Le Entrate con Risposta a interpello n 611 del 17 settembre 2021 forniscono un chiarimento su cambio di destinazione d’uso unità abitativa a seguito di interventi di:
- ristrutturazione (ex articolo 16 bis del d.P.R. n. 917/1986)
- ecobonus (ex articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013)
In sintesi l’agenzia specifica che le spese sostenute per la ristrutturazione di un immobile che al termine dei lavori verrà trasformato in studio professionale non fruiscono della detrazione fiscale perchè essa vale per le abitazioni ad uso residenziale, mentre non viene perduto l’ecobonus.
Vediamo con quali motivazioni giunge a questa conclusione.
L’Istante, proprietario di un appartamento di categoria catastale A/3 intende eseguire interventi di recupero del patrimonio edilizio nonché interventi di efficientamento energetico.
Egli afferma che al termine dei lavori l’appartamento verrebbe concesso in comodato al coniuge, ai fini di utilizzarlo come studio professionale.
Ciò premesso, chiede se il cambio di destinazione d’uso possa comportare la perdita delle detrazioni relative agli interventi sopra prospettati
L’agenzia chiarisce che ai fini della detrazione, gli interventi devono essere eseguiti su edifici residenziali o su parti di edifici residenziali di qualunque categoria catastale, anche rurale, esistenti.
Sono pertanto esclusi gli interventi realizzati su edifici o su parti di edifici non residenziali.
Come ribadito nella circolare n. 7/E del 25 giugno 2021, è possibile, ad esempio, fruire della detrazione d’imposta anche in caso in cui gli interventi riguardino un immobile non residenziale che risulterà con destinazione d’uso abitativo solo a seguito dei lavori edilizi, purché nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente che gli stessi comportano il cambio di destinazione d’uso del fabbricato in abitativo.
In riferimento agli interventi di riqualificazione energetica l’articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha introdotto delle specifiche agevolazioni fiscali per la realizzazione, su edifici esistenti, di determinati interventi volti al contenimento dei “consumi energetici” (c.d. ecobonus).
Il beneficio consiste nel riconoscimento di una detrazione d’imposta delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico del contribuente fruibile entro un certo limite massimo stabilito in relazione a ciascuno degli interventi previsti.
La detrazione, ripartita in 10 rate annuali di pari importo, è attualmente disciplinata dall’articolo 14, comma 1, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
L’articolo 1, comma 58, lettera a), n. 1), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha prorogato le suddette detrazioni fino al 31 dicembre 2021.
A differenza della detrazione spettante ai sensi del citato articolo 16-bis del TUIR, l’ecobonus si applica a tutti gli edifici esistenti, anche non “residenziali”.
Nel caso di specie l’agenzia fa presente che l’Istante non potrà fruire della detrazione di cui al citato articolo 16-bis del TUIR atteso che l’immobile a seguito degli interventi non avrà, così come rappresentato, una destinazione d’uso abitativa in quanto sarà adibito a studio professionale della moglie.
Sarà, invece, possibile fruire dell’ecobonus di cui al citato articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 atteso che tale detrazione spetta anche per interventi realizzati su immobili non abitativi, nel rispetto di tutti i requisiti e adempimenti richiesti dalla normativa sopra citata che non sono oggetto dell’istanza di interpello.
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