura, della pavimentazione e la verniciatura della ringhiera in metallo e il rifacimento del sotto-balcone e del frontalino trattandosi di interventi effettuati su elementi costitutivi dei balconi stessi. Il bonus è valido anche per il rifacimento dell’intonaco dell’intera superficie della facciata del fabbricato in condominio e per il trattamento dei ferri dell’armatura (Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 185/2020). La detrazione spetta inoltre per la rimozione, l’impermeabilizzazione e il rifacimento del pavimento e delle parti ammalorate dei sotto-balconi e dei frontalini (Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 411/2020). È possibile fruire del bonus anche per le spese di pulitura e riverniciatura dello sporto del tetto e del muro della facciata esterna dell’edificio anche se solo parzialmente visibile dalla strada (Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 434/2020).

Sono inoltre ammesse al bonus le spese sostenute per l’isolamento dello sporto di gronda, trattandosi di un elemento che insiste sulla parte opaca della facciata, nonché per i lavori aggiuntivi quali lo spostamento dei pluviali, la sostituzione dei davanzali e la sistemazione di alcune prese e punti luce esterni, lo smontaggio e rimontaggio delle tende solari ovvero la sostituzione delle stesse, nel caso in cui ciò si rendesse necessario per motivi tecnici, trattandosi di opere accessorie e di completamento dell’intervento di isolamento delle facciate esterne nel suo insieme, i cui costi sono strettamente collegati alla realizzazione dell’intervento stesso (Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 520/2020).

BONUS FACCIATE: COSA E’ ESCLUSO
Sono esclusi gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. In particolare, non danno diritto alla detrazione gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico (Agenzia delle Entrate, circolare n. 2/E/2020). Il beneficio non spetta per il rifacimento di terrazzi e lastrici solari, che sono pareti orizzontali (Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 185/2020). Escluse anche le spese relative ai lavori di riverniciatura degli scuri e persiane, atteso che gli stessi costituiscono strutture accessorie e di completamento degli infissi, e di pulitura e tinteggiatura del muro di cinta non trattandosi di intervento effettuato sulla facciata dell’edificio (Agenzia delle Entrate, risposta n. 434/2020).

Le spese sostenute per interventi non ammessi al bonus facciate, comunque, potrebbero rientrare tra quelle per le quali è possibile fruire della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all’articolo 16-bis del Tuir, a condizione che si rispettano gli adempimenti specificamente previsti in relazione a tale agevolazione (Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 415/2020).

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