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Bonus verde: 1.800 euro per chi ha un giardino – Filodiritto

Bonus verde: cos’è?

Il bonus verde consiste in una detrazione fiscale Irpef pari al 36% da calcolarsi sulle spese sostenute per:

  • la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi
  • la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Riguarda, dunque, giardini, terrazzi e aree verdi da sistemare.

Danno diritto all’agevolazione anche le spese di progettazione e manutenzione qualora queste siano connesse all’esecuzione dei suddetti interventi.

Bonus verde: a quanto ammonta?

Questa importante agevolazione fiscale, detta anche green bonus, si applica in dichiarazione dei redditi e viene ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

Il limite di spesa massimo applicabile è di 5.000 euro per ogni unità immobiliare con uso abitativo.

Questo significa che la detrazione, a conti fatti, potrà essere al massimo di 180 euro all’anno (36% di 500 euro, quota annuale) per un importo massimo detraibile di 1.800 euro complessivi.

Attenzione: il bonus verde non è applicabile per immobili aventi una destinazione diversa da quella abitativa, come ad esempio negozi o uffici.

Se il bonus verde viene applicato su immobili residenziali ad uso promiscuo abitativo/professionale, la detrazione si applica nella misura del 50%.

Inoltre, ricordiamo che Il pagamento delle spese deve avvenire attraverso strumenti che ne consentano la tracciabilità (ad esempio, bancomat, carte di credito, bonifico bancario o postale,assegno non trasferibile).

Tutte le spese, quindi, dovranno essere documentate a mezzo fattura.

Pertanto, ai fini di un possibile controllo successivo, Il contribuente deve conservare:

  • le fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento della spesa e la riconducibilità della stessa agli interventi agevolabili, con codice fiscale del beneficiario e una breve descrizione dell’intervento;
  • la documentazione completa attestante il pagamento delle spese;
  • un’autocertificazione che dichiari che l’ammontare delle spese sulle quali è calcolata la detrazione da parte di tutti gli aventi diritto non ecceda il limite massimo ammesso;
  • la dichiarazione dell’amministratore condominiale che confermi di aver adempiuto tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l’ammontare della somma corrisposta dal condomino e la misura della detrazione;
  • in mancanza del codice fiscale del condominio minimo (richiesto per edifici composti da più di otto unità immobiliari differenti), una autocertificazione che attesti la natura dei lavori eseguiti.

Bonus verde: a chi spetta?

Possono usufruire del sopra indicato bonus verde le seguenti categorie:

  • i proprietari dell’immobile;
  • i nudo proprietari;
  • chi ha l’immobile in usufrutto (usufruttuari);
  • gli inquilini in locazione;
  • chi occupa l’immobile in comodato gratuito;
  • gli enti che pagano l’Ires;
  • le case popolari.

Hanno, dunque, diritto all’agevolazione i contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi e che hanno sostenuto le relative spese.

Bonus verde e condominio

Il bonus verde si applica inoltre sulle spese sostenute per interventi eseguiti sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, fino a un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo.

In questo caso, ha diritto alla detrazione il singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile secondo le tabelle millesimali, a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Bonus verde: su quali spese non si applica?

La detrazione relativa al bonus verde non spetta, invece, per le spese sostenute per:

  • la manutenzione ordinaria periodica dei giardini preesistenti non connessa ad un intervento innovativo o modificativo nei termini sopra indicati
  • i lavori in economia.

Bonus verde: quali sono le spese ammesse?

sse le Sono ammeseguenti spese, che riguardano:

  • impianti di irrigazione;
  • realizzazione di pozzi;
  • sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni;
  • le grandi attività di potatura;
  • la riqualificazione di prati;
  • la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili;
  • le spese di progettazione di aree verdi relative a lavori successivamente effettuati.
  • le spese di progettazione relative a lavori successivamente effettuati.

Non sono ammesse in detrazione, invece, le spese di manutenzione ordinaria e l’acquisto di attrezzature specifiche.

Bonus verde: il beneficio si trasmette in caso di vendita?

Sì, qualora l’immobile sul quale sono stati realizzati i lavori, venga venduto, la detrazione relativa e ancora da utilizzare, si trasferisce al nuovo acquirente, salvo diversa volontà tra le parti.

Ricordiamo infine che il bonus verde è applicabile anche sulle seconde case, in quanto la detrazione è riferita all’immobile sul quale vengono effettuati i lavori, e non alla persona proprietaria o titolare di un diritto sull’immobile.

A questo link trovate tutta la normativa di riferimento

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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