Arriva la primavera e i lavori in terrazza e in giardino
aumentano, insieme alle temperature. Niente paura però: nel caso di
interventi di sistemazione a verde, si può
continuare a usufruire del cosiddetto Bonus verde,
prorogato fino al 2024 con l’art. 1, comma 38
della legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022). Ne è tornata a
parlare anche Fisco Oggi, la rivista telematica
dell’Agenzia delle Entrate, che ha chiarito alcuni dubbi su quali
interventi sono ammessi all’agevolazione e come utilizzarla.
Che cos’è il Bonus Verde
Introdotto con l’art. 1, comma 12, della legge n. 205/2017
(Legge di bilancio 2018), il Bonus Verde prevede una
detrazione del 36%, su un ammontare complessivo
non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare
ad uso abitativo, per le spese sostenute, documentate ed
effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o
detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale
sono effettuati gli interventi di sistemazione a
verde.
Come chiarito nella circolare n. 7/E del 25 giugno
2021, questo significa che per ciascuna unità immobiliare
la detrazione massima è di 1.800 euro (36 per
cento di 5.000 euro) e che il diritto alla detrazione è
riconosciuto più volte al contribuente che esegue gli
interventi su più unità immobiliari.
La detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi
effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici
condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del
codice civile, fino ad un importo massimo complessivo di 5.000 euro
per unità immobiliare ad uso abitativo. In questo caso, la
detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui
imputabile, a condizione che la stessa sia stata effettivamente
versata al condominio entro i termini di presentazione della
dichiarazione dei redditi.
Il Bonus Verde è utilizzabile a condizione che i pagamenti
siano effettuati con strumenti tracciabili
(assegni, bonifici, carte di credito o debito). Nel documento
di spesa va indicato il codice fiscale del soggetto
beneficiario della detrazione e la descrizione dell’intervento deve
consentire di ricondurre la spesa sostenuta tra quelle
agevolabili.
Interventi ammessi al Bonus Verde
Sono ammissibili alla detrazione le spese sostenute per i
seguenti interventi:
- a) “sistemazione a verde” di aree
scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari,
pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione
pozzi; - b) realizzazione di coperture a verde e di
giardini pensili.
Come ha appunto sottolineato il Fisco, anche le spese
per la progettazione e la manutenzione connesse
all’esecuzione degli interventi indicati possono essere portate in
detrazione.
Inoltre, la realizzazione di fioriere e
l’allestimento a verde di balconi e terrazzi è
agevolabile solo se permanente e sempre che si riferisca ad un
intervento innovativo di sistemazione a verde degli immobili
residenziali.
La detrazione non spetta invece nel caso di
spese relative a:
- manutenzione ordinaria periodica dei giardini
preesistenti, non connessa ad un intervento innovativo o
modificativo nei termini sopra indicati; - lavori in economia; questa circostanza non
esclude però la possibilità di rivolgersi a fornitori diversi per
l’acquisto degli alberi, piante, arbusti, cespugli, specie vegetali
e per la realizzazione dell’intervento, fermo restando che
l’agevolazione spetta a condizione, come detto, che l’intervento di
riqualificazione dell’area verde sia complessivo e ricomprenda
anche le prestazioni necessarie alla sua realizzazione.
Casi particolari
La detrazione spettante per il Bonus Verde è ridotta
del 50% quando:
- gli interventi sono realizzati su unità immobiliari
residenziali adibite promiscuamente ad attività commerciali
e professionali; - se sull’edificio oggetto dell’intervento si usufruisce di
agevolazioni previste per immobili oggetto di
vincolo da parte del Codice dei beni culturali e del
paesaggio.
In caso di vendita dell’unità immobiliare sulla
quale sono stati realizzati gli interventi, la detrazione non
utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti
periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti,
all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare.
Infine, in caso di decesso dell’avente diritto,
la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero,
esclusivamente all’erede che
conservi la detenzione materiale e diretta del bene.
Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.
I commenti su questo articolo non dovranno contenere quesiti di natura tecnica.